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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_392/2023  
 
 
Sentenza del 21 dicembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Martin Hablützel, 
ricorrente, 
 
contro 
 
AXA Assicurazioni SA, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 maggio 2023 (35.2022.95). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 27 gennaio 2016, A.________, nata nel 1984, allora dipendente di B.________, a U.________, in qualità di collaboratrice al buffet con un grado di occupazione del 78 % e dunque assicurata d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso Axa Winterthur (ora: AXA Assicurazioni SA; di seguito "AXA"), è inciampata e ha riportato una frattura dislocata e pluriframmentaria del calcagno sinistro che è poi stata trattata chirurgicamente. Nel prosieguo, l'assicurata ha denunciato dei disturbi della sensibilità all'estremità inferiore sinistra, relativamente ai quali è stata posta la diagnosi di sindrome dolorosa regionale complessa (complex regional pain syndrome, CRPS) di tipo Il. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.  
 
A.b. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 dicembre 2021 AXA ha negato la propria responsabilità per la problematica psichica insorta due anni dopo l'infortunio, ha posto fine al versamento delle indennità giornaliere al 31 luglio 2018 e ha assegnato una rendita d'invalidità del 29 % a partire dal 1° agosto 2018 (con la quale sono state compensate le indennità giornaliere pagate dal 1° agosto 2018 al 31 gennaio 2020), nonché un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 40 %. In applicazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF, l'assicuratore ha inoltre assunto i costi legati a regolari visite di controllo da parte del medico di famiglia e dello specialista, come pure quelli generati dal test di neurostimolazione. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, AXA ha parzialmente modificato la sua prima decisione aumentando il grado dell'invalidità al 32 %.  
 
B.  
Con sentenza del 10 maggio 2023, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 15 novembre 2022. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale la sua riforma nel senso che l'opponente sia tenuta a versarle una rendita d'invalidità del 49 %. In via subordinata chiede il rinvio della causa per nuova decisione al Tribunale cantonale; in via ancor più subordinata, ne chiede il rinvio all'opponente. Con il ricorso viene inoltre chiesta la concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Chiamata a pronunciarsi, l'opponente postula la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si esprime. Dal canto suo, la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. La ricorrente ha ancora spontaneamente replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo la ricorrente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in tedesco. 
 
2.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
3.2. La sentenza avversata concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, sicché il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 2 LTF e 105 cpv. 3 LTF).  
 
4.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato la decisione su opposizione con cui è stata concessa una rendita d'invalidità limitatamente al 32 %, sia lesiva del diritto federale. 
La ricorrente non censura più le considerazioni riguardanti la problematica psichica (e il suo impatto sul grado d'invalidità), il grado d'incapacità lavorativa del 35 % (nonché la possibilità di sfruttare economicamente la capacità lavorativa residua), la riduzione sociale del 15 % e l'IMI del 40 %, aspetti che non occorre pertanto esaminare. 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già ricordato le norme pertinenti alla valutazione delle conseguenze economiche in caso di infortunio (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]), illustrandone i principi giurisprudenziali. A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.  
 
5.2. La Corte cantonale ha ritenuto un reddito da valido di fr. 44'666.70, determinato dall'opponente sulla base del salario minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore alberghiero (CCNL) in vigore dal 1° aprile 2018. Tale importo era rimasto incontestato dalla ricorrente e risultava inoltre verosimile che, senza l'infortunio, esso sarebbe rimasto invariato. I giudici ticinesi hanno inoltre confermato il reddito da invalido quantificato dall'amministrazione in fr. 30'211.37 facendo capo alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) del 2018 (tabella TA_1_tirage_skill_level, ramo economico totale, livello di competenze 4 [recte: 1], donne [fr. 54'681.21]) e applicando una deduzione del 35 % relativa alla parziale capacità lavorativa, poi del 15 % quale riduzione sociale.  
Siccome il reddito da valido corrispondeva al salario minimo previsto dal CCNL di categoria, non vi era spazio, secondo la giurisprudenza, per una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (comunque applicabile soltanto per la parte eccedente la soglia determinante del 5 %). Il Tribunale cantonale, in merito alla pretesa scarsa plausibilità della RSS per le persone con disabilità, si è poi attenuto alla giurisprudenza secondo cui non poteva essere applicata una riduzione generalizzata al valore centrale o mediano della RSS, punto di partenza, di principio, per calcolare il reddito da invalido secondo i dati statistici. Inoltre, la prolungata assenza dal lavoro della ricorrente non giustificava una decurtazione, così come le carenti conoscenze linguistiche e l'assenza di formazione e di esperienza in taluni ambiti di attività (già considerate nel livello di competenze 1 della RSS), nonché il fatto di essere titolari di un permesso di dimora (categoria B). 
 
6.  
 
6.1. Censurando una violazione dell'art. 16 LPGA e dell'art. 8 Cost., la ricorrente rimprovera all'istanza inferiore di non aver effettuato alcuna decurtazione del reddito da invalido a titolo di parallelismo dei redditi.  
 
6.1.1. Innanzitutto, secondo la giurisprudenza (DTF 141 V 1 consid. 5.6 e 134 V 322 consid. 4.2), nel raffronto dei redditi occorrerebbe tener conto dell'orario di lavoro settimanale usuale nel settore (41,7 ore) non soltanto per il reddito da invalido, come effettuato dalle istanze precedenti, bensì anche per quello da valido (erroneamente calcolato su 45 ore). Così facendo, quest'ultimo sarebbe inferiore al reddito da invalido nella misura del 24,3 %, il che ne giustificherebbe una corrispondente riduzione a titolo di parallelismo dei redditi. Nel caso contrario, avendo percepito un reddito inferiore al valore medio, la ricorrente subirebbe una disparità di trattamento e sarebbe discriminata rispetto ai lavoratori con un reddito medio. Le tabelle RSS comprenderebbero poi dei posti di lavoro che erano inaccessibili alla ricorrente già prima di divenire invalida. Occorerebbe anche considerare che le attività ritenute adatte dalla Corte cantonale, seppure a mente della ricorrente tuttora non esigibili, le permetterebbero di svolgere soltanto dei lavori considerevolmente meno remunerati rispetto al reddito usuale nel settore dell'ospitalità.  
 
6.1.2. Anche la soglia determinante del 5 % per procedere ad un parallelismo dei redditi sarebbe discriminatoria nei confronti delle persone con un reddito inferiore al valore mediano, ovvero principalmente persone straniere con un basso statuto sociale e con deficit linguistici, come la ricorrente. Ciò suggerirebbe che tali persone rinuncerebbero volontariamente al 5 % del loro potenziale di reddito, seppure ogni franco conti, per esse. Non sarebbe compito del giudice introdurre nuove soglie, oltre a quelle già definite dal legislatore (cfr. art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 1 LAINF). La relativa prassi andrebbe pertanto modificata. Infine, i fattori non ritenuti dai primi giudici per la riduzione sociale (il basso livello di istruzione della ricorrente, la mancanza di formazione professionale, le insufficienti competenze linguistiche in tedesco, la giovane età, i compensi inferiori per persone straniere con permesso di dimora, l'esperienza lavorativa inferiore a un anno e la mancanza di integrazione culturale e sociale) non sarebbero già inclusi nella tabella RSS applicata, poiché la stessa raccoglierebbe dati di persone integrate, con un permesso di domicilio o di nazionalità svizzera, e con competenze linguistiche appropriate. Questi andrebbero pertanto considerati nel parallelismo dei redditi.  
 
6.2. L'opponente ricorda che il reddito da valido della ricorrente corrisponde a quanto convenuto tra le parti, ovvero al salario minimo di categoria. Non sarebbe pertanto necessario considerare un orario di lavoro settimanale minore di quanto previsto contrattualmente, né procedere ad un parallelismo dei redditi (perdipiù senza applicare la soglia del 5 %), contrario ad una consolidata giurisprudenza. Non vi sarebbero motivi per procedere ad una sua modifica nel caso concreto. Inoltre, i fattori di cui la ricorrente lamenta la mancata applicazione nel parallelismo dei redditi sarebbero in realtà stati considerati per la riduzione sociale.  
 
7.  
 
7.1. L'argomentazione ricorsuale tende sostanzialmente a criticare la mancata decurtazione a titolo di parallaleismo dei redditi, benché nel farlo vengano implicitamente chiamati in causa - senza richiederne una diversa valutazione - anche il reddito da valido e la riduzione sociale confermati dai primi giudici. È dunque opportuno rievocare i concetti pertinenti a quanto concretamente contestato.  
 
7.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore precario, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore - di oltre il 5 % - ai salari usuali conseguibili nello stesso ambito professionale senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito, oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322). Tuttavia, quando un reddito da valido corrisponde al salario minimo previsto da un contratto collettivo di lavoro, esso non può essere considerato alla stregua di un reddito considerevolmente inferiore ai salari usuali conseguibili nello stesso ambito professionale, a giustificazione di una riduzione dei salari in applicazione del parallelismo dei redditi. Ciò anche se il reddito realmente percepito è sensibilmente inferiore ai salari determinati in base ai dati dell'Ufficio federale di statistica. Si considera infatti che il salario minimo stabilito dal contratto collettivo di lavoro rappresenta in modo più preciso il salario corrente nel settore rispetto ai salari secondo la RSS corrispondente (sentenze 8C_280/2022 del 1° marzo 2023 consid. 7.1.2; cfr. anche la sentenza 9C_138/2019 del 29 maggio 2019 consid. 6.2 e l'abbondante giurisprudenza ivi citata).  
 
7.3. Giova inoltre ricordare che un cambiamento della giurisprudenza è giustificato in linea di principio solo quando la nuova soluzione si basa su una migliore comprensione della ratio legis della norma da applicare, si fonda su delle circostanze di fatto mutate o risponde all'evoluzione delle concezioni giuridiche; altrimenti, la prassi corrente deve essere mantenuta. Una modifica della giurisprudenza deve quindi fondarsi su motivi seri e oggettivi che, nell'interesse della sicurezza del diritto, devono essere tanto più importanti in considerazione del carattere duraturo della prassi ritenuta erronea o non più adeguata alle circostanze (DTF 147 IV 274 consid. 1.4; 145 III 303 consid. 4.1.2; 145 I 227 consid. 4; sentenza 2C_50/2022 del 6 novembre 2023 consid. 5.8, destinato a pubblicazione).  
 
7.4. Il ricorso è destinato all'insuccesso. Invero, di fronte ad una giurisprudenza consolidata (cfr. consid. 7.2 supra) e contraria alla propria tesi, la ricorrente non dimostra né un'evoluzione delle concezioni giuridiche, né la presenza di motivi seri e oggettivi per distanziarsi dalla valutazione secondo cui il salario minimo stabilito in un contratto collettivo di lavoro, rispetto a quanto riportato nella tabella RSS applicabile, rappresenta in modo più preciso il salario usuale nel settore corrispondente. In un tale contesto risulta superfluo considerare un parallelismo dei redditi in ragione della differenza tra il valore centrale o mediano statistico e il reddito da valido percepito dalla ricorrente, già corrispondente al salario minimo di categoria e dunque non considerevolmente inferiore ai salari d'uso nell'ambito considerato. Contrariamente a quanto preteso nel ricorso, non è quindi ravvisabile una violazione dell'art. 16 LPGA.  
Inoltre, le censure di natura costituzionale, invocate dalla ricorrente disattendendo l'onere di motivazione accresciuto sancito dall'art. 106 cpv. 2 LTF, sfuggono ad un esame di merito (DTF 147 I 73 consid. 2.1 in fine; sentenza 1C_287/2022 del 30 novembre 2023 consid. 1.3 in fine). In effetti, ella non dimostra la realizzazione delle condizioni per ritenere una violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2 Cost., tutt'al più sorvolate e in ogni caso insufficientemente discusse, limitandosi a mere e generiche affermazioni secondo cui la mancata decurtazione a titolo di parallelismo dei redditi provocherebbe una disparità di trattamento tra persone con redditi diversi, oltre che una discriminazione delle persone a beneficio di un reddito inferiore alla media. In particolare, la ricorrente omette di spiegare dettagliatamente il perché le situazioni che pone a confronto vadano trattate nello stesso modo (cfr. DTF 147 I 16 consid. 4.2.1), nonché in ragione di quale caratteristica ella risulterebbe discriminata e perché (cfr. DTF 149 I 248 consid. 7.2).  
 
7.5. La decurtazione a titolo di parallelismo dei redditi non può quindi essere presa in considerazione nel caso concreto. Ne consegue inevitabilmente che, in quanto fondate sulla premessa contraria, le restanti critiche (relative al valore soglia del 5 % nonché al reddito da valido e ai fattori estranei all'invalidità da considerare nel parallelismo dei redditi) risultano ininfluenti e non necessitano di essere esaminate ulteriormente, sicché il giudizio cantonale può essere confermato.  
 
8.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può invece essere accolta, vista la situazione finanziaria della ricorrente e dato che le conclusioni del ricorso non sembravano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), sono pertanto sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. Il patrocinatore della ricorrente ha diritto ad un'indennità adeguata all'ampiezza del ricorso. La ricorrente è già avvertita sin d'ora che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la Cassa del Tribunale federale delle spese giudiziarie e dell'onorario del suo patrocinatore (art. 64 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Alla ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria e l'avv. Martin Hablützel viene designato quale patrocinatore. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 2'800.-. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 21 dicembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi