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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_895/2022  
 
 
Sentenza del 4 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 settembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.15). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 20 settembre 2022 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un gravame presentato da A.________, in materia di diniego del rinnovo di un permesso di dimora. 
Domandando una restituzione del termine giusta l'art. 50 cpv. 1 LTF, con ricorso del 2 novembre 2022 (data del timbro postale), A.________ ha impugnato questo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e dell'assistenza giudiziaria. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione querelata. Per l'art. 44 cpv. 1 LTF, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notificazione; l'art. 48 cpv. 1 LTF precisa inoltre che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.  
In base all'art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. 
 
2.2. Il ricorrente indica che la decisione impugnata gli è stata notificata il 29 settembre 2022. In realtà, dall'estratto "Track and Trace" (tracciamento degli invii della Posta svizzera), risulta che la notifica è avvenuta due giorni prima, ovvero il 27 settembre 2022. Per rispettare il termine di trenta giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF egli avrebbe quindi dovuto consegnare il proprio ricorso al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi il 27 ottobre 2022 (art. 48 cpv. 1 LTF; primo giorno di decorrenza il 28 settembre e scadenza trenta giorni dopo). La consegna del ricorso alla Posta svizzera il 2 novembre 2022 è quindi tardivo.  
Nel contempo, nemmeno vengono addotti motivi per prendere in considerazione una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF. L'istanza presentata in tal senso non indica infatti nessun impedimento non colpevole di agire entro il termine stabilito (sul tema, cfr. la sentenza 2F_33/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 3). 
 
3.  
 
3.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile, poiché tardivo, e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
3.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.  
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 4 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli