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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_474/2022  
 
 
Sentenza del 30 maggio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Urs Fasel, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, Ufficio delle acquisizioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Espropriazione; correzione della strada cantonale 
in zona Pontif a Ronco s/Ascona, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 agosto 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (50.2022.7 e 50.2022.8). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________è proprietaria delle particelle xxx e yyy di Ronco s/Ascona, che confinano a monte con Via Ronco; il primo è inedificato, mentre sul secondo si trovano un edificio abitativo e un'autorimessa. Il 10 aprile 2018 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale di correzione della strada cantonale S414 Ascona-Arcegno-Ronco s/Ascona, che prevede tra l'altro l'adeguamento del calibro stradale su una lunghezza di circa 70 metri di via Ronco per permettere l'incrocio tra veicoli leggeri, migliorare la visibilità e garantire la sicurezza dei pedoni. Il progetto è divenuto definitivo in seguito alla decisione del 26 febbraio 2020 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2018.246), confermata con la sentenza 1C_221/2020 del 21 marzo 2022 del Tribunale federale concernente A.________. I piani del progetto stradale prevedono l'espropriazione definitiva di 66 m2e l'occupazione temporanea di 31 m2 della particella xxx, nonché l'esproprio definitivo di 15 m2 del fondo n. yyy e la sua occupazione temporanea di 18 m2. 
 
B.  
Il 7 giugno 2022 la Repubblica e Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Tribunale di espropriazione l'apertura della procedura espropriativa per l'acquisizione degli scorpori dei due citati fondi; contemporaneamente ha formulato un'istanza di anticipata immissione in possesso degli stessi a far tempo dall'11 luglio 2022. L'8 giugno 2022 il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione ha convocato le parti a un sopralluogo e alla discussione sull'istanza di anticipata immissione in possesso per il 21 giugno 2022. Il 13 giugno 2022 il patrocinatore dell'espropriata avv. Philip Stolkin ha chiesto un rinvio dell'udienza poiché intenzionato a impugnare la decisione del Tribunale federale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; ha inoltre addotto l'impossibilità sua e dell'avv. Urs Fasel, anch'egli legale dell'espropriata, a partecipare al sopralluogo e all'udienza per altri impegni professionali. Il 15 giugno 2022 il Presidente supplente ha accolto la richiesta, posticipandoli al 27 giugno 2022. Il 15 giugno 2022 l'avv. Stolkin ha nuovamente chiesto un rinvio dell'udienza. 
 
C.  
Il 27 giugno 2022 si sono tenuti il sopralluogo e l'udienza: l'espropriata e i suoi rappresentanti non si sono presentati; il verbale e le fotografie scattate sono stati inviati all'interessata. Nel frattempo, il 22 giugno 2022 l'interessata ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia al Tribunale cantonale amministrativo (inc. 50.2022.7). Con decisione del 28 giugno 2022 il Tribunale di espropriazione ha accolto l'istanza di anticipata immissione in possesso. Contro questa decisione l'interessata è insorta al Tribunale cantonale amministrativo (inc. 50.2022.8), che con un unico giudizio del 9 agosto 2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso per denegata giustizia e respinto in quanto ammissibile quello contro l'anticipata immissione in possesso. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di concederle il diritto di essere sentita, in particolare l'accesso agli atti. 
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e liberamente se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2).  
 
1.2. L'atto di ricorso è redatto, legittimamente (art. 42 cpv. 1 LTF), in lingua tedesca. Non vi sono tuttavia motivi di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.3. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia espropriativa, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione della ricorrente è pacifica.  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali (diritto d'essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.5. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha osservato dapprima che la questione dell'indennità espropriativa esula dall'oggetto del litigio, visto ch'essa sarà notoriamente valutata e decisa ulteriormente con un giudizio separato. La ricorrente non censura, perlomeno con una motivazione sufficiente (vedi art. 42 LTF), questa conclusione, peraltro corretta.  
 
2.2. L'istanza precedente, esprimendosi sul ricorso per denegata giustizia relativo al mancato, ulteriore rinvio del sopralluogo e dell'udienza, poiché la ricorrente non avrebbe potuto consultare gli atti dell'incarto e consigliarsi con i suoi legali, ha rilevato che si tratta di decisioni incidentali che non concludono il procedimento. Ha ricordato ch'esse sono impugnabili solo alle condizioni previste dall'art. 66 cpv. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (RL 165.100), ossia, se possono causare alla ricorrente un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (lett. b); se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (cpv. 3); questa norma è analoga all'art. 93 cpv. 1 e 3 LTF. La Corte cantonale, accertato che la ricorrente, assistita da un legale, non si era minimamente confrontata con queste condizioni e non aveva indicato in che cosa consisterebbe il pregiudizio irreparabile, ha dichiarato inammissibile il ricorso.  
 
2.3. Ora, quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di motivazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).  
La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), non critica minimamente la citata conclusione dei giudici cantonali, né tenta di dimostrare che l'art. 66 LPAmm sarebbe stato applicato in maniera arbitraria. Ciò non è del resto ravvisabile, visto che l'interpretazione è sostenibile e la soluzione adottata, peraltro conforme alla prassi del Tribunale federale, non è arbitraria neppure nel risultato (DTF 144 I 113 consid. 7.1). Le censure ricorsuali di merito relative al mancato ulteriore rinvio del sopralluogo e dell'udienza non devono pertanto essere di massima esaminate. 
 
2.4. Del resto, al riguardo la ricorrente si limita ad addurre, tardivamente e in maniera generica, che il pregiudizio irreparabile sarebbe consistito nell'abbattimento di alberi centenari, la cui esistenza non è peraltro affatto dimostrata dall'insorgente, e non parrebbe risultare neppure dalle fotografie agli atti. A questo proposito si può inoltre osservare che già nella citata sentenza del 21 marzo 2022 è stato rilevato che la ricorrente non si confrontava con il fatto che la Corte cantonale ha stabilito che, contrariamente all'assunto ricorsuale, non si tratta di vegetazione tutelata sotto il profilo pianificatorio, che non fungerebbe da protezione da immissioni foniche e visive e che le piante devono essere estirpate per motivi di sicurezza del traffico, poiché limitano la visuale agli automobilisti (consid. 4.3).  
 
2.5. Con riferimento alla criticata citazione e al mancato rinvio del sopralluogo, la Corte cantonale ha nondimeno aggiunto, a titolo abbondanziale, che la ricorrente ha potuto beneficiare dell'ausilio di due avvocati, che il sopralluogo e l'udienza a sua richiesta sono stati differiti di una settimana, lasso di tempo da essa ritenuto congruo e sufficiente per la preparazione della seduta. Ha aggiunto che, considerata la notoria natura celere della procedura di anticipata immissione in possesso, l'espropriata non poteva confidare in un secondo rinvio e poteva facilmente incaricare un altro legale di patrocinarla in questa fase preliminare, di facile e semplice valutazione anche per un professionista meno cognito della materia.  
Al riguardo la ricorrente si limita semplicemente a osservare, in maniera appellatoria, che sebbene la vertenza duri da anni, indire un'udienza entro un termine inferiore a un mese sarebbe inammissibile. Asserisce, a torto, che anche su questo punto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata, visto ch'essa si esprime su tutti i punti decisivi per il giudizio (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7), con argomenti peraltro condivisibili. 
 
2.6. Sempre con riferimento alla criticata citazione, la ricorrente adduce che non avrebbe avuto accesso agli atti di causa, in particolare a quelli originali. Certo, il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende la facoltà per gli interessati di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3).  
Al riguardo la Corte cantonale ha tuttavia accertato che la proprietaria aveva già potuto visionare gli atti relativi al progetto stradale e ricevere l'incarto comprendente l'istanza di apertura della procedura di espropriazione e di quella d'anticipata immissione in possesso, che le erano stati trasmessi. Ha aggiunto, rettamente, che nulla le impediva inoltre d'esaminare nuovamente gli atti presso la Corte cantonale, ritenendo che il suo diritto di consultare gli atti è stato quindi salvaguardato. Essa poteva poi esprimersi al riguardo e consultarli ancora durante l'udienza e il sopralluogo, ai quali ha tuttavia rinunciato a partecipare. 
Quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). Ella non si confronta tuttavia con le citate, differenti argomentazioni, in particolare quella secondo cui poteva senz'altro esaminare gli atti presso la Corte cantonale. Del resto, come visto (fatti A), i piani del progetto stradale contemplano i m2 oggetto dell'espropriazione definitiva, e quelli oggetto dell'occupazione temporanea. Per di più, già nella citata sentenza 1C_221/2020 era stato rilevato che la ricorrente aveva avuto accesso agli atti e aveva potuto fotocopiarli (consid. 2.3). 
 
3.  
 
3.1. Riguardo al ricorso contro l'anticipata immissione in possesso, la Corte cantonale ha illustrato le modalità della procedura cantonale. Il Tribunale d'espropriazione può autorizzarla sulla base della decisione esecutiva d'approvazione del progetto stradale; si presume che, senza l'anticipata immissione in possesso, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio (art. 26 cpv. 3 della legge sulle strade del 23 marzo 1983; Lstr; RL 725.100). Ha ricordato che il proprietario interessato può comunque opporvisi, rovesciando la presunzione legale rendendo verosimile che l'ente pubblico non corre il rischio di alcun pregiudizio. Ha accertato che nella fattispecie la ricorrente non ha tuttavia portato alcun elemento in tal senso. Ha poi osservato ch'ella ha preferito non presenziare all'udienza e al sopralluogo, notoriamente obbligatori, che garantiscono al proprietario il diritto d'essere sentito prima che venga adottata una decisione. Ha stabilito inoltre, rettamente, che le censure ricorsuali concernono in larga misura la procedura, già conclusa, di approvazione del progetto stradale e sono quindi inammissibili. Ha ritenuto infine che le critiche alla fase di stima degli scorpori espropriati sono premature, visto che l'estensione esatta dell'espropriazione sarà precisata nella sentenza di stima: in tale fase la ricorrente dovrà e potrà ancora essere sentita.  
 
3.2. La ricorrente, mischiando le censure inerenti alle differenti procedure e disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con i differenti, citati argomenti, motivo per cui le critiche di merito, peraltro appellatorie, sono inammissibili. Né essa tenta di dimostrare che l'art. 26 cpv. 3 Lstr sarebbe stato applicato in maniera arbitraria.  
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 maggio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri