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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_197/2021  
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
espulsione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2020.156). 
 
 
Considerando:  
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 2 dicembre 2020, la domanda di espulsione inoltrata dalla B.________ SA nei confronti della A.________ SA; 
che con sentenza 22 marzo 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello presentato dalla A.________ SA; 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso 31 marzo 2021; 
che con decreto 6 aprile 2021 la ricorrente è invano stata invitata a versare entro il 3 maggio 2021 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--; 
che il 7 maggio 2021 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 maggio 2021 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 2 giugno 2021 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 giugno 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti