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Intestazione

111 II 410


82. Estratto della sentenza 6 agosto 1985 della II Corte civile nella causa A. Y. contro B. Y. (ricorso per riforma)

Regesto

Art. 277 cpv. 2 CC: mantenimento del figlio maggiorenne agli studi.
L'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l'insieme delle circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso ch'egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi.

Considerandi da pagina 410

BGE 111 II 410 S. 410
Dai considerandi:

2. I genitori devono provvedere al mantenimento, all'educazione e alla formazione del figlio secondo le attitudini e le inclinazioni dello stesso (art. 276 cpv. 1 e 2 CC). Tale onere - commisurato ai bisogni particolari, alla situazione sociale e alle possibilità economiche della famiglia (art. 285 cpv. 1 e 302 CC) - cessa nella misura in cui si può ragionevolmente pretendere che il figlio sopperisca alle proprie necessità con il ricavo del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). L'onere si estingue anche alla maggiore età del figlio, ma può sospingersi oltre questo limite se il figlio non ha ancora ultimato la formazione professionale ed è lecito esigere, dato l'insieme delle circostanze, che i genitori continuino ad assumersi il mantenimento per la durata normale di simile formazione (art. 277 CC).
In concreto non v'è dubbio che il ricorrente, industriale con un reddito imponibile di Fr. 465'000.-- annui (periodo di tassazione 1981/82), possa finanziare gli studi della figlia a Zurigo. Non è
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seriamente criticabile, dipoi, che la figlia, con un certificato di maturità federale tipo D (lingue moderne), abbia espresso la volontà di seguire una scuola di interprete. Per di più, gli accertamenti della corte cantonale - che vincolano la giurisdizione per riforma (art. 63 cpv. 2 OG) - non permettono di attribuire alla figlia la responsabilità nel deteriorarsi dei rapporti con il padre. Dalla sentenza impugnata risulta, nondimeno, che la figlia possiede un appezzamento forestale (107'994 mq) nella Renania-Vestfalia, donato dal padre e stimato DM 498'080.--, come pure un libretto di risparmio con un saldo di DM 43'264.77, su cui confluiscono i proventi, invero irregolari, della tenuta. La resistente sarebbe in grado, quindi, di sovvenire alla propria formazione senza l'aiuto del padre. Rimane da chiarire se, nelle contingenze descritte, sussista in tutto o in parte un obbligo di mantenimento a carico del genitore.
a) Dal profilo giuridico - rileva l'autorità cantonale - o l'obbligo di mantenere un figlio maggiorenne configura l'eccezione, e allora diventa attuale solo se in assenza del sostegno il figlio sarebbe costretto a interrompere gli studi, oppure esso rappresenta il naturale prolongamento di quello dovuto al figlio minorenne, e allora i genitori possono esserne dispensati solo se la continuazione dei versamenti appaia iniqua di fronte alla possibilità per il figlio di completare la formazione usando i propri mezzi. In effetti, e nonostante l'obbligo di mantenimento (che comprende le spese di istruzione e educazione) dopo la maggiore età abbia - contrariamente all'assunto dei giudici d'appello - carattere di eccezione (Messaggio 5 giugno 1974 del Consiglio federale, in: FF 1974 II 59; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, II edizione, pag. 21; STETTLER, L'obligation d'entretien des parents à l'égard d'enfants majeurs, in: Rivista di diritto tutelare, RDT 37/1982, pag. 8; cfr. altresì DTF 107 II 477), il legislatore ha inteso lasciare aperta una soluzione di equità, prescrivendo che i genitori debbono mantenere il figlio maggiorenne agli studi - "per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze" - sino al momento in cui la formazione professionale possa concludersi nel debito modo (art. 277 cpv. 2 CC). Ai fini di un giudizio equitativo (art. 4 CC; DTF 109 II 410 consid. 2c; HEGNAUER, op.cit., pag. 119) occorre ricordare, soprattutto, che l'obbligo di mantenimento viene meno "nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé
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con il provento del suo lavoro o con altri mezzi" (art. 276 cpv. 3 CC) e che già i redditi del figlio minorenne possono essere impiegati dai genitori per il sostentamento, l'educazione e l'istruzione (art. 319 cpv. 1 CC), prelievi sulla sostanza essendo subordinati invece al consenso dell'autorità tutoria (art. 320 cpv. 2 CC).
b) Nel caso in esame i giudici di appello hanno condiviso la sentenza di primo grado che, stabilito in Fr. 1600.-- mensili il fabbisogno dell'istante per mantenersi agli studi, ha addebitato Fr. 600.-- all'istante medesima e Fr. 1000.-- al padre. In pratica le giurisdizioni cantonali hanno imposto alla resistente di utilizzare l'intero reddito della sostanza (Fr. 35'000.-- circa) accumulatosi sul noto libretto di risparmio, ponendo la differenza a carico del padre. Ora, se da un lato questo riparto non tiene conto dei redditi futuri, dall'altro non si può disconoscere che - come emerge dalla pronunzia impugnata - le entrate in questione sono irregolari per la natura stessa della sostanza (tenuta forestale) né il ricorrente ha fornito prove sulla continuità e l'entità di simili ricavi una volta dedotti i costi di gestione e i tributi fiscali. Del resto non si può escludere che, prescindendo da tali introiti, il possedimento sia stato donato alla figlia per fruttare interesse - diversamente da un'eventuale assicurazione-vita contratta dal padre a favore del figlio e destinata a coprire le spese di formazione (esempio addotto da HEGNAUER in: RDT 37/1982 pag. 41 seg.) - e che esso costituisca pertanto un bene libero, i cui redditi sono sottratti al genitore quand'anche la figlia fosse minorenne (art. 321 CC). Nella fattispecie si deve tener presente, inoltre, la cospicua disponibilità finanziaria del convenuto, tassato per un reddito di quasi mezzo milione di franchi l'anno. Evocati presupposti del genere, non può dirsi che i giudici cantonali abbiano omesso di valutare equamente l'insieme delle circostanze. Non sarebbe giustificato attendersi che la figlia, oltre a utilizzare il libretto di risparmio con il saldo dei redditi passati, faccia capo agli incerti e indeterminati redditi futuri della proprietà ricevuta dal padre oppure debba vendere o gravare di ipoteche i terreni quando si ignorano (anche nel tempo) le possibilità di realizzare l'area boschiva o di concedere diritti di pegno a un istituto di credito qualsiasi.
Il convenuto asserisce che la donazione immobiliare sarebbe avvenuta allo scopo di garantire gli studi della figlia o, comunque sia, sarebbe in relazione con le spese di apprendimento, e che la figlia avrebbe mancato ai propri doveri nei confronti del padre. La tesi è inammissibile,
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nessuna delle due ipotesi risultando dal giudizio querelato (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). Come si è detto, poi, nel primo caso la donazione non esonererebbe ugualmente il convenuto; nel secondo non consta in alcun modo che l'atteggiamento della figlia (da valutare nell'ambito delle "circostanze" richiamate dall'art. 277 cpv. 2 CC; cfr. HEGNAUER in: RDT 35/1980 pag. 97 e RDT 38/1983 pag. 137; REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in: Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis, pag. 65; GROB, Die familienrechtlichen Unterhalts- und Unterstützungsansprüche des Studenten, tesi, Berna 1975, pag. 52 segg.) possa avere effetti sfavorevoli sulla pretesa in discorso.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile e la sentenza impugnata è confermata.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 2

Dispositivo

referenza

DTF: 107 II 477, 109 II 410

Articolo: Art. 277 cpv. 2 CC, art. 276 cpv. 3 CC, art. 276 cpv. 1 e 2 CC, art. 285 cpv. 1 e 302 CC seguito...