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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_833/2022  
 
 
Sentenza dell'11 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Beusch, Hartmann. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario, 
6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare 
la professione di fiduciario commercialista, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la 
sentenza emanata il 14 settembre 2022 dal 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.123). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ dispone dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista, richiesta e necessaria a questo scopo nel Cantone Ticino, da circa vent'anni. 
Con decreto d'accusa del 30 settembre 2021, cresciuto in giudicato, egli è stato ritenuto colpevole di ripetuta falsità in documenti (art. 251 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]), tentata truffa processuale (art. 146 CP) e contravvenzione alla legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), e condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni. Avuta notizia di tale condanna, il 23 febbraio 2022 l'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario del Cantone Ticino ha aperto nei confronti di A.________ un procedimento amministrativo, invitandolo a prendere posizione su quanto accaduto. 
 
B.  
Con decisione del 27 aprile 2022, l'autorità di vigilanza ha revocato l'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista di cui disponeva A.________, ordinandogli di cessare immediatamente ogni attività in questo campo. 
La liceità di tale provvedimento - deciso sulla base della legge ticinese del 1° dicembre 2009 sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid/TI; RL/TI 953.100), dopo avere preso atto dell'entità della pena inflitta all'interessato e avere considerato che i reati da lui commessi erano contrari alla dignità professionale - è stata in seguito confermata anche dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, espressosi con sentenza del 14 settembre 2022, che respinge il ricorso inoltrato da A.________ il 29 maggio precedente. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 ottobre 2022, A.________ ha impugnato il giudizio dell'ultima istanza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento insieme a quello dell'originaria decisione di revoca. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame.  
Preso atto dei contenuti del giudizio impugnato e del ricorso, il Tribunale federale non ha ordinato atti istruttori. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Tratta inoltre di una materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenza 2C_479/2021 del 1° novembre 2021 consid. 1). Presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 1.1), va quindi esaminato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ex art. 82 segg. LTF.  
 
1.2. Nelle circostanze concrete, ad un esame dell'impugnativa non osta in effetti nemmeno il fatto che la conclusione rivolta contro il giudizio della Corte cantonale sia soltanto cassatoria (sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 1.2). Per quanto mirino direttamente anche alla modifica della decisione dell'autorità di vigilanza, le sue conclusioni sono invece inammissibili. In ragione del carattere devolutivo dei ricorsi, tale atto è stato infatti sostituito dalla sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, di modo che solo quest'ultima pronuncia può essere oggetto di litigio (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono invece in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che possono essere trattate unicamente se sono motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Salvo nei casi - qui non pertinenti - citati dall'art. 95 LTF, la lesione del diritto cantonale non è criticabile; di esso è solo possibile lamentare un'applicazione lesiva del diritto federale e, in particolare, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificare o completare questi accertamenti se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).  
In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 e 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi lo fa valere (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
La causa concerne la revoca dell'autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista rilasciata a suo tempo al ricorrente. 
 
3.1. L'art. 1 cpv. 1 LFid/TI prescrive che le attività di fiduciario commercialista e immobiliare svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Tra i requisiti necessari per il suo rilascio - di competenza dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario - l'art. 8 cpv. 1 lett. b LFid/TI prevede quello dell'ottima reputazione e della garanzia di un'attività irreprensibile. Non gode di ottima reputazione, rispettivamente non garantisce un'attività irreprensibile, in particolare chi è stato condannato in Svizzera per reati intenzionali contrari alla dignità professionale: (1) negli ultimi dieci anni, ad una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, oppure ad una pena detentiva superiore a sei mesi (art. 8 cpv. 2 lett. a LFid/TI); (2) negli ultimi cinque anni, ad una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, oppure ad una pena detentiva fino a sei mesi (art. 8 cpv. 2 lett. b LFid/TI).  
Se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione, il diritto di esercitare la professione è revocato (art. 20 cpv. 1 LFid/TI). Venuto a cadere il motivo di revoca, egli può chiedere una nuova autorizzazione (art. 20 cpv. 4 LFid/TI). 
 
3.2. Il Tribunale amministrativo ticinese ha tutelato l'agire dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario riferendosi all'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid/TI in relazione con l'art. 20 cpv. 1 LFid/TI.  
Dopo avere chiarito che la procedura che ci occupa non ha carattere disciplinare e avere constatato che i diritti di parte non erano stati violati (giudizio impugnato, consid. 1.2 e 2), nel merito ha infatti: da un lato, osservato che la condanna citata attestava la commissione di reati intenzionali contrari alla dignità professionale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid/TI; d'altro lato, rilevato che una volta ammessi gli estremi per l'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b e dell'art. 20 cpv. 1 LFid/TI la legge cantonale non conferisce all'autorità di vigilanza più nessun margine di apprezzamento e che non vi era di conseguenza spazio nemmeno per valutare diversamente i fatti alla base della condanna penale (giudizio impugnato, consid. 3 e 4). 
 
4.  
Nella sua impugnativa, il ricorrente sostiene in primo luogo che il decreto d'accusa con il quale è stato condannato il 30 settembre 2021 a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per due anni, deve essere "contestualizzato". In questo ambito, lamenta anche un accertamento dei fatti "incompleto e quindi manifestamente inesatto". 
 
4.1. Come detto, la Corte cantonale ha tra l'altro osservato che, una volta ammessi gli estremi per l'applicazione dell'art. 8 cpv. 2 lett. b e dell'art. 20 cpv. 1 LFid/TI, la legge cantonale non conferisce all'autorità di vigilanza più nessun ulteriore margine di apprezzamento e va pronunciata la revoca. Chiamato a confrontarsi con questo argomento (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorrente tuttavia non lo fa, perché si limita ad affermare che un margine di apprezzamento ci sarebbe ancora.  
Pertanto, nemmeno dimostra che la lettura degli art. 8 cpv. 2 lett. b e 20 cpv. 1 LFid/TI da parte dei Giudici ticinesi sia insostenibile, come invece sarebbe stato tenuto a fare in relazione all'applicazione di norme di diritto cantonale (precedente consid. 2.1). 
 
4.2. Sia come sia, per lo meno alla luce del testo di legge, l'arbitrio non appare dato, in quanto l'art. 20 cpv. 1 LFid/TI prevede effettivamente che l'autorità di vigilanza pronunci una revoca in tutti i casi in cui "il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione" (nel medesimo senso, cfr. la sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 6.3.3).  
Nel contempo, in considerazione del testo dell'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid/TI, che si fonda sull'esistenza di condanne penali a causa del compimento di reati intenzionali contrari alla dignità professionale (come tale non contestata), nemmeno si può giudicare lesivo del divieto d'arbitrio il fatto che la Corte cantonale si sia basata solo sul decreto d'accusa del 30 settembre 2021, senza svolgere delle ulteriori riflessioni e, in particolare, senza tenere conto "al di là dei capi di reato previsti dal decreto d'accusa" del "contesto generale in cui si sono svolti i fatti". 
 
4.3. Davanti al quadro normativo descritto, che non è messo validamente in discussione e che si fonda sull'esistenza di una condanna penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, anche la richiesta di correggere l'accertamento dei fatti, perché "incompleto e quindi manifestamente inesatto", va di conseguenza scartata.  
Siccome il "contesto generale in cui si sono svolti i fatti" nulla può mutare alla condanna giusta l'art. 8 cpv. 2 lett. b LFid/TI, le condizioni per procedere in tal senso non sono infatti dimostrate (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
5.  
Con una critica invero solo abbozzata, che non pare quindi rispettare l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'insorgente lamenta in secondo luogo una lesione della propria libertà economica. 
 
5.1. Giusta l'art. 27 Cost., la libertà economica è garantita (cpv. 1). Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (cpv. 2). Tale libertà protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale e tendente all'ottenimento di un guadagno o di un reddito (DTF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3).  
Come tutti i diritti fondamentali, la libertà economica può essere però soggetta a limitazioni giusta l'art. 36 Cost. Secondo questa norma, una restrizione deve fondarsi su una base legale sufficiente (cpv. 1), essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2) ed essere proporzionata allo scopo ricercato (cpv. 3), senza violare l'essenza stessa della libertà in questione (cpv. 4). Per giurisprudenza, il principio della proporzionalità esige che il provvedimento sia idoneo e necessario a raggiungere lo scopo prefissato e che sussista un rapporto ragionevole tra questo scopo e i mezzi impiegati, rispettivamente gli interessi compromessi (proporzionalità in senso stretto) (DTF 144 I 281 consid. 5.3.1). 
 
5.2. Ora, dato che nel Cantone Ticino l'esercizio della professione di fiduciario commercialista è soggetta al rilascio di un'autorizzazione (art. 1 cpv. 1 LFid/TI), la conferma della revoca pronunciata nei confronti del ricorrente limita senz'altro anche la sua libertà economica.  
Gli estremi per procedere alla revoca sono però indicati nella LFid/TI, adottata dal legislatore ticinese il 1° dicembre 2009, e il provvedimento litigioso si fonda quindi su una base legale sufficiente (sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 6.3.1 e 6.3.5). 
 
5.3. D'altra parte, l'argomentazione secondo cui, alla luce del comportamento tenuto dall'insorgente fino alla sua condanna, l'interesse pubblico che sottende alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio non sarebbe dato, non può essere condivisa.  
In effetti, come di recente indicato dal Tribunale federale, l'interesse pubblico alla base di una revoca come quella impugnata è costituito dalla tutela dei clienti del fiduciario, ai quali vanno offerte sufficienti garanzie di irreprensibilità e reputazione. Proprio queste garanzie sono però messe in discussione in caso di condanna per reati intenzionali contrari alla dignità professionale (art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LFid/TI; sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 6.3.2). 
 
5.4. Infine, a maggior fortuna non è destinata nemmeno la denuncia della sproporzione tra l'interesse pubblico perseguito e il danno causato al ricorrente dalla pronuncia della revoca.  
Questa argomentazione, che è formulata in termini generali, non è rivolta contro gli art. 8 e 20 LFid/TI in quanto tali e non concerne quindi le norme in sé. D'altra parte, in presenza delle condizioni previste dall'art. 8 cpv. 2 LFid/TI, l'art. 20 cpv. 1 LFid/TI non lascia spazio ad altri provvedimenti se non quello della pronuncia di una revoca (sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 6.3.3). Anche il potere di apprezzamento di cui disponeva l'autorità nel valutare se una condanna concerne reati "contrari alla dignità professionale" non risulta infine essere stato violato, ciò che non viene per altro preteso nemmeno nel ricorso. In effetti, la conferma della contrarietà alla dignità professionale, cui giungono i Giudici ticinesi nel considerando 4.2 del giudizio impugnato - evidenziando il compimento dei reati di ripetuta falsità in documenti, tentata truffa processuale e contravvenzione alla legge federale sui lavoratori distaccati, in ambito professionale e nelle circostanze che emergono dall'incarto penale - merita una piena condivisione anche da parte del Tribunale federale. 
 
5.5. Pure la critica relativa alla violazione della libertà economica (art. 27 Cost.) non può essere quindi condivisa e va respinta.  
A ragione, il ricorrente non fa infatti nemmeno valere che la misura querelata tangerebbe l'essenza stessa di questa libertà (art. 36 cpv. 4 Cost.; sentenza 2C_609/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 6.3.4). 
 
 
6.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, i l ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diventa senza oggetto. 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli