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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1047/2022  
 
 
Sentenza dell'11 aprile 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora B UE/AELS, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la 
sentenza emanata l'11 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.360). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 5 settembre 2022, il cittadino sloveno A.________ si è rivolto al Consiglio di Stato ticinese per contestare una non meglio precisata decisione dell'Ufficio della migrazione in materia di revoca del permesso di dimora che riguardava lui e i suoi familiari. 
Con raccomandata del 6 settembre 2022, notificata il giorno seguente, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha impartito ad A.________ un termine di 7 giorni dalla notifica per produrre la decisione impugnata aggiungendo che, in caso di mancato rispetto dell'ordine, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 e dell'art. 70 cpv. 1 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL/TI 165.100). 
 
B.  
Constatato che A.________ non aveva dato seguito alla richiesta formulatagli entro il termine fissato, che era scaduto infruttuoso il 14 settembre 2022, con decisione del 28 settembre 2022 il Consiglio di Stato ticinese ha decretato l'irricevibilità del gravame. 
Su ricorso, la decisione governativa è stata confermata anche dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, espressosi in merito con sentenza dell'11 novembre 2022. Da un lato, egli ha infatti constatato il mancato rispetto del termine impartito e la correttezza della conseguenza tratta dal Consiglio di Stato ticinese. D'altro lato, ha rilevato che non erano date nemmeno le condizioni per una restituzione in intero del termine giusta l'art. 15 LPamm/TI. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 19 dicembre 2022 A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale chiedendo che esso sia annullato e che la causa sia rinviata all'autorità inferiore, affinché entri nel merito del suo ricorso. 
La Corte cantonale e la Sezione della popolazione hanno proposto il rigetto del gravame. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. Con decreto del 21 dicembre 2022 la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è stata accolta. Con replica del 16 febbraio 2023 il ricorrente ha confermato la propria posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo ticinese in un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché l'insorgente è di nazionalità slovena e può di principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la causa sfugge tuttavia alla citata clausola d'eccezione (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.1).  
 
1.2. Il ricorso è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, qui non pertinenti, la lesione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso è solo possibile lamentare un'applicazione lesiva del diritto federale e, in particolare, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). Nel caso in cui venga lamentata una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), occorre in particolare spiegare perché la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 318 consid. 5.4). 
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), ciò che va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non può neppure tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al querelato giudizio ("nova in senso proprio"; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
3.  
Alla luce dei contenuti del giudizio contestato, l'impugnativa può riguardare solo la questione della liceità della decisione d'inammissibilità del Consiglio di Stato e il diniego delle condizioni per una restituzione dei termini pronunciato dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo ticinese (DTF 144 II 184 consid. 1.1). 
Ritenuto che entrambi gli aspetti sono regolati dal diritto cantonale, spetta al ricorrente dimostrare una violazione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (precedente consid. 2.1). 
 
4.  
Riferendosi all'art. 12 LPamm/TI, l'insorgente sostiene innanzitutto che il termine di sette giorni assegnatogli dal Consiglio di Stato per produrre la decisione mancante fosse "troppo breve". Inoltre, rileva che la Corte cantonale non ha tenuto conto del fatto che chi ha ricevuto la lettera del 6 settembre 2022, con la quale il Consiglio di Stato assegnava il citato termine di sette giorni, non era patrocinato, non era giurista ed aveva problemi linguistici. 
 
4.1. Giusta l'art. 70 cpv. 1 LPamm/TI, ad un ricorso al Consiglio di Stato o al Tribunale amministrativo devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. L'art. 12 cpv. 1 LPamm/TI prevede d'altra parte che istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.  
 
4.2. Ora, il citato art. 12 LPamm/TI non prescrive un termine preciso e il ricorrente si limita genericamente a sostenere che il termine di sette giorni assegnatogli fosse troppo corto, senza dimostrare che la Corte cantonale abbia applicato tale disposto in maniera insostenibile (precedente consid. 2.1; DTF 144 I 318 consid. 5.4).  
Sia come sia, l'art. 9 Cost., che vieta l'arbitrio, non è stato violato. Dall'invio raccomandato del 6 settembre 2022, al quale fa riferimento anche l'istanza inferiore e che si trova agli atti, risulta infatti che il termine di sette giorni cominciava a decorrere dalla notifica effettiva della lettera, di modo che un lasso di tempo di una settimana per compiere un semplice gesto come quello richiesto - consistente nel mettere in una busta un documento e inviarlo per posta al Consiglio di Stato - appare del tutto adeguato. 
Al di là dei riferimenti di legge, il contenuto della lettera era inoltre chiaro, quindi comprensibile anche da chi non ha conoscenze giuridiche specifiche, ciò non è stato del resto messo in discussione nemmeno nel ricorso, linguisticamente più che corretto, presentato davanti al Tribunale amministrativo. 
 
4.3. Nella misura in cui sostiene la sua critica relativa alla durata troppo breve del termine impartito facendo riferimento alla malattia (bronchite) che lo ha colpito in quei giorni, l'insorgente solleva invece un aspetto che non riguarda il termine in quanto tale, bensì il diritto a una restituzione ai sensi dell'art. 15 LPamm/TI, che il Tribunale amministrativo ha negato e che occorre esaminare di seguito.  
 
5.  
 
5.1. L'art. 15 cpv. 1 LPamm/TI prevede che i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento del quale non ha colpa. Riferendosi a questa norma, la Corte cantonale ha rilevato che in caso di malattia l'impedimento richiesto è dato solo se il quadro clinico è tale da impedire di agire oppure di dare disposizioni di agire, ciò che non era qui il caso.  
Da un lato, la diagnosi fornita dal medico interpellato per telefono, che non aveva visto il paziente, sollevava infatti qualche dubbio. A prescindere da ciò, non vi erano inoltre elementi che permettessero di concludere che il ricorrente si fosse trovato in condizioni di salute talmente gravi da non potere nemmeno incaricare del compimento di un atto tanto semplice - quale era la spedizione della decisione mancante - la moglie o i vicini di casa e parenti, che lo assistevano. 
 
5.2. Ora, in relazione a entrambe queste due conclusioni, l'insorgente fa valere un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 9 Cost.).  
Anche in tal caso, egli si limita tuttavia a fornire una propria lettura della fattispecie e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta. In effetti, l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o se ha tratto delle deduzioni insostenibili (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 141 III 564 consid. 4.1). Di conseguenza, chi ricorre per lamentarsene deve argomentare, per ogni accertamento criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_211/2019 del 6 aprile 2022 consid. 7.1). Proprio una simile motivazione fa però difetto nella fattispecie. 
 
5.3. In ogni caso, e contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, l'arbitrio non è dato neppure nell'apprezzamento dei fatti che ha condotto a negare l'esistenza delle condizioni di una restituzione del termine ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LPamm/TI.  
Un impedimento tale da non permettere al ricorrente nemmeno di incaricare dell'invio della decisione mancante la moglie o altre persone, non risulta difatti: (a) né dal certificato medico del 30 ottobre 2022 (doc. D dell'incarto cantonale); (b) né dalla dichiarazione giurata dei vicini di casa e parenti, nella quale essi riferiscono della bronchite che lo aveva colpito e che lo ha costretto a letto (doc. E dell'incarto cantonale); (c) né dai doc. U e V, prodotti per la prima volta davanti al Tribunale federale con riferimento all'art. 99 cpv. 1 LTF. Anche a volerli considerare ammissibili, ciò che non necessita di essere deciso, va in effetti rilevato che questi ultimi atti fanno riferimento a dei problemi di salute pregressi ma - al pari dei doc. D ed E - non attestano che, tra il 7 e il 14 settembre 2022, il ricorrente fosse addirittura impedito di incaricare la moglie o un'altra persona dell'invio della decisione di revoca al Consiglio di Stato, come richiesto con lettera del 6 settembre 2022. 
 
6.  
Con un'ulteriore critica, formulata per il caso in cui sia negato anche il diritto alla restituzione del termine, l'insorgente sostiene che il Tribunale amministrativo cantonale avrebbe dovuto riconoscere una violazione del divieto del formalismo eccessivo sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. 
 
6.1. Le forme procedurali servono ad assicurare lo svolgimento di una procedura rispettosa del principio della parità di trattamento e garantire l'applicazione del diritto materiale; di principio, esigenze di carattere formale non si trovano quindi in contrasto con il divieto del formalismo eccessivo (DTF 114 Ia 34 consid. 3; sentenza 1C_334/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 3.1). Il formalismo eccessivo si realizza solo se la stretta applicazione delle norme di procedura non si giustifica da nessun interesse degno di protezione, diviene fine a se stesso, complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (DTF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 I 10 consid. 2.4.2).  
 
6.2. Per giurisprudenza, davanti a un ricorso che presenta delle mancanze alle quali può essere posto rimedio, il divieto del formalismo eccessivo impone all'autorità adita di assegnare un congruo termine per provvedervi. L'autorità deve nel contempo segnalare le conseguenze dell'eventuale inosservanza del termine impartito per rimediare alla mancanza (sentenza 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 3.2).  
Concretizzati sul piano federale da norme quali ad esempio l'art. 42 cpv. 5 LTF (al riguardo, cfr. le sentenze 9C_519/2016 del 21 settembre 2016 e 2C_39/2007 del 2 marzo 2007), i principi enunciati sono alla base anche dell'art. 12 cpv. 1 LPamm/TI, che è pertanto conforme al divieto del formalismo eccessivo sancito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. e che, come già rilevato, è stato applicato alla fattispecie in maniera del tutto sostenibile (precedente consid. 4.2). 
 
6.3. Ad altra conclusione non conducono nemmeno il riferimento agli art. 25 cpv. 1 e 72 LPamm/TI, nonché al principio della proporzionalità.  
 
6.3.1. Quest'ultimo principio viene richiamato "soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente ha validamente giustificato l'omissione imputatagli" e del fatto che egli è una persona straniera, con difficoltà linguistiche, che non conosce i meccanismi dell'ordinamento giuridico svizzero e che non era patrocinato.  
Come risulta dal precedente considerando 5 vero è tuttavia che il Tribunale amministrativo ticinese ha considerato che il mancato rispetto del termine impartito non era affatto dovuto a un impedimento qualificato e il ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà di tale conclusione. D'altra parte già si è anche detto che la lettera del 6 settembre 2022, con cui il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha assegnato all'insorgente un termine per trasmettergli la sentenza impugnata, era facilmente comprensibile e che tale fatto non è stato contestato nemmeno con il ricorso, linguisticamente più che corretto, presentato davanti alla Corte cantonale (precedente consid. 4.2). 
 
6.3.2. Per quanto riguarda gli art. 25 cpv. 1 e 72 LPamm/TI, invocati indicando che "in altre parole il TRAM aveva a disposizione d'ufficio la decisione dell'Ufficio della migrazione che non era stata prodotta", occorre nel contempo rilevare che, come il Tribunale federale (precedente consid. 3), anche la Corte cantonale era chiamata solo ad esprimersi sulla liceità o meno della decisione di non entrata in materia del Consiglio di Stato, di modo che il fatto che quando si sono pronunciati sulla fattispecie i Giudici ticinesi fossero in possesso del documento mancante non è di per sé rilevante.  
Nella misura in cui il rimprovero sia rivolto anche contro il Consiglio di Stato, che avrebbe avuto o potuto avere a disposizione "la decisione in parola", va invece osservato che la mancata produzione di detto atto con il ricorso al Governo è un fatto evidente (art. 105 cpv. 1 LTF) e che se è vero che l'art. 25 cpv. 1 LPamm/TI indica che l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e può quindi procurarsi documenti da altri uffici, altrettanto vero è che il procedimento seguito dal Governo ticinese è previsto dall'art. 70 LPAmm/TI, che richiede espressamente la produzione del giudizio impugnato con il ricorso, in relazione con l'art. 12 LPAmm/TI, che prevede l'assegnazione di un termine per rimediare alla mancanza. Quest'ultimo articolo rispetta poi le garanzie minime anche con riferimento al divieto del formalismo eccessivo (precedente consid. 6.2) ed è stato applicato in maniera del tutto sostenibile (precedente consid. 4.2). 
 
7.  
 
7.1. Infine, il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale la violazione dell'art. 21 cpv. 4 LPamm/TI, in base al quale se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone.  
A suo avviso, il tenore e il contenuto del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo avrebbe infatti dovuto indurre quest'ultimo a designare un patrocinatore d'ufficio anche nella fattispecie. 
 
7.2. In difetto di una critica con la quale venga dimostrata un'applicazione arbitraria o altrimenti contraria di un diritto costituzionale del diritto ticinese pure tale censura va tuttavia respinta (precedente consid. 2.1; DTF 143 I 321 consid. 6.1).  
In ogni caso, benché breve, il ricorso presentato in sede cantonale è chiaro, poiché contiene un'argomentazione coerente, fa riferimento a documenti, che allega in fotocopia, e formula pure delle conclusioni formali, di modo che mal si comprende come da una sua lettura si sarebbe dovuto dedurre un'incapacità alla discussione della causa. 
 
7.3. Nella misura in cui, con la replica, lo stesso rimprovero è presentato nei confronti del Consiglio di Stato, va invece osservato che esso non va approfondito oltre, poiché tradivo (sentenza 2C_705/2019 del 12 febbraio 2021 consid. 4.2).  
Anche in relazione al comportamento del Governo, una censura conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF non sarebbe ad ogni modo data. 
 
8.  
Il giudizio impugnato, che conferma la correttezza della decisione di irricevibilità del Consiglio di Stato in relazione all'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno del ricorrente e della sua famiglia, va quindi a sua volta confermato. 
 
9.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 11 aprile 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli