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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_756/2022  
 
 
Sentenza del 3 ottobre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revisione (confisca), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 10 aprile 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2021.345). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 28 ottobre 2002, la Presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino ha ordinato, in accoglimento di un'istanza del Ministero pubblico, la confisca del saldo attivo (di USD 1'129'000.-- al 27 settembre 2002) depositato su un conto intestato ad A.________ presso la banca B.________ SA di X.________. La Presidente ha stabilito che i fondi erano di provenienza illecita, essendo provento di un traffico di stupefacenti per il quale era in particolare stato condannato negli Stati Uniti il cittadino siriano C.________. La decisione di confisca non è stata impugnata ed è passata in giudicato. 
 
B.  
Il 22 dicembre 2021 A.________ ha presentato alla Corte di appello e di revisione penale (CARP) un'istanza di revisione della suddetta decisione. Egli ha al riguardo fatto valere una decisione del 2 dicembre 2021 della United States District Court for the Central District of California di archiviazione del procedimento penale pendente nei suoi confronti. Con sentenza del 10 aprile 2022, la CARP ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 7 giugno 2022 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di ordinare la restituzione degli averi patrimoniali confiscati, oltre interessi del 5 % a partire dal 28 ottobre 2002. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 9, 29 e 32 Cost. e dell'art. 6 CEDU
 
D.  
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente giusta l'art. 81 LTF è data. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 95 lett. a LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto federale, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). II Tribunale federale esamina inoltre le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Inoltre, la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso in quanto tale. Il ricorrente può unicamente fare valere che l'applicazione del diritto cantonale da parte della precedente istanza costituisce una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, in particolare siccome è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. o lesiva di altri diritti costituzionali (DTF 145 I 108 consid. 4.4.1; 141 IV 305 consid. 1.2). L'eventuale violazione delle disposizioni del CPP/TI è quindi esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio.  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente si limita ad addurre in modo generico la violazione di una serie di norme costituzionali e convenzionali (art. 9, 29 e 32 Cost. e dell'art. 6 CEDU), senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente per quali ragioni le violerebbero, il gravame non adempie gli esposti requisiti di motivazione e non può pertanto essere vagliato nel merito. Né il ricorrente censura l'applicazione manifestamente insostenibile dell'art. 299 CPP/TI.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene di avere subito un pregiudizio per il fatto che la Corte cantonale ha applicato all'istanza di revisione il previgente diritto cantonale, che sarebbe meno favorevole rispetto all'art. 410 CPP attualmente in vigore.  
 
3.2. Secondo l'art. 453 cpv. 1 CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale penale svizzero sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto. Con riferimento alla revisione, sono applicabili i motivi di revisione che erano in vigore al momento in cui è stata emanata la decisione di cui è chiesta la revisione (sentenza 6B_1042/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.1 e rinvii). In concreto l'istanza di revisione è diretta contro la decisione di confisca del 28 ottobre 2002, sicché la CARP ha applicato a ragione i motivi di revisione previsti dal previgente diritto cantonale di procedura penale (art. 299 segg. CPP/TI).  
Il principio della "lex mitior" (art. 2 cpv. 2 CP), richiamato dal ricorrente, si riferisce al giudizio su crimini e delitti e concerne essenzialmente la decisione relativa alla colpevolezza dell'imputato e alla pena inflittagli (sentenza 1P.390/1992 del 29 settembre 1993 consid. 1c/cc; PETER POPP/ANNE BERKEMEIER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4aed. 2019, n. 12 e 18 all'art. 2 CP). Non disciplina la questione del diritto procedurale applicabile all'istanza litigiosa. Nella fattispecie, può nondimeno essere rilevato che i motivi di revisione dell'art. 299 lett. b e c CPP/TI, oggetto del giudizio impugnato, corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dal diritto attuale (cfr. consid. 3.3.2). 
 
3.3.  
 
3.3.1. La Corte cantonale ha osservato che il CPP/TI prevedeva la revisione del processo in caso di sentenza di condanna (art. 299 CPP/TI) oppure in caso di sentenza di assoluzione (art. 306 CPP/TI). Ha quindi rilevato che la decisione di confisca del 28 ottobre 2002 non concerneva né una condanna né un'assoluzione e non emanava da un'autorità competente per pronunciare un giudizio condannatorio o assolutorio, sicché non poteva essere oggetto di una revisione. La CARP ha perciò dichiarato irricevibile l'istanza di revisione. A titolo abbondanziale, ha comunque esaminato nel merito l'istanza e l'ha ritenuta infondata. Ha considerato che non era realizzato il requisito della rilevanza del nuovo fatto invocato (art. 299 lett. c CPP/TI), precisando che questa disposizione aveva la stessa portata dell'art. 385 CP. Ha inoltre ritenuto che non era nemmeno adempiuto un motivo di revisione ai sensi dell'art. 299 lett. b CPP/TI, negando l'esistenza di una contraddizione tra la decisione del 28 ottobre 2002 della Presidente del Tribunale penale cantonale e quella del 2 dicembre 2021 del tribunale statunitense.  
 
3.3.2. L'art. 299 lett. c CPP/TI prevedeva che la revisione del processo, in caso di sentenza di condanna, ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo. Questa disposizione richiamava esplicitamente l'art. 397 vCP, corrispondente all'attuale art. 385 CP, il quale è a sua volta ripreso dall'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP (sentenze 6B_698/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 3.3; 6B_579/2012 dell'11 gennaio 2013 consid. 2.4.1). Quanto al motivo di revisione dell'art. 299 lett. b CPP/TI, esso corrisponde essenzialmente a quello dell'art. 410 cpv. 1 lett. b CPP.  
 
3.3.3. In concreto, nonostante la decisione di irricevibilità dell'istanza di revisione, la Corte cantonale è entrata nel merito della stessa ed ha negato l'adempimento dei motivi di revisione previsti dall'art. 299 lett. b e c CPP/TI. La CARP ha quindi esaminato materialmente la domanda di revisione del ricorrente anche se la stessa non concerneva né una sentenza di condanna o né una sentenza assolutoria, bensì una decisione di confisca. Egli non ha di conseguenza subito alcun pregiudizio procedurale per il fatto che, sotto il profilo formale, la sua istanza è stata dichiarata irricevibile.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene che la decisione di confisca del 28 ottobre 2002 sarebbe stata emanata senza rispettare i suoi diritti procedurali, in particolare senza assumere le prove a suo tempo prospettate. Postula l'assunzione di tali prove nell'ambito della procedura di revisione, evidenziando altresì di non essere stato oggetto di una condanna penale in Svizzera, negli Stati Uniti o a sicché nulla potrebbe essergli confiscato.  
 
4.2. La revisione costituisce un rimedio giuridico straordinario e sussidiario che consente, a determinate condizioni, di correggere un giudizio passato in giudicato non conforme alla verità materiale (DTF 127 I 133 consid. 6 e 7; sentenza 6B_73/2010 dell'8 aprile 2010 consid. 2.3 in: RtiD II-2010 pag. 40 segg.). La revisione non è data per correggere un'asserita violazione del diritto. Eventuali errori procedurali devono di principio essere fatti valere mediante i rimedi giuridici ordinari. La revisione non è destinata a rimettere in discussione in qualsiasi momento decisioni passate in giudicato o a rimediare a precedenti omissioni processuali (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 e rispettivi rinvii).  
 
4.3. Con le esposte argomentazioni, di natura generica, il ricorrente non sostanzia un valido motivo di revisione, ma mira a rimettere in discussione la decisione di confisca del 28 ottobre 2002. Come visto, tale decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Sarebbe se del caso spettato al ricorrente contestare quel giudizio mediante i rimedi di diritto ordinari per censurare eventuali violazioni dei suoi diritti procedurali. Il ricorrente disattende inoltre che la confisca è indipendente dalla sua eventuale punibilità e quindi dal fatto ch'egli sia stato condannato o meno per il reato di riciclaggio di denaro (cfr. art. 69 cpv. 1 CP; DTF 132 II 178 consid. 4.1; 117 IV 233 consid. 3).  
Nella decisione di confisca del 28 ottobre 2002, la Presidente del Tribunale penale cantonale ha stabilito l'origine illecita degli averi patrimoniali fondandosi in particolare su una sentenza di colpevolezza statunitense del 16 dicembre 1993 nei confronti di tale C.________, riconosciuto autore colpevole segnatamente di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e per traffico di stupefacenti. Come rilevato dalla CARP, la decisione del 2 dicembre 2021 del tribunale statunitense, invocata dal ricorrente, si limita a disporre l'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti a seguito del lungo tempo trascorso. Premesso ch'egli non si esprime compiutamente sulla rilevanza di tale documento e non si confronta con le considerazioni contenute al riguardo nella sentenza impugnata, l'archiviazione per ragioni di natura procedurale del procedimento penale pendente nei suoi confronti negli Stati Uniti non è atta a sovvertire il giudizio sulla provenienza illecita dei valori patrimoniali oggetto della confisca. Alla luce di quanto esposto, nella reiezione dell'istanza di revisione da parte della CARP non è ravvisabile una violazione del diritto. 
 
5.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 ottobre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni