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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_255/2023  
 
 
Sentenza del 17 maggio 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di domicilio UE/AELS (pagamento 
tardivo dell'anticipo delle spese), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2023 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2023.34). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 27 gennaio 2023A.________, patrocinato da un avvocato, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino la risoluzione governativa del 7 dicembre 2022 che confermava la decisione del 17 maggio 2021 con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di domicilio UE/AELS.  
 
A.b. Invitato, il 30 gennaio 2023, a versare, entro il 15 febbraio 2023, un anticipo a garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 47 cpv. 3 LPAmm; RL/TI 165/100) A.________ ha chiesto, con istanza del 1° febbraio 2023 presentata dal suo legale, di potere effettuare dei versamenti rateali mensili. Con decisione del 2 febbraio 2023 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la domanda e gli ha accordato di versare l'anticipo in tre rate, la prima scadente il 15 febbraio 2023, la seconda il 15 marzo 2023 e la terza il 17 aprile 2023. L'ha inoltre avvertito che il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile se il pagamento di ciascuna delle rate non era effettuato entro il termine fissato. La prima rata è stata versata entro il termine stabilito, non invece la seconda.  
 
A.c. Con sentenza del 22 marzo 2023 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha quindi, in applicazione dell'art. 47 cpv. 3 LPAmm, dichiarato il ricorso irricevibile.  
 
B.  
L'8 maggio 2023A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per il giudizio di merito. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio, salvo la trasmissione di alcuni atti (decreti del 30 gennaio e 2 febbraio 2023 nonché istanza del 1° febbraio 2023). 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). 
 
2.  
 
2.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Sebbene l'oggetto di giudizio possa riguardare unicamente la questione dell'inammissibilità del ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di domicilio UE/AELS di cui il ricorrente era titolare, autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici: il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova quindi applicazione (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 1 e richiamo) e la via del ricorso in materia di diritto pubblico è data.  
 
2.3. Come appena accennato l'impugnativa può riferirsi soltanto alla questione dell'inammissibilità per mancato rispetto del termine assegnato per versare la seconda rata dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Al riguardo va rammentato che l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 147 I 73 consid. 2.1 e richiami).  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente, il quale precisa di avere versato la seconda rata benché dopo la scadenza del termine assegnato, ritiene che la Corte cantonale, a conoscenza della sua situazione economica non certamente florida nonché del suo impegno nel cercare di fare fronte al pagamento richiesto, avrebbe dovuto, prima di dichiarare il ricorso irricevibile, concedergli un termine suppletorio oppure invitarlo espressamente a presentare una domanda di assistenza giudiziaria. Dichiarare invece inammissibile la sua impugnativa perché in ritardo per il pagamento di una sola rata e privarlo di conseguenza della possibilità di ottenere una decisione giudiziaria, allorché risiede in Svizzera da numerosissimi anni, costituirebbe formalismo eccessivo nonché disattenderebbe il divieto dell'arbitrio. La censura, di natura largamente appellatoria e, quindi, ai limiti dell'ammissibilità (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), è priva di pertinenza.  
 
3.2. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, il ricorrente, quando si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo, era patrocinato da un avvocato, il quale doveva avere conoscenza delle esigenze poste dalla procedura cantonale, segnatamente in materia di anticipo delle spese e doveva pertanto informarlo al riguardo. Sempre dagli atti risulta che lo scambio di corrispondenza concernente l'anticipo delle spese (decreto del 30 gennaio 2023; istanza di rateizzazione del 1° febbraio 2023 e decreto di parziale accoglimento del 2 febbraio 2023) ha avuto luogo tra l'autorità e l'avvocato. Era pertanto dovere del patrocinatore, a conoscenza delle difficoltà finanziarie del suo cliente, adottare i necessari provvedimenti affinché i tre termini concessi per pagare l'anticipo, ognuno con la comminatoria d'irricevibilità, fossero rispettati. Egli avrebbe potuto chiedere in tempo utile una proroga del termine o presentare una domanda di assistenza giudiziaria. Ciò che tuttavia non ha fatto. Non vi è pertanto nessun formalismo eccessivo e ancora meno arbitrio (su questa nozione vedasi DTF 147 II 454 consid. 4.4; 144 III 145 consid. 2) da parte della Corte cantonale nell'avere applicato la comminatoria contenuta nel decreto del 2 febbraio 2023. Pretendere ora che spettava alla Corte cantonale invitare l'insorgente a chiedere il benefico dell'assistenza giudiziaria rispettivamente concedergli d'ufficio un termine suppletorio rasenta i limiti della temerarietà. In quanto ammissibile, la critica si rivela pertanto manifestamente infondata.  
 
4.  
 
4.1. Per i motivi illustrati nella misura in cui è ammissibile il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e come tale va respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF).  
 
4.2. Le spese, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 17 maggio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud