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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_548/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 settembre 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Wirthlin, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Cianni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 (35.2016.113). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 30 giugno 2014 A.________, nato nel 1990, montatore di impianti termoidraulici, nel tentativo di spostare a mano una caldaia in ghisa di circa due quintali con due persone, ha avvertito una forte fitta alla schiena. Cadendo la caldaia, ha subito uno schiacciamento all'anulare della mano destra. Gli esami radiologici hanno messo in luce anche un'ernia discale. Con decisione del 19 settembre 2016, confermata su opposizione il 28 ottobre 2016, l'INSAI ha rifiutato la concessione di una rendita di invalidità, ma ha concesso un'indennità per menomazione all'integrità (IMI) del 10% pari a fr. 12'600.-. 
 
B.   
Con giudizio del 19 giugno 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede in via preliminare una proroga dei termini per il deposito di ulteriore materiale probatorio. In via principale postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio all'INSAI per ulteriori accertamenti, affinché sia concessa una rendita di invalidità del 100% e di una IMI pari almeno al 25%. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. I termini stabiliti dalla legge, come è il caso per il termine di ricorso (art. 100 LTF), non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 2 LTF). Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile presentare nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Il referto del 27 luglio 2017 dell'Ospedale B.________ non può quindi essere considerato e le conclusioni preliminari del ricorrente vanno quindi d'acchito rigettate.  
 
2.  
 
2.1. Dinanzi al Tribunale federale oggetto di impugnazione può essere soltanto il giudizio della Corte cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Nella misura in cui il ricorrente si dilunga a censurare la decisione su opposizione emessa dall'INSAI, il ricorso è inammissibile.  
 
2.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
2.3. Le critiche del ricorrente cadono nel vuoto. Oltre a fondarsi in gran parte su prove improponibili in questa sede (consid. 1), il ricorrente si confronta in maniera del tutto generica al limite della ricevibilità (art. 42 cpv. 2 LTF) con i considerandi del giudizio cantonale. Infatti, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, rinviando al referto del Dr. C.________, ha messo in luce una discrepanza tra i disturbi dichiarati dall'assicurato, l'esame clinico e la completa negatività dei reperti elettroneugrafici/elettromiografici e dell'esame artro-TAC. Mancando un sufficiente sostrato oggettivabile ai disturbi lamentati oppure trattando i dolori alla stregua di una problematica psichica, questi ultimi per difetto di adeguatezza, in ogni caso a ragione i giudici ticinesi hanno escluso l'erogazione di una rendita di invalidità. Non si presenta infatti alcun indizio per ritenere inattendibili gli esami medici eseguiti. Inconsistenti per rapporto al giudizio cantonale anche gli asseriti dolori ai testicoli durante i rapporti sessuali. Per il resto, si può rinviare alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato nella misura della minima ammissibilità, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 28 settembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi