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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_22/2022  
 
 
Sentenza del 22 settembre 2022  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Paolo Sauvain, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, 
4. D.________, 
patrocinata dall'avv. Ivan Marci, 
controparti, 
 
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Domanda di revisione della sentenza 6B_765/2022 del 
1° luglio 2022 del Tribunale federale svizzero (incarto CRP n. 60.2021.330). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 5 maggio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un reclamo presentato da A.________ contro un decreto di abbandono emanato dal Procuratore generale nell'ambito di un procedimento penale dipendente da una sua denuncia per il titolo di appropriazione indebita. 
 
B.  
Con sentenza 6B_765/2022 del 1° luglio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia penale di A.________ contro la sentenza della CRP. Ha in particolare rilevato che il ricorrente, quale accusatore privato, non aveva motivato le sue pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ciò che comportava il diniego della sua legittimazione ricorsuale nel merito. 
 
C.  
Il 21 luglio 2022 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza del Tribunale federale. Il 1° agosto 2022 ha presentato uno scritto integrativo. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della controversia alla base della sentenza del Tribunale federale è di principio escluso. Questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. La domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_9/2020 del 1° aprile 2020 consid. 1 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. La domanda in questione si limita a chiedere genericamente la revisione della citata sentenza del Tribunale federale. L'istante critica il fatto che questa Corte non sia entrata nel merito del suo ricorso contro la decisione della CRP e postula l'emanazione di un nuovo giudizio al riguardo. Egli non invoca tuttavia uno specifico motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, né sostanzia minimamente circostanze che potrebbero essere riconducibili a un simile motivo. La domanda non adempie quindi le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (cfr., al riguardo, DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1) e deve quindi essere dichiarata inammissibile.  
 
2.2. Rimproverando al Tribunale federale di non avere esaminato le censure sollevate nel ricorso e ribadendo l'esistenza di reati che sarebbero stati perseguibili d'ufficio, l'istante disattende che con la sentenza 6B_765/2022 del 1° luglio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso e non è quindi entrato nel merito dello stesso. Il Tribunale federale ha rilevato che il gravame non adempiva le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, segnatamente riguardo alle pretese civili del ricorrente in relazione con i reati prospettati. Con l'esposta argomentazione, l'istante non rende seriamente verosimile un valido motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, ma si limita a rimettere in discussione in modo generico la sentenza 6B_765/2022 del Tribunale federale. Ad ogni modo, non è ravvisabile un motivo di revisione nel fatto che il Tribunale federale si sia rifiutato di eseguire un esame di merito del ricorso per motivi di natura procedurale, lasciando quindi indecise determinate richieste del ricorrente (sentenza 6F_9/2020, citata, consid. 2.4). La revisione non è infatti data per correggere un'asserita violazione del diritto, come può essere il caso se il Tribunale federale a torto non è entrato nel merito di un ricorso (DTF 122 II 17 consid. 3; sentenza 6F_9/2020, citata, consid. 2.4 e rinvio).  
 
3.  
Ne segue che la domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle controparti, non invitate ad esprimersi sul gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 settembre 2022 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni