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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_795/2023  
 
 
Sentenza del 1° maggio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio, 
via Eugenio Bernasconi 26, 6853 Ligornetto, 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico. 
 
Oggetto 
diritto di visita, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2023 dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.33). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________ (nato nel 2009) è figlio di A.________ e B.________. Nel febbraio 2015 il figlio è stato portato via dal padre in Egitto, senza l'accordo della madre. Per tali fatti A.________ è stato dichiarato colpevole di sottrazione di minore e condannato a una pena detentiva di 16 mesi sospesa. Con sentenza 15 settembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha pronunciato il divorzio tra A.________ e B.________, ha affidato il figlio alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e ha rifiutato al padre ogni diritto di visita. 
Nel gennaio 2016 A.________ ha fatto spontaneamente rientro in Svizzera, riportando il figlio dalla madre. 
Con decisione 7 febbraio 2020, cresciuta in giudicato, il Pretore ha sospeso i diritti di visita sorvegliati tra padre e figlio nel frattempo accordati, nonché la possibilità di contatti telefonici, disponendo che "una ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente Autorità regionale di protezione a condizione che A.________ apporti la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica". 
Mediante istanza 20 maggio 2021 A.________ ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio un intervento " al fine di costruire un rapporto con il figlio ". L'autorità di protezione ha sentito sia il minore il 10 settembre 2021, il quale ha affermato di non voler alcun contatto con il padre, sia i genitori il 20 settembre 2021. Con scritto 27 ottobre 2021 lo psichiatra dott. D.________ ha confermato di aver avuto con A.________ dieci colloqui nel 2020 e diverse conversazioni telefoniche nel 2021. Con decisione 14 dicembre 2021 l'autorità di protezione ha respinto l'istanza. 
Il 4 maggio 2022 A.________ ha riformulato un'istanza di concessione di diritti di visita. Con decisione 24 gennaio 2023 l'autorità di protezione ha respinto anche tale istanza, rilevando che il padre non aveva intrapreso alcun percorso terapeutico e che pertanto la condizione posta nella decisione pretorile per la ripresa delle relazioni personali non era realizzata. 
 
B.  
Mediante sentenza 15 settembre 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo 24 febbraio 2023 di A.________ (con il quale quest'ultimo chiedeva di ripristinare le relazioni personali in forma libera, subordinatamente di ripristinarle in forma sorvegliata e ancora più subordinatamente di invitare il figlio, ogni 3 mesi, a riprendere i contatti con il padre e di autorizzare quest'ultimo a intrattenere contatti telefonici con il figlio), confermando che la condizione posta nella decisione emanata dal Pretore il 7 febbraio 2020 non era adempiuta. Il Presidente della Camera di protezione ha tuttavia retrocesso l'incarto all'autorità di protezione con l'invito ad assumere elementi di giudizio sulla situazione attuale e a valutare se la soluzione in vigore sia ancora nell'interesse del bene prioritario del minore. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 18 ottobre 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviarla al Tribunale d'appello per nuova decisione. 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio è diretto contro una decisione emanata su ricorso da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. L'allegato ricorsuale al Tribunale federale deve contenere, tra l'altro, le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuova decisione, ma deve in linea di principio formulare conclusioni sul merito della vertenza. La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 147 I 89 consid. 1.2.5; 137 II 313 consid. 1.3; 133 II 409 consid. 1.4.2).  
Nelle sue proposte di giudizio, il ricorrente si limita a chiedere l'annullamento della decisione cantonale e il suo rinvio all'autorità precedente per nuovo giudizio, ma non formula alcuna conclusione sul merito della vertenza. Nella motivazione del rimedio egli afferma tuttavia che "l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere con il ripristino dei diritti di visita nei confronti del padre" e rinvia alle sue conclusioni presentate in sede di reclamo, in particolare alla richiesta subordinata di "ripristino delle relazioni personali con il minore in modalità sorvegliata (...) con frequenza di almeno 4 ore al mese, oltre che alla ripresa dei contatti telefonici". Il ricorso in materia civile può pertanto essere ritenuto ammissibile anche sotto il profilo delle conclusioni. 
 
1.3. Non è chiaro se la sentenza impugnata ponga fine al procedimento e sia pertanto finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Pur respingendo il reclamo del qui ricorrente, il Presidente della Camera di protezione ha infatti retrocesso l'incarto all'autorità di prima istanza per un nuovo esame del caso (sulla qualificazione di una decisione di rinvio quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF v. DTF 144 III 253 consid. 1.3 e 144 IV 321 consid. 2.3). Dato l'esito del ricorso, tale questione può tuttavia in concreto rimanere aperta.  
 
1.4. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Secondo l'art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.  
Giusta l'art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. Nel quadro delle competenze dell'autorità di protezione dei minori, tale norma si applica anche alla modifica della regolamentazione delle relazioni personali (v. sentenze 5A_701/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.1; 5A_941/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. Nel caso concreto, il Presidente della Camera di protezione ha confermato che, al momento della decisione 24 gennaio 2023 dell'autorità di protezione, la condizione posta nella decisione emanata dal Pretore il 7 febbraio 2020 non era adempiuta, sottolineando che "il fatto di aver realizzato dieci colloqui con lo psichiatra non dimostra infatti che [il padre] abbia cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica. Neppure lo psichiatra lo dichiara". Il Presidente ha quindi respinto il reclamo.  
Malgrado quanto precede - tenuto conto del fatto che le relazioni personali tra genitore e figlio sono nell'interesse del minore, che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, che in concreto padre e figlio non hanno più alcun contatto dal 2017, che sono trascorsi due anni dall'ultimo ascolto del minore (ormai quattordicenne) durante il quale egli aveva espresso il suo rifiuto ad avere contatti con il padre e che il figlio non è più seguito da uno psicologo - il Presidente della Camera di protezione ha ritenuto che si giustificasse retrocedere l'incarto all'autorità di protezione per assumere elementi di giudizio sulla situazione attuale e valutare se la soluzione estrema in vigore sia ancora nell'interesse del bene prioritario del minore. 
 
 
2.3. Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, una lesione del suo diritto di essere sentito e una violazione degli art. 5 cpv. 2 Cost., 273 cpv. 1, 274 cpv. 2 e 446 CC.  
 
2.3.1. A suo dire, il Presidente della Camera di protezione sarebbe incorso in un arbitrario accertamento dei fatti per aver stabilito "che lo stesso psichiatra non ha mai indicato che il ricorrente abbia effettivamente incominciato una presa a carico terapeutica". Il ricorrente sottolinea che in uno scritto 9 febbraio 2021 il dott. D.________ avrebbe invece indicato espressamente "che il piano terapeutico è stato mantenuto dall'inizio del 2021".  
Contrariamente a quanto riportato dal ricorrente, l'autorità cantonale ha in realtà accertato che lo psichiatra non aveva attestato che il padre avesse cominciato con esiti positivi una presa a carico psicoterapica. La censura risulta infondata.  
 
2.3.2. Secondo il ricorrente, inoltre, l'autorità precedente avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, "segnatamente il diritto ad una decisione motivata", il principio della proporzionalità "posto dall'art. 5 cpv. 2 Cost. fed." e gli art. 273 cpv. 1, 274 cpv. 2 e 446 CC. A suo dire, il Presidente della Camera di protezione non avrebbe dovuto basarsi sulla sola condizione posta dal Pretore il 7 ottobre 2020, ma - in virtù del principio inquisitorio illimitato e tenuto conto del parere dello psichiatra che risultava dai documenti prodotti in sede cantonale (il quale avrebbe appurato l'idoneità del padre all'esercizio dei diritti di visita "posto come nell'osservazione clinica non sono stati rilevati segni o sintomi di una patologia psichiatrica maggiore o di un disturbo psichico comportamentale o caratteriale" e sollevato seri dubbi sulla reale effettività di una qualsiasi tecnica psicoterapeutica considerato il suo "quadro personologico semplice e rigido con scarsa capacità adattativa") - avrebbe dovuto procedere "a un approfondimento maggiore delle circostanze al fine di meglio valutare se le misure (...) sono ancora attuali". A dire del ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe dovuto in particolare ordinare una perizia sulla questione dei diritti di visita, considerati "l'importanza che essi rivestono nel benessere del minore" e il fatto che le circostanze si sarebbero nel frattempo modificate "se rapportate a quelle del 2020".  
Giova innanzitutto precisare che la censura, formale, di violazione del diritto di essere sentito nella forma del diritto a una decisione motivata è del tutto superficiale e non soddisfa le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Attraverso tale critica il ricorrente sembra peraltro piuttosto lamentare un arbitrario apprezzamento delle prove, e meglio dei documenti da lui prodotti in sede di reclamo. 
Per il resto, con la suesposta argomentazione, il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di non aver adattato la misura di protezione del minore all'insieme delle circostanze attuali. Egli non tiene tuttavia conto del fatto che il Presidente della Camera di protezione, oltre a respingere il suo reclamo, ha retrocesso l'incarto all'autorità di protezione proprio per assumere elementi di giudizio sulla situazione attuale e valutare se la soluzione in vigore in materia di relazioni personali tra padre e figlio corrisponda ancora al bene prioritario del minore. Siccome il ricorrente non spiega per quale ragione l'autorità di seconda istanza avrebbe dovuto decidere essa stessa tale questione senza retrocedere l'incarto (ciò che peraltro gli assicura una doppia istanza di ricorso), su questo punto il gravame va pertanto ritenuto inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° maggio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini