Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_655/2020  
 
 
Sentenza del 27 giugno 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, Rüedi, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione Paritetica Cantonale (CPC) per l'edilizia ed il genio civile, 
opponente. 
 
Oggetto 
salari; penalità, 
 
ricorso contro il lodo emanato il 9 novembre 2020 dall'arbitro unico per l'edilizia principale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Dopo aver effettuato il 12 settembre 2019 un controllo in un cantiere di Mendrisio in cui erano attivi due dipendenti della A.________ Sagl e aver sollecitato documenti dalla predetta società, la Commissione Paritetica Cantonale per l'edilizia ed il genio civile (in seguito: Commissione paritetica) ha riscontrato che vi erano carenze concernenti sia i salari (pagamento effettuato a contante, il loro ammontare e la documentazione) sia i giorni di lavoro (lavoro al sabato). Il 2 giugno 2020 la Commissione paritetica ha inflitto alla predetta società una multa di fr. 30'000.-- per violazione del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale e del Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (che è parte integrante del primo), messo a suo carico spese di controllo e procedura di fr. 1'500.-- e le ha ordinato di procedere ad integrazioni salariali per fr. 3'665.25 lordi e fr. 65'940.-- netti. 
Con lodo 9 novembre 2020 l'arbitro unico per l'edilizia principale del Cantone Ticino, adito dalla A.________ Sagl, ha invece stabilito in fr. 20'000.-- la penalità e ha ridotto a complessivi fr. 8'139.01 gli importi da corrispondere ai due lavoratori "a titolo di salari non ancora versati e reintegro per retribuzioni non ancora saldate". Alla luce dei documenti prodotti l'arbitro ha segnatamente ritenuto che, pur violando il divieto del versamento a contanti, l'attrice aveva provveduto a corrispondere la maggior parte dei salari e delle retribuzioni connesse. Egli ha poi considerato che la menzionata società era responsabile della corretta applicazione dei CCL di categoria - e quindi anche delle manchevolezze della fiduciaria a cui aveva affidato la sua gestione finanziaria fino al mese di settembre 2019 - e che ancora nel mese di ottobre 2020 l'impresa ammetteva di non aver integralmente corrisposto le retribuzioni dovute ai dipendenti, in seguito a problemi di liquidità. Con riferimento all'ammontare della penalità l'arbitro ha rilevato che le violazioni dei CCL erano numerose e anche gravi, ma che la società aveva effettuato alcune integrazioni salariali. 
 
B.  
Con ricorso 17 dicembre 2020 la A.________ Sagl postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento del lodo arbitrale e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Assevera di essersi adoperata affinché gli obblighi previsti dai CCL fossero rispettati, affidando dapprima la gestione della contabilità e del personale a una fiduciaria, che ha poi cessato il suo mandato perché non era stata retribuita. Scoperte le lacune amministrative che questa ha lasciato, indica di aver operato nell'interesse dei due dipendenti (invece di semplicemente procedere alla propria liquidazione), pagandoli anche dopo l'emanazione del lodo, e ottemperando, nella misura del possibile, alle implacabili richieste della Commissione paritetica. Ritiene la penalità inflitta arbitraria, siccome troppo elevata. Conclude dolendosi di una lesione del suo diritto di essere sentita, di un eccesso di formalismo e di una violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost. 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 22 dicembre 2020, quella di assistenza giudiziaria con decreto 2 febbraio 2021. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Visto il tenore del ricorso occorre innanzi tutto ricordare che in materia di giurisdizione arbitrale l'art. 77 cpv. 2 LTF esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF norma che permette - a determinate condizioni - di rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore. Per questo motivo la completazione della fattispecie operata dalla ricorrente, segnatamente con la narrazione degli antecedenti della procedura arbitrale, si rivela di primo acchito inammissibile. Altrettanto irricevibili si rivelano le prove di ulteriori pagamenti di salario avvenute dopo l'emanazione del lodo (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4 con rinvii; 133 IV 342 consid. 2.1). 
 
2.  
L'art. 77 cpv. 2 LTF dichiara inoltre pure inapplicabili gli articoli da 95 a 98 relativi ai motivi di ricorso. La contestazione di un lodo emanato nella giurisdizione arbitrale interna si differenzia quindi - in parte - dalle regole vigenti in materia d'impugnazione di sentenze statali. Costituiscono motivi di ricorso solo quelli elencati nell'art. 393 CPC o, se le parti hanno convenuto di sottomettersi alle regole sugli arbitrati internazionali (art. 353 cpv. 2 CPC), nell'art. 190 LDIP. Il ricorrente non può per contro prevalersi di una violazione del diritto federale non annoverata in tali articoli. 
Ne segue che il ricorso si rivela inammissibile nella misura in cui la ricorrente invoca una violazione dell'art. 5 cpv. 1 Cost., del principio della proporzionalità e del divieto dell'eccesso di formalismo. Altrettanto vale per le lamentele sull'operato della Commissione paritetica, già per il motivo che questa non è un tribunale arbitrale e non ha di conseguenza emanato alcuna decisione impugnabile al Tribunale federale. 
 
3.  
Prima di continuare a trattare il resto del ricorso è opportuno ricordare che in materia di arbitrato il Tribunale federale esamina soltanto le censure che il ricorrente propone e motiva (art. 77 cpv. 3 LTF). Questa norma corrisponde a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF per le censure attinenti alla violazione di diritti fondamentali o di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 134 III 186 consid. 5). Alla stregua di tale disposto essa istituisce il principio dell'allegazione (Rügeprinzip) ed esclude quindi l'ammissibilità di critiche appellatorie (sentenza 4A_331/2020 del 27 gennaio 2022 consid. 1.2 con rinvio). 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente afferma che l'arbitro avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, perché non avrebbe tenuto conto del fatto che i salari non versati ammontavano unicamente a fr. 8'000.-- e non a fr. 65'000.-- come indicato dalla Commissione paritetica e che la sua gerenza avrebbe rimediato alle inadempienze della fiduciaria precedentemente incaricata.  
 
4.2. L'art. 393 lett. d CPC permette di annullare la sentenza arbitrale se è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite. Tale disposto deriva dalle regole sull'arbitrato internazionale, ragione per cui pure la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell'art. 190 cpv. 2 lett. d LDIP può in linea di principio essere ripresa (sentenza 4A_599/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2). Il diritto di essere sentito ha quindi essenzialmente il medesimo contenuto del diritto costituzionale garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ad eccezione dell'obbligo di motivare il lodo. Esso impone tuttavia agli arbitri un dovere minimo di esaminare e trattare i problemi pertinenti. Questo obbligo è violato se a causa di un'inavvertenza o di un equivoco il tribunale arbitrale non prende in considerazione allegati, argomenti, prove o offerte di prove presentati dalle parti e rilevanti per la decisione (DTF 142 III 360 consid. 4.1.1 con rinvii).  
In concreto la censura è completamente inidonea a giustificare una violazione della norma in discussione. L'arbitro ha infatti considerato gli argomenti della qui ricorrente, indicando segnatamente che nemmeno la sua gerenza aveva provveduto a versare interamente i salari, atteso che rimaneva scoperto un montante di complessivi fr. 8'139.01. 
 
5.  
 
5.1. Per quanto concerne la commisurazione della penalità, l'arbitro ha ritenuto che l'impresa è pure responsabile per l'attività dei suoi ausiliari e che, come appena ricordato, i salari non risultavano integralmente pagati nemmeno dopo che la fiduciaria aveva cessato il suo mandato. Ha reputato che ciò ha pure posto la qui ricorrente in una situazione di concorrenza sleale rispetto alle altre ditte del ramo che versano in maniera completa ed esaustiva i salari. Ha considerato le violazioni dei CCL gravi, atteso che la garanzia del lavoro e dei salari è uno dei punti cardine, che va segnatamente rispettato con l'allestimento corretto delle buste paga (che invece non è a più riprese avvenuto) e con un pagamento regolare e completo dei salari. Ha concluso che il reiterare delle predette violazioni a cui vanno aggiunte anche le violazioni di altri obblighi (divieto del lavoro di sabato o la necessità di passare dal salario orario a quello costante) giustificano una multa di fr. 20'000.--.  
 
5.2. La ricorrente ritiene la penalità inflitta arbitraria perché generica e troppo elevata, atteso che corrisponde al suo capitale sociale e perché il suo pagamento comporterebbe il suo fallimento, impedendole così di recuperare i rimanenti crediti e pagare i salari restanti. Sostiene che la multa appare inoltre sproporzionata se paragonata con i salari effettivamente non versati. Ritiene ingiustificato il rimprovero mossole dall'arbitro di aver dimostrato "la non volontà di applicare il CCL", avendo segnatamente dapprima scelto di affidare la gestione del personale a una fiduciaria e poi rinunciato a liquidare la società al fine di incassare i propri crediti e continuare a pagare i salari. Sostiene che l'arbitro è caduto nell'arbitrio per non aver distinto fra il periodo in cui l'attività amministrativa era curata dalla fiduciaria e quello in cui la gerenza della società medesima se ne occupava, per non avere considerato che aveva svolto l'attività sui cantieri di sabato unicamente nei primi giorni dopo la sua fondazione e che aveva omesso di adattare il sistema di salario da orario a costante, perché l'interessato aveva già ricevuto la disdetta.  
 
5.3. Giusta l'art. 393 lett. e CPC il lodo può essere impugnato se è arbitrario nel suo esito perché si fonda su una manifesta violazione del diritto o dell'equità. La nozione di arbitrio di questa norma corrisponde sostanzialmente a quella sviluppata dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 9 Cost. (sentenza 4A_81/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 2; DTF 131 I 45 consid. 3.4). Una decisione non è pertanto arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio attaccato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).  
In concreto, la censura appare già inammissibile per la sua natura appellatoria, in particolare per quanto concerne i tentativi di giustificare o sminuire le violazioni dei CCL imputate alla ricorrente (sopra, consid. 3). Quest'ultima nemmeno illustra il motivo per cui sarebbe insostenibile comminare una penalità pari al capitale sociale o negare che lo sforzo di incassare i propri crediti per poi pure pagare quanto dovuto ai dipendenti controbilanci le inadempienze riscontrate. A prescindere da quanto appena osservato, giova rilevare che raffrontando l'ammontare della multa con i salari non corrisposti, la ricorrente trascura le altre violazioni attribuitele. Essa dimentica poi pure che la sua gestione non è nemmeno divenuta irreprensibile dopo essere stata assunta direttamente dalla sua gerenza né spiega perché sarebbe arbitrario renderla pure responsabile per l'agire della fiduciaria da lei incaricata. 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e all'arbitro unico per l'edilizia principale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 giugno 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti