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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_43/2023  
 
 
Sentenza del 19 settembre 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, 
opponente. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2023 
dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (16.2023.25). 
 
 
Considerando:  
che, in accoglimento dell'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti inoltrata da B.________ (locatore), il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato - con decisione 5 maggio 2023, recapitata allo sportello postale il 9 maggio 2023 - l'espulsione di A.________ (conduttrice) da un appartamento di Ascona e l'ha condannata al pagamento di fr. 3'250.-- a titolo di indennità per occupazione abusiva; 
che il Pretore, dopo essersi sincerato presso A.________ dell'intenzione di impugnare la sua decisione, ha inviato alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino lo scritto ricevuto il 23 giugno 2023 con cui il rappresentante della conduttrice contestava la pronunzia di sfratto; 
che con sentenza 11 luglio 2023 la menzionata Camera ha dichiarato il predetto reclamo irricevibile, siccome tardivo; 
che l'11 agosto 2023 A.________ è insorta al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio pretorile e "l'apertura di procedimento dei risarcimenti"; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, il valore di lite non raggiungendo quello di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per un ricorso in materia civile nelle controversie in materia di diritto di locazione; 
che giusta l'art. 113 LTF un ricorso sussidiario in materia costituzionale permette soltanto di impugnare la decisione emanata dall'ultima istanza cantonale; 
che con questo rimedio di diritto può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2); 
che in concreto la ricorrente si lamenta dell'operato del Pretore, afferma di non avere mai ricevuto una valida disdetta nonché di avere pagato le pigioni e invoca una violazione del "diritto all'alloggio", ma omette di confrontarsi con la considerazione della Corte cantonale sulla mancata tempestività del reclamo posta a fondamento della decisione di irricevibilità; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 settembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti