Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_585/2022  
 
 
Sentenza del 5 giugno 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Beusch, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Mattia Bartolo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'AVS/AI (condono), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 novembre 2022 (33.2022.22). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nata nel 1958, beneficiaria dal 1° luglio 2011 di una rendita d'invalidità di tre quarti, per motivi psichici, ha inoltrato una domanda di prestazioni complementari nell'aprile 2013, che è stata accolta dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Canton Ticino (di seguito Cassa) con decisione del 15 maggio 2013, con effetto dal 1° luglio 2011. Nell'ambito della revisione periodica delle prestazioni complementari nel 2017, preso atto della rendita della previdenza professionale LPP versata dalla Cassa pensioni B.________ dal 1° settembre 2013, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari all'AI e, con decisione del 28 novembre 2017, confermata su opposizione il 9 maggio 2019, ha chiesto ad A.________ la restituzione di fr. 24'636.- per prestazioni complementari all'AI indebitamente percepite nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017.  
 
A.b. Con decisione del 5 giugno 2020, confermata su opposizione il 17 agosto 2022, la Cassa ha respinto la domanda di condono dell'11 luglio 2019 concernente la restituzione di fr. 24'636.- per prestazioni complementari all'AI indebitamente percepite da A.________ nel periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017.  
 
B.  
A.________ si è aggravata il 16 settembre 2022 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di annullare la decisione amministrativa impugnata e di concederle il condono, sostanzialmente in considerazione della sua buona fede quando ha violato, in modo lieve, il dovere d'informazione relativo alla riscossione della rendita LPP. 
Con sentenza del 14 novembre 2022 il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il gravame. Esso ha annullato la decisione su opposizione del 17 agosto 2022 nella misura in cui ha negato il condono per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2013 - rinviando gli atti alla Cassa per nuovi accertamenti e nuova decisione - mentre per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017 ha confermato il rifiuto del condono, principalmente per l'assenza di buona fede. 
 
C.  
Il 14 dicembre 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede di riconoscerle il condono dall'obbligo di restituire le prestazioni complementari indebitamente percepite per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è tuttavia ammissibile anche contro una decisione parziale nel senso dell'art. 91 cpv. 1 lett. a LTF, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (sul tema cfr. DTF 146 III 254 consid. 2.1 e 2.1.1 con riferimenti). Tale è il caso della sentenza cantonale impugnata nella misura in cui ha negato ad A.________ il condono dell'obbligo di restituire le prestazioni complementari versate indebitamente dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017.  
 
2.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La lite verte sulla domanda di condono per le prestazioni complementari indebitamente percepite da A.________ nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017; più precisamente si tratta di sapere se la sentenza cantonale che ha negato la condizione della buona fede sia lesiva del diritto federale.  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme legali e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando in particolare i due presupposti cumulativi per il condono (ovvero se il beneficiario ha percepito le prestazioni indebitamente versate in buona fede e se la restituzione costituirebbe per lui un onere troppo grave, cfr. art. 4 seg. OPGAe cfr. pure la Direttiva dell'UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, versione valida dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2022 [di seguito DPC], segnatamente i n. 4652.01-03), come pure in particolare l'obbligo di informazione in caso di modifica delle condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni complementari (art. 31 cpv. 2 LPGA e art. 25 OPC-AVS/AI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di diniego di condono della Cassa per le prestazioni complementari indebitamente percepite dalla ricorrente dal 1° ottobre 2013 al 30 giugno 2017, difettando il presupposto della buona fede, in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che la ricorrente aveva violato l'obbligo di informazione nei confronti della Cassa, per avere omesso di comunicarle che dal 1° ottobre 2013 percepiva una rendita professionale LPP. La ricorrente doveva dunque rendersi conto del reddito supplementare atto a influire sul suo diritto alle prestazioni complementari e l'assenza di tale informazione costituiva una negligenza palese e grave inidonea ad ammettere la sua buona fede.  
 
4.2. La ricorrente insiste sulla sua buona fede allorquando ha violato l'obbligo di informazione, censurando in particolare l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, che non avrebbe valutato correttamente la sua capacità di discernimento. La ricorrente richiama la documentazione medica agli atti, adducendo che non sarebbe stata capace di discernimento come in ogni modo ritiene liev e la violazione del proprio obbligo di informare la Cassae dunque la sua buona fede dovrebbe essere tutelata.  
 
5.  
 
5.1. La buona fede come presupposto per il condono deve essere esclusa già dall'inizio qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave, ovvero quando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (sul tema cfr. sentenza 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 consid. 3.1 con riferimenti). La buona fede può per contro essere invocata quando l'atto o l'omissione colpevole sono costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare. In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (cfr. sentenza 8C_34/2022 del 4 agosto 2022 consid. 4.2 con riferimenti). La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli di prestazioni complementari erronei se l'assicurato non controlla il foglio di calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (sul tema cfr. sentenza 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4 e rinvio al DTF 138 V 218 consid. 4).  
 
5.2. Le constatazioni relative allo stato di salute mentale di una persona, come pure l'esistenza o meno della coscienza di agire illecitamente è una questione che concerne l'accertamento dei fatti e può essere esaminata dal Tribunale federale in maniera limitata (art. 105 cpv. 2 LTF e consid. 2 della presente sentenza) mentre la questione della diligenza è una questione di diritto liberamente esaminabile dal Tribunale federale (sul tema cfr. DTF 122 V 221 consid. 3).  
 
6.  
 
6.1. Il Tribunale cantonale ha dapprima rilevato che sui fogli per il computo delle prestazioni complementari all'AVS/AI allegato alle decisioni di prestazioni complementari, gli assicurati sono resi espressamente attenti a verificare il calcolo entro 30 giorni, segnalando il loro specifico dovere di avvertire immediatamente la Cassa di ogni cambiamento che potrebbe modificare il loro diritto alle prestazioni complementari. L'autorità giudiziaria precedente ha accertato che la ricorrente non ha notificato alla Cassa la riscossione della rendita LPP e che la responsabilità è da ricondurre solo all'insorgente che, malgrado disponesse delle corrette informazioni, non le ha fornite alla Cassa. Accertato pure che la prestazione di previdenza professionale è stata riconosciuta solo in un secondo tempo, ovvero il diritto a una rendita d'invalidità LPP retroattiva dal 1° luglio 2011 ma che il primo versamento è stato effettuato solo il 25 settembre 2013, come pure che la ricorrente non ha mai dato seguito all'obbligo d'informazione durante tutto il periodo dal 25 settembre 2013 fino alla revisione operata d'ufficio dalla Cassa nel 2017.  
 
6.2. La costatazione del Tribunale cantonale secondo cui l'introito della rendita LPP non è stato annunciato alla Cassa malgrado il palese obbligo e l'estrema facilità di una tale comunicazione merita tutela. Il non agire della ricorrente è da connotare quale negligenza grave ed è inidoneo a tutelare la sua pretesa buona fede. Si rileva altresì che la Corte cantonale ha anche riscontrato la comunicazione, senza indugio, di questo reddito all'autorità fiscale e questo malgrado le condizioni psichiche addotte dalla ricorrente a giustificazione di un tale oblio in materia di prestazioni complementari, scusanti che non trovano però pertinenza in caso di negligenza grave (cfr. consid. 5.1). Si rileva in ogni modo che le censure relative alla pretesa mancata capacità di discernimento (art. 16 CC e sul tema cfr. fra molte DTF 144 III 264 consid. 6.1.1 e 124 III 5 consid. 1a), sollevate dalla ricorrente anche in questa istanza virgolettando un estratto del certificato del medico curante secondo cui "la paziente, soprattutto negli anni dal 2011 e forse anche prima fino al 2015 non è risultata in grado di occuparsi in modo adeguato e regolare della sua amministrazione e delle questioni burocratiche che la riguardavano", si esauriscono in critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede. La ricorrente nemmeno dimostra perché sarebbero stati arbitrari gli accertamenti del Tribunale cantonale che, dopo analisi anche della documentazione valetudinaria, hanno evidenziato che alla ricorrente non era stata imposta alcuna misura protettiva dalla competente Autorità regionale di protezione (ARP). In ogni caso la stessa era stata in grado di operare, negli anni, atti di natura amministrativa quali per esempio le dichiarazioni fiscali, che comprendevano anche l'indicazione della rendita d'invalidità LPP, compiutamente annunciata alle autorità fiscali dal 2013. Nemmeno sorreggono la ricorrente le altre affermazioni apodittiche secondo cui non era in grado di rendersi conto di avere la necessità di delegare a terzi i suoi rapporti con l'amministrazione o che la corrispondenza veniva gettata tra i rifiuti.  
 
7.  
In esito alla suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), a cui non possono essere pertanto rimborsate le spese ripetibili sollecitate (art. 68 LPGA). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 5 giugno 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi