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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_428/2023  
 
 
Sentenza del 14 giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno, 
 
1. B.________, 
patrocinato dagli avv.ti Matteo Genovini e Maricia Dazzi, 
2. C.________ SA. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 maggio 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.166). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nelle esecuzioni promosse da B.________ e dalla C.________ SA nei confronti di A.________, il 21 ottobre 2022 l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha pignorato un autofurgone (del valore di stima di fr. 10'000.--), diverse lastre di granito e di marmo (del valore di stima di fr. 10'000.--), dei macchinari per lavorare la pietra (del valore di stima di fr. 10'000.--) e un " ascensore piattaforma " (del valore di stima di fr. 8'000.--). Il 31 ottobre 2022 B.________ ha chiesto la realizzazione dei beni pignorati. 
Con ricorso 4 novembre 2022 l'escusso ha chiesto l'annullamento del verbale di pignoramento. Mediante sentenza 17 maggio 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso nella misura della sua ricevibilità. L'autorità di vigilanza ha in sostanza osservato che il ricorrente non aveva fornito né la prova dell'esercizio effettivo della professione di scultore indipendente e della sua redditività, per cui i suddetti beni non potevano essere ritenuti impignorabili giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, né la prova della necessità del trasporto della madre presso medici e ospedali, per cui l'autofurgone non risultava impignorabile giusta l'art. 92 cpv. 1 n. 1 LEF; secondo l'autorità inferiore, tali prove incombevano infatti all'escusso " trattandosi di fatti ch'egli è la persona più idonea a dimostrare ". Quanto ai valori di stima, l'autorità di vigilanza ha osservato che l'escusso non aveva motivato l'allegazione secondo cui essi sarebbero stati inferiori di almeno il 20 % rispetto al valore reale. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 5 giugno 2023 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare il verbale di pignoramento e di respingere la domanda di realizzazione. Mediante scritto 6 giugno 2023 egli ha chiesto di conferire effetto sospensivo al rimedio. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). 
 
3.2. Nel ricorso all'esame, il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 92 cpv. 1 n. 1 e 3 LEF. Egli ribadisce che gli oggetti pignorati sarebbero strumenti necessari alla sua attività indipendente di scultore, a dimostrazione della quale produce un conteggio per indennità di perdita di guadagno del 22 luglio 2021 e due fatture datate 21 novembre e 19 dicembre 2022 e si impegna a presentare "la relativa contabilità non appena terminata". L'impignorabilità dell'autofurgone, in quanto mezzo indispensabile a garantire una qualità minima di vita, sarebbe inoltre dimostrata da un certificato 31 maggio 2023 del medico curante della madre.  
Qualora tali beni non fossero considerati impignorabili, il ricorrente chiede una nuova stima peritale che tenga conto dei documenti giustificativi da lui allegati al ricorso (segnatamente un prezzario delle lastre di granito e una fattura di acquisto di un macchinario) e stabilisca un corretto valore di mercato degli oggetti pignorati. 
 
3.3. La motivazione ricorsuale non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente si limita infatti a tentare di migliorare e di completare l'allegato di sede cantonale, fondandosi inammissibilmente su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (v. art. 99 cpv. 1 LTF) dei quali avrebbe già potuto prevalersi dinanzi all'autorità inferiore (v. sentenza 5A_291/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2 con rinvii), rispettivamente posteriori alla sentenza qui impugnata (v. DTF 148 V 174 consid. 2.2 con rinvio; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 2.2).  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 14 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini