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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_64/2024  
 
 
Sentenza del 24 aprile 2024  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Ryter, Kradolfer, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la 
sentenza emanata il 18 dicembre 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.420). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadino italiano nato nel 1968, è giunto in Svizzera il 1° giugno 2015, ottenendo nel Cantone dei Grigioni un permesso di dimora UE/AELS, per svolgere un'attività lucrativa dipendente. Nell'aprile 2018, egli ha notificato il suo trasferimento nel Cantone Ticino, con residenza in un appartamento di 3,5 locali in via vvv a W.________. L'abitazione è stata presa in locazione dalla società B.________ SA, di cui A.________ è amministratore unico con firma individuale, in condivisione con il connazionale C.________, già amministratore unico della stessa società e già coinquilino di A.________ nei Grigioni. 
Il 18 maggio 2020, A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per continuare a lavorare quale direttore commerciale alle dipendenze della B.________ SA. La domanda è stata trattata come istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e l'autorità ha provveduto ai necessari accertamenti. 
 
B.  
Dopo averlo sentito, il 28 settembre 2020 la Sezione della popolazione ha negato a A.________ il rilascio del permesso di domicilio e deciso di non rinnovargli nemmeno il permesso di dimora UE/AELS, perché il suo recapito in Svizzera era fittizio e di comodo. 
Su ricorso - relativo al solo permesso di dimora - la liceità della citata decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (23 novembre 2022) che dal Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza del 18 dicembre 2023. Anch'esso ha infatti considerato che il mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS fosse lecito e non prestasse il fianco a critica alcuna. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 29 gennaio 2024, A.________ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e che in sua riforma gli sia concesso il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per altri cinque anni. 
L'istanza inferiore e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto del ricorso. Il Consiglio di Stato ticinese e la Segreteria di Stato della migrazione hanno rinunciato a pronunciarsi. In replica, l'insorgente ha confermato la propria posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF) ed è stata presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata, con interesse a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che è di principio ammissibile quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.2. Già perché chi insorge può richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova in effetti applicazione (sentenza 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 1.1). Per quanto si riferisca all'art. 33 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), relativo al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in base al diritto interno, il gravame sfugge per contro a un esame di questa Corte. Tale norma ha infatti solo carattere potestativo e riguardo ad essa non vengono fatte nemmeno valere censure formali, esaminabili nell'ambito di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata in maniera precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.2. Il ricorso rispetta i requisiti di motivazione esposti soltanto in parte. Per quanto li disattenda, segnatamente perché si richiama a diritti fondamentali o a non meglio specificate garanzie procedurali derivanti dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) senza indicare precisamente le ragioni della loro violazione (art. 106 cpv. 2 LTF), esso non può essere quindi approfondito.  
Inoltre, siccome l'insorgente non li mette validamente in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario (art. 106 cpv. 2 LTF) - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
2.3. In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene non può limitarsi a denunciare errori o imprecisioni - come fa anche il ricorrente - ma deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'influenzare l'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_496/2023 del 5 ottobre 2023 consid. 5.2). 
 
3.  
Dopo avere respinto una censura formale, relativa al diritto di essere sentiti (giudizio impugnato, consid. 2), la Corte cantonale ha concluso che il diniego del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS - unico oggetto ancora qui litigioso (precedenti consid. B e C) - era giustificato. 
Riferendosi all'art. 23 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), ha infatti osservato che gli estremi per un rinnovo del permesso di dimora UE/AELS giusta l'art. 4 ALC in relazione con l'art. 6 allegato I ALC non erano dati siccome, nonostante il rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 allegato I ALC non sia messo di per sé in discussione, il ricorrente fa uso dell'appartamento di cui dispone a W.________ soltanto in maniera sporadica e va di conseguenza constatata l'assenza di un'effettiva volontà di stabilirsi in Svizzera (giudizio impugnato, consid. 6). 
In simili circostanze, continua la Corte cantonale, la sua richiesta di rinnovo dev'essere considerata come abusiva e non merita tutela (giudizio impugnato, consid. 6.4 in relazione con i consid. 4 e 5). 
 
4.  
 
4.1. Secondo il giudizio impugnato, il ricorrente si sarebbe lamentato davanti al Tribunale amministrativo del fatto che il Consiglio di Stato ticinese aveva ritenuto che la decisione della Sezione della popolazione del 28 settembre 2020 era motivata in maniera sufficiente. Esaminata la critica, la Corte cantonale l'ha giudicata infondata, spiegandone le ragioni (giudizio impugnato, consid. 2).  
 
4.2. Preso atto della conclusione alla quale è giunta l'istanza precedente, l'insorgente non la condivide (ricorso, p.to 7, pag. 10). Siccome la censura è soltanto abbozzata (non è altrimenti specificata, con argomentazione precisa) e il rinvio a quanto sarebbe stato detto in sede di ricorso al Consiglio di Stato non è lecito, la questione sollevata non può essere però approfondita (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2; DTF 133 II 396 consid. 3.1).  
 
4.3. Tenuto conto delle critiche esposte, e in base ai fatti che emergono dal giudizio impugnato, che non sono stati messi validamente in discussione (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.1-2.3), resta pertanto da esaminare se la decisione di negare il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in ragione dell'assenza di un'effettiva volontà di stabilirsi nel nostro Paese sia corretta e vada confermata, oppure se il diniego del permesso non sia giustificato.  
 
5.  
 
5.1. Il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS non presuppone solo il rispetto delle condizioni previste dalla norma di riferimento (in casu, l'art. 6 allegato I ALC, relativo ai lavoratori dipendenti) e l'assenza di motivi di ordine pubblico che potrebbero giustificare il diniego (art. 5 allegato I ALC), ma anche la volontà di stabilirsi sul territorio elvetico e che il richiamo alla norma in questione non sia quindi abusivo. Se questa volontà non è data, il permesso di soggiorno può essere negato, come previsto dall'art. 23 OLCP (DTF 139 II 393 consid. 2.1; sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.1; 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 6.1; 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.4; 2C_7/2021 del 16 novembre 2021 consid. 3.4).  
 
5.2. Ora, il Tribunale amministrativo ticinese ha ritenuto che questa volontà non fosse nella fattispecie data, e che la richiesta di rinnovo fosse abusiva, mentre il ricorrente contesta tale conclusione. L'opinione di quest'ultimo non può essere tuttavia condivisa.  
 
5.2.1. In effetti, nel periodo luglio 2019-luglio 2020, il consumo di energia elettrica nell'appartamento di W.________ - che sarebbe stato utilizzato come abitazione insieme a un'altra persona e nel quale avrebbe sede anche la B.________ SA - è stato molto scarso. A fronte di una media annua nazionale di 1'400-1'600 kWh per un'economia domestica di una persona - rileva la Corte cantonale - esso si è attestato complessivamente solo a 400 kWh, ciò che è molto poco, anche se si vuole considerare che nella primavera 2020 il ricorrente avrebbe passato il confinamento in Italia e che egli dichiara di mangiare sempre fuori casa (in senso conforme, cfr. le sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.2.1; 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 6.2.1; 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.2 e 3.3).  
 
5.2.2. Alla constatazione di un consumo di energia elettrica molto basso sull'arco di un intero anno, vanno ad aggiungersi altri aspetti, emersi in occasione del sopralluogo dell'appartamento svolto dalla polizia cantonale la mattina del 15 luglio 2020, a qualche settimana dal ritorno in Svizzera dell'insorgente, dopo il periodo di confinamento trascorso all'estero. In tale contesto, la polizia ha infatti registrato una quantità limitata sia di indumenti che di beni personali; nel contempo, ha accertato una totale mancanza di generi alimentari a breve conservazione e che i pochi alimenti a lunga conservazione presenti erano in buona parte scaduti (al riguardo, cfr. anche il rapporto della polizia cantonale del 15 luglio 2020 e la documentazione fotografica acclusa).  
 
5.2.3. La situazione accertata, cui vanno a sommarsi le dichiarazioni rese dall'insorgente durante l'interrogatorio svolto dalla polizia cantonale, dalle quali emerge una prevalenza di tempo trascorsa all'estero (sia per motivi professionali, che per frequentare il figlio, che vive a X.________, la compagna, che vive a Y.________, e i genitori, che vivono a Z.________), permetteva quindi anche di concludere che egli usa il proprio appartamento in Svizzera solo in maniera sporadica e che la volontà di stabilirvisi non è data (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.2; 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 6.2; 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.3; riguardo a una fattispecie in cui l'abuso di diritto è stato negato, in ragione dell'esistenza di elementi che attestavano la volontà di residenza in Svizzera, cfr. invece la sentenza 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 4.3).  
 
5.3. Ritenuto che il rilascio rispettivamente il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS non presuppone solo il rispetto delle condizioni previste dalla norma richiamata (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.3; 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 6.3), ma anche l'effettiva volontà di stabilirsi sul territorio elvetico e che - in base ai fatti accertati, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - tale volontà fa in concreto difetto, la conferma del diniego del rinnovo del permesso da parte della Corte cantonale, in ragione dell'esistenza di un abuso di diritto, è pertanto corretta e va condivisa.  
Nelle circostanze riscontrate - in relazione alle quali non vengono nemmeno sostenuti dei cambiamenti di rilievo, intervenuti successivamente - va infatti constatato che l'obiettivo normalmente perseguito attraverso la concessione di un permesso di dimora, che dovrebbe essere quello di permettere al richiedente di stabilirsi in Svizzera, non è raggiunto, perché la persona che vi si richiama (per potere poi verosimilmente accedere a una posizione più stabile, quale quella concessa da un permesso di domicilio) non mira a un'effettiva residenza, e il rinnovo del permesso di dimora può essere quindi negato (sentenze 2C_363/2023 del 3 agosto 2023 consid. 6.3; 2C_150/2023 del 4 luglio 2023 consid. 6.3; 2C_5/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 2 e 3, con riferimento anche alla differenza tra fattispecie come quelle in esame e fattispecie di decadenza del permesso, dovuto a un soggiorno prolungato all'estero, e alla differenza tra lavoratori residenti e lavoratori frontalieri, che rientrano al domicilio estero ogni giorno, o almeno settimanalmente). 
 
5.4. Va infine aggiunto che ad un'altra conclusione non possono condurre né il richiamo al principio della proporzionalità (art. 96 LStrI), né la critica del ricorrente secondo cui il Tribunale amministrativo ticinese non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che il diniego del permesso di dimora UE/AELS avrebbe conseguenze anche sul suo ruolo di amministratore unico di due società con sede in Svizzera.  
 
5.4.1. Nei casi in cui, come nella fattispecie, nessun disposto conferisce un diritto di soggiorno specifico a chi ricorre, il richiamo al principio della proporzionalità non è infatti d'aiuto, poiché non può supplire alla mancanza di una norma in tal senso (sentenze 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.3; 2C_647/2020 dell'11 marzo 2021 consid. 6.4; 2C_926/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 7.5).  
 
5.4.2. D'altra parte, non dipendendo dal rispetto del principio della proporzionalità, bensì dall'esistenza delle condizioni previste dall'ALC per il permesso di dimora UE/AELS in questione, accompagnate dall'effettiva volontà di stabilirsi in Svizzera, non vi è nemmeno spazio per tenere conto di altri aspetti e, segnatamente, per considerare che come persona a beneficio di un permesso G (per frontalieri), all'insorgente sarebbe precluso rivestire ruoli societari specifici (art. 718 cpv. 4 del codice delle obbligazioni [CO; RS 220]). In considerazione dei ruoli societari da lui sin qui ricoperti, sarebbe semmai spettato al ricorrente prendere in considerazione tale rischio e comportarsi di conseguenza.  
 
6.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
C omunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 24 aprile 2024 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli