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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_38/2022  
 
 
Sentenza del 1° aprile 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
mancato pagamento dell'anticipo spese (rigetto dell'opposizione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.117). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con sentenza 31 gennaio 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo 1° settembre 2021 interposto da B.________ (assieme al marito A.________) contro una decisione 18 agosto 2021 del Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona (in una causa di rigetto definitivo dell'opposizione che oppone tali coniugi allo Stato del Cantone Ticino, di un valore litigioso pari a fr. 300.--) per mancato pagamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili (v. anche sentenza 5D_224/2021 del 14 febbraio 2022). La Corte cantonale ha precisato che a A.________ non era stato chiesto alcun anticipo, dato che il rimedio gli era restituito senza ulteriore formalità in applicazione dell'art. 132 cpv. 3 CPC
 
2.  
Con ricorso 12 marzo 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 31 gennaio 2022 dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un'altra sentenza emanata il 31 gennaio 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5D_37/2022 pronunciata in data odierna). 
 
4.  
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). 
 
5.  
Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità (...) per l'allestimento del reclamo federale". 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
Losanna, 1° aprile 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini