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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_297/2023  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2023 (38.2023.1). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 10 febbraio 2022, confermata su opposizione il 27 dicembre 2022, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha respinto la domanda di condono (art. 25 LPGA [RS 830.1]) inoltrata da A.________ per la restituzione dell'importo di fr. 13'833.- percepito a titolo di indennità di disoccupazione. La Sezione del lavoro ha negato l'adempimento della condizione della buona fede poiché l'assicurato, che era stato indennizzato dal datore di lavoro per il periodo di disdetta del contratto d'impiego, sapeva che il diritto alle indennità di disoccupazione doveva essergli riconosciuto soltanto una volta terminato lo stesso. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza del 17 aprile 2023 il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 dicembre 2022. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 84 consid. 1).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato di aver definitivamente confermato la richiesta di restituzione dell'importo litigioso in quanto la perdita di lavoro non era computabile, conformemente all'art. 11 cpv. 3 LADI (RS 837.0). La Corte ticinese ha quindi ritenuto che il ricorrente non fosse esentato dall'informarsi presso l'amministrazione per sapere se fosse corretto percepire, da un lato, le indennità di disoccupazione e, dall'altro, un indennizzo dal datore di lavoro a copertura dei salari durante l'intero periodo di disdetta, estensione di cui egli stesso - come più volte dichiarato - era del resto consapevole. I giudici ticinesi hanno quindi concluso che, essendo l'errore dell'amministrazione facilmente rilevabile, la pretesa buona fede del ricorrente non poteva essere tutelata.  
 
2.2. Il ricorrente sostiene di aver adempiuto tutti i requisiti richiesti e fornito subito tutte le informazioni disponibili. L'esistenza di un disaccordo sulla valutazione della situazione non potrebbe imputargli una negligenza grave, gli argomenti dell'amministrazione non sarebbero sufficienti al riguardo. Così facendo, egli ripete sostanzialmente quanto già sollevato dinanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia spiegare in che modo il giudizio impugnato sia contrario al diritto.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 6 giugno 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi