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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_470/2023  
 
 
Sentenza del 29 giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Sofia Padlina, 
C.________, 
patrocinata dalla curatrice di rappresentanza 
avv. Sabrina Gendotti. 
 
Oggetto 
relazioni personali, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 maggio 2023 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.47). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
C.________, nata nel 2019, è figlia di D.________ e di B.________. Dal 2021 la minore è collocata presso una famiglia affidataria e i genitori, attualmente privati dell'autorità parentale sulla figlia, esercitano un diritto di visitata limitato (la madre due ore e il padre un giorno ogni due settimane). 
Con istanza 28 novembre 2022 i nonni materni A.________ e E.________ hanno chiesto di poter portare la nipote in vacanza a Malta dal 29 luglio al 15 agosto 2023, con la madre D.________. Mediante decisione 15 febbraio 2023 l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso ha respinto tale istanza. 
Con sentenza 23 maggio 2023 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo 13 marzo 2023 interposto da A.________ contro la decisione dell'autorità di protezione, ponendo a suo carico le spese di fr. 400.-- e le ripetibili di fr. 1'000.-- in favore di B.________. Il Presidente ha ricordato che le relazioni personali tra i terzi e il figlio giusta l'art. 274a cpv. 1 CC devono orientarsi esclusivamente al bene di quest'ultimo e ha confermato che in concreto una vacanza all'estero di ben 18 giorni con i nonni, che non hanno alcun diritto di visita (e con la madre, che ha unicamente un diritto di visita di due ore ogni due settimane), non appare con evidenza nell'interesse della minore. 
 
2.  
Con ricorso datato 21 giugno 2023 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
4.1. Nel ricorso all'esame la ricorrente osserva che per la minore sarebbe importante poter andare in vacanza al mare, dove potrebbe riposare e imparare altre lingue, che la bambina avrebbe già trascorso del tempo con i nonni materni (a Natale e il giorno della festa della mamma) e che Malta sarebbe una destinazione sicura.  
Attraverso tale superficiale censura, la ricorrente non si misura però a sufficienza con l'argomentazione del Giudice cantonale - secondo cui la richiesta di portare la minore in vacanza risulta sproporzionata alla luce del fatto che la minore, di soli quattro anni, non è solita trascorrere del tempo con i nonni materni, i cui interessi non sono peraltro determinanti ai sensi dell'art. 274a cpv. 1 CC - e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto. La censura non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. 
 
4.2. La ricorrente si oppone anche alla messa a suo carico delle spese ripetibili di fr. 1'000.-- in favore di B.________, ritenendo che egli non avrebbe voce in capitolo per quanto riguarda il diritto di visita tra la madre e la figlia.  
Tale generica e confusa censura (la ricorrente sembra dimenticare che in concreto sono controverse le relazioni personali tra i nonni materni e la nipote, e non quelle tra la madre e la figlia) disattende le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente, infatti, nemmeno si prevale di un'applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale sul quale il Giudice cantonale si è fondato per condannarla al pagamento di ripetibili (v. art. 49 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]; v. anche art. 450f CC). 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini