Chapeau
150 IV 481
43. Estratto della sentenza della I Corte di diritto penale nella causa Ministero pubblico del Cantone Ticino contro A. (ricorso in materia penale)
6B_1379/2023 dell'11 settembre 2024
Regeste
Art. 90 al. 3
ter et 4 LCR; violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, fixation de la peine.
Genèse de l'art. 90 al. 3ter LCR (consid. 2.2). Cette disposition confère une marge d'appréciation au juge, lequel n'est, lorsque l'auteur est un délinquant primaire, pas lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR (consid. 2.2 et 2.4).
Faits à partir de page 481
A. Il 14 novembre 2020, alle ore 16:05, in territorio di X., A. è incorso in un controllo della velocità mentre circolava sull'autostrada A2 in direzione sud alla guida di un'autovettura BMW X6. L'apparecchio radar ha rilevato una velocità di 188 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto autostradale in cui vigeva il limite di velocità di 100 km/h.
B. Per questi fatti, con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte delle assise correzionali lo ha dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione secondo l'
art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2023. L'imputato è stato
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condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 500.-, da sostituirsi con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento per colpa.
C. Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 21 novembre 2023. La Corte cantonale ha confermato il giudizio di colpevolezza. In applicazione dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr, entrato in vigore il 1° ottobre 2023, lo ha tuttavia condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 240.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Gli ha inoltre inflitto una multa di fr. 1'000.-, da sostituirsi con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento per colpa. La CARP ha accollato all'imputato 2/3 delle spese procedurali d'appello e gli ha riconosciuto un'indennità di fr. 500.- per le spese legali sostenute nella procedura di appello.
D. Il Procuratore pubblico impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di condannare l'imputato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Chiede inoltre che le spese procedurali di appello siano poste integralmente a carico dell'imputato e che gli sia negata un'indennità. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale.
E. Invitata ad esprimersi sul ricorso, la Corte cantonale ribadisce la commisurazione della pena esposta nel suo giudizio, nonché la decisione sulle spese procedurali e l'indennità. L'opponente chiede di respingere il gravame.
Dai considerandi:
2.1 Il ricorrente critica la commisurazione della pena da parte della Corte cantonale. Sostiene che, anche dopo l'adozione dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr, il legislatore avrebbe mantenuto l'obiettivo di punire severamente i pirati della strada, quale è in concreto l'opponente alla luce dell'importante superamento del limite di velocità (art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr). Ritiene che l'art. 90 cpv. 3
ter LCStr costituirebbe un'eccezione e dovrebbe essere applicato solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, simili a quelle previste dall'
art. 48 CP,
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che in concreto non sarebbero realizzate. Il ricorrente sostiene che, considerate la gravità dell'infrazione commessa e l'assenza di circostanze attenuanti, la sanzione inflitta all'opponente dalla CARP sarebbe troppo mite. Le rimprovera inoltre di non avere sufficientemente esposto i motivi per cui ha modificato il genere di pena (da pena detentiva a pena pecuniaria) e ha ridotto la pena della metà (da 12 mesi a 180 aliquote giornaliere) rispetto a quella inflitta dal tribunale di primo grado.
2.2 Secondo l'
art. 90 cpv. 3 LCStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Il cpv. 4 della disposizione, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2023, prevedeva che il cpv. 3 era in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h (lett. a); di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (lett. b); di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (lett. c); di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h (lett. d). Queste disposizioni sono state adottate dal legislatore federale nel contesto del programma d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza sulle strade ("Via sicura"), ispirandosi in particolare al progetto dell'iniziativa popolare "Protezione contro i conducenti spericolati" (cfr. Messaggio del 9 maggio 2012 concernente l'iniziativa popolare [...], FF 2012 4831;
DTF 142 IV 137 consid. 7.1 e 7.3).
Dando seguito a diversi interventi parlamentari, nel 2017 il Consiglio federale ha valutato l'efficacia delle misure del programma di sicurezza stradale "Via sicura", ravvisando la necessità di attuare alcuni correttivi specifici, segnatamente per quanto concerne le disposizioni in materia di guida spericolata. Il Consiglio federale ha preso atto degli interventi parlamentari che avevano chiesto di lasciare ai giudici un maggiore potere discrezionale per tenere conto delle circostanze concrete nei casi di eccessi di velocità, di abolire la pena detentiva minima e di ridurre la durata minima della revoca della licenza di condurre (Messaggio del 17 novembre 2021 concernente la modifica della LCStr, FF 2021 3026 12 seg.). Il Governo
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ha quindi proposto di modificare i cpv. 3 e 4 dell'
art. 90 LCStr, nel senso di rinunciare alla pena detentiva minima di un anno, prevedendo unicamente una pena detentiva massima di quattro anni, lasciando ai giudici investiti della causa l'apprezzamento della fattispecie oggettiva e soggettiva nel singolo caso. La proposta di modifica non prevedeva più un'applicazione automatica dell'
art. 90 cpv. 3 LCStr nei casi degli eccessi di velocità menzionati dal cpv. 4 della disposizione (FF 2021 3017 8, 64 seg.).
Nel corso dei dibattiti parlamentari, il legislatore ha preso atto dell'intenzione manifestata dalla Fondazione RoadCross Svizzera, che persegue in particolare gli scopi di prevenzione degli incidenti e delle lesioni causate dal traffico stradale nonché la promozione della sicurezza della circolazione stradale, di promuovere un referendum contro la prevista modifica legislativa. Per evitarlo, le Camere federali hanno adottato una soluzione di compromesso, mantenendo la pena detentiva minima di un anno dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, ma introducendo nel contempo delle eccezioni, disciplinate ai cpv. 3bis e 3ter della disposizione (cfr. Consiglio Nazionale seduta del 13 settembre 2022, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2022 CN 1383-1384; Consiglio degli Stati seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 CS 1059-1060). Da un canto, secondo l'art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante secondo l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. D'altro canto, l'art. 90 cpv. 3ter LCStr prevede che, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Al cpv. 4 della disposizione è altresì precisato che, nel caso dei menzionati superamenti della velocità massima consentita, l'inosservanza dei limiti di velocità è considerata grave. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023 (RU 2023 453).
Dai materiali legislativi risulta che, adottando il cpv. 3
ter dell'
art. 90 LCStr, il legislatore ha inteso istituire un quadro penale autonomo per gli autori primari (non recidivi) concedendo un margine di apprezzamento al giudice, che in tali casi non è più vincolato ad una pena detentiva minima di un anno (cfr. Consiglio Nazionale seduta del 1° marzo 2023, relatrice Piller Carrard, BU 2023 CN 72;
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Consiglio degli Stati seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 CS 1060). L'art. 90 cpv. 3
ter LCStr introduce in sostanza, per il caso di un autore primario, una circostanza attenuante specifica fondata sulla mancanza di recidiva (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5aed. 2024, n. 5.7 ad
art. 90 LCStr;YVAN JEANNERET, Droit pénal de la circulation routière: le nouveau droit éclairé par l'ancien, in: Circulation routière / Revue interdisciplinaire, 2/2024, pag. 88 seg.).
2.3 Giusta l'
art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cantonale cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro legale, sia valutata in base a criteri estranei all'
art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (
DTF 149 IV 217 consid. 1.1,
DTF 149 IV 395 consid. 3.6.1;
DTF 144 IV 313 consid. 1.2). Giusta l'
art. 50 CP, se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base (
DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).
2.4 Nella fattispecie, il ricorrente non contesta l'applicabilità, quale lex mitior, dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr, entrato in vigore in pendenza della procedura di appello. Critica tuttavia la riduzione della pena da parte della CARP rispetto a quella detentiva di un anno pronunciata dal tribunale di primo grado. Egli ritiene che l'art. 90 cpv. 3
ter LCStr costituirebbe un'eccezione e dovrebbe essere applicato solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, simili a quelle previste dall'
art. 48 CP, che in concreto non sarebbero realizzate. Sostiene che, per l'entità dell'eccesso di velocità e l'assenza di circostanze attenuanti, il reato commesso dall'opponente sarebbe particolarmente grave ed imporrebbe la conferma della pena detentiva stabilita in prima istanza.
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La Corte cantonale non ha negato la gravità dell'infrazione, ma ha riconosciuto la colpevolezza dell'opponente per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'
art. 90 cpv. 3 LCStr (in relazione con l'art. 90 cpv. 4 lett. d LCStr). Il ricorrente adduce che in concreto non esisterebbero circostanze attenuanti. Disattende tuttavia che, come è stato esposto, l'assenza di precedenti condanne per crimini o delitti commessi nell'ambito della circolazione stradale costituisce un motivo specifico di attenuazione della pena ai sensi dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr. Egli non sostiene al riguardo che la Corte cantonale avrebbe omesso di tenere conto di determinati precedenti penali a carico dell'opponente, che escluderebbero l'applicazione dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr. Nella misura in cui erano adempiuti i presupposti dell'art. 90 cpv. 3
ter LCStr, non può oggettivamente essere rimproverato ai giudici cantonali di avere commisurato la pena sulla base di tale disposizione. Per il resto, il ricorrente non rende seriamente ravvisabili gli estremi di un abuso o di un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte cantonale. La pena pecuniaria inflitta dalla CARP (180 aliquote giornaliere) corrisponde al massimo comminato per questo genere di pena (
art. 34 cpv. 1 CP) e tiene quindi conto della gravità della colpa dell'opponente. Essa rientra nel quadro legale e non risulta essere stata commisurata sulla base di criteri estranei all'
art. 47 CP, né appare eccessivamente mite. Il fatto che la Corte cantonale si sia scostata dalla pena detentiva di un anno stabilita dal tribunale di primo grado non permette di per sé di ritenere realizzati simili estremi. La pena pecuniaria inflitta dalla Corte cantonale è infatti fondata su un diverso quadro legale (art. 90 cpv. 3
ter LCStr), che le conferiva un maggior margine di apprezzamento rispetto alla disciplina previgente e non imponeva più una pena detentiva minima di un anno. D'altra parte, la CARP non doveva limitarsi a verificare i considerandi relativi alla commisurazione della pena nella sentenza della prima istanza, ma era tenuta a stabilire una pena propria e a motivarla in modo comprensibile, applicando in concreto il diritto più favorevole all'opponente frattanto entrato in vigore (cfr.
DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3). La Corte cantonale ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto adeguata la pena pecuniaria ed ha sufficientemente motivato il suo giudizio al riguardo, il ragionamento sulla commisurazione della pena potendo essere seguito. In tali condizioni, la censura è infondata.