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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_337/2023  
 
 
Sentenza del 22 agosto 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Beusch, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 aprile 2023 (32.2023.4). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nell'ottobre 1997 A.________, nato nel 1963, di professione pittore, ha presentato una domanda di prestazioni AI all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito UAI), per ernia discale lombare. Non potendo più esercitare la professione originaria, l'assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti d'integrazione, segnatamente di una riformazione professionale quale rappresentante nella vendita di pitture, al termine della quale - sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti - gli è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile 1997 e a una mezza rendita dal 1° dicembre 1997 (cfr. decisioni del 25 maggio 2001 e del 13 settembre 2001). La mezza rendita d'invalidità è stata confermata in via di revisione il 5 settembre 2003.  
 
A.b. A seguito di una successiva revisione avviata d'ufficio nel dicembre 2006, con decisione del 20 marzo 2007 l'UAI ha soppresso la prestazione, considerato uno stato di salute senza modifiche ma un incremento salariale dell'attività dopo la riqualifica in venditore nel campo delle pitture che non giustificava più il diritto alla rendita. Infatti, il grado d'invalidità determinato mediante raffronto dei redditi - segnatamente il reddito da valido di pittore qualificato con quello da invalido di rappresentante di vernici effettuato - era del 3 % nel 2006. Con sentenza del 17 aprile 2008 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ e confermato la decisione amministrativa. Con progetto di decisione del 13 settembre 2018, l'UAI ha negato l'entrata in materia per una nuova richiesta di prestazioni.  
 
A.c. Nel corso del 2019 A.________ ha riferito un peggioramento dello stato di salute - indicando specialmente una problematica di natura psichica -e ha formulato una nuova domanda di prestazioni Al. Aggiornati e completati gli atti medici - con particolare rilievo ai rapporti dell'11 settembre 2020, del 12 marzo 2021, del 13 aprile 2022 e del 9 maggio 2022dei medici del Servizio Medico Regionale dall'Al (SMR), tenuto conto delle considerazioni del consulente in integrazione professionale dell'AI (cfr. rapporto 15 gennaio 2021) con progetto di decisione del 7 giugno 2021, confermato con decisione del 6 dicembre 2022, l'UAI ha riconosciuto ad A.________ il diritto a una rendita intera temporanea dal 1° giugno al 30 settembre 2019 e dal 1° aprile al 30 aprile 2021 con versamento dal 1° settembre 2019, considerata la tardività della domanda.  
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa nella misura in cui stabilisce che dopo il 30 aprile 2021 non vi è alcun diritto a una rendita d'invalidità, e domandando il riconoscimento di una rendita del 50 % anche dopo tale data. 
Con sentenza del 3 aprile 2023 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione di soppressione del diritto a una rendita d'invalidità dal 1° maggio 2021. 
 
C.  
Il 15 maggio 2023 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede che "l'autorità cantonale" stabilisca un grado d'invalidità del 50 % dal 1° maggio 2021 e ne fissi l'importo, considerando "un salario di riferimento annuo di fr. 113'000.-". 
 
 
Diritto:  
 
1.  
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della nuova domanda di prestazioni inoltrata nel 2019. Avuto riguardo alle censure sollevate dal ricorrente, è unicamente contestato il diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio 2021. Incontestato è per contro il diritto a una rendita intera dal 1° giugno al 30 settembre 2019 e dal 1° al 30 aprile 2021.  
 
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 6 dicembre 2022 ma concerneva il diritto alla rendita e la relativa soppressione avvenuti prima del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (sul tema cfr. pure DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021.  
 
2.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e 88a OAI, la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), in particolare i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1), come pure la determinazione dei redditi da valido e invalido (sul tema cfr. DTF 134 V 322). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Sull'aspetto valetudinario, il Tribunale cantonale ha sostanzialmente confermato le conclusioni dei medici del SMR che hanno accertato, da un lato che dal 25 gennaio 2021 il ricorrente aveva una piena abilità lavorativa in attività adeguate e nell'attività di venditore-rappresentante e, dall'altro, l'assenza di una patologia psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa.  
 
3.2. Il ricorrente fa valere un accertamento inesatto dei fatti riferiti all'abilità lavorativa, sostenendo che sarebbe limitato al 50 % sulla base delle certificazioni dei suoi medici curanti - di cui allega anche due esemplari - censurando altresì la preferenza che l'autorità giudiziaria precedente ha dato alle conclusioni dei medici dell'amministrazione.  
 
3.3. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti).  
 
3.3.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato valetudinario del ricorrente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa sono stati vagliati dai medici del SMR dott. B.________ e dott. C.________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), sia per le affezioni di natura somatica che per quelle di natura psichica. In particolare essi hanno posto le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa sia in attività adeguate che in quelle riqualificate, concludendo che dal 25 gennaio 2021 vi era una piena capacità lavorativa, ovvero un miglioramento rispetto a prima, e con riferimento all'aspetto psichicoè stata accertata l'assenza di una patologia con ripercussioni sulla capacità lavorativa. Per giungere a tali conclusioni i medici del SMR hanno analizzato la documentazione esaustiva agli atti - ivi inclusi i vari rapporti dei medici curanti - le constatazioni oggettive, le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa e infine la questione della definizione della capacità lavorativa, con l'indicazione delle limitazioni funzionali, nell'attività abituale e in attività adeguate.  
 
3.3.2. L'insorgente si limita per lo più a mettere in rilievo le opinioni dei medici curanti, attirando particolare attenzione sulla circostanza che lo seguirebbero da tempo. Il fatto però che i medici curanti lo assistano da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario. Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. L'insorgente afferma poi che non sarebbe stato considerato un non meglio precisato aggravamento della situazione psichiatrica successiva a una non meglio evidenziata valutazione del dott. C.________. Come già evidenziato dall'UAI in sede di risposta dinanzi al Tribunale cantonale, esso ha esperito approfondimenti in fase di audizione (cfr. il rapporto medico richiesto dall'UAI nel novembre 2021 al dott. D.________ e in seguito valutato dallo specialista in psichiatria del SMR il 13 aprile 2022).  
 
3.3.3. Neppure la documentazione allegata al gravame supporta il ricorrente, in quanto il Tribunale federale non è tenuto a considerarla: il certificato del 20 dicembre 2022 della dr.ssa E.________ costituisce uno pseudonova e il ricorrente non ne dimostra la rilevanza nel presente gravame - non gli è d'ausilio l'affermazione secondo cui il suo rappresentante legale non lo aveva prodotto malgrado la possibilità offerta dal vicepresidente del Tribunale cantonale prima della sentenza del 3 aprile 2023 - mentre il certificato del dott. D.________ del 3 maggio 2023 è d'acchito inammissibile poiché costituisce un nova in senso proprio, ovvero un nuovo mezzo di prova successivo alla sentenza impugnata (sulla nozione e sulla distinzione tra nova e pseudonova, art. 99 cpv. 1 LTF, cfr. fra tante DTF 143 V 19 consid. 1.2 con riferimenti).  
 
3.3.4. Inoltre la richiesta di perizia con esperti esterni indipendenti non merita accoglimento. Il ricorrente sembra difatti dimenticare che non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte e procedere a un nuovo apprezzamento delle prove amministrate, ma a lui medesimo stabilire per quale motivo quanto operato dai giudici cantonali sia manifestamente inesatto o incompleto (cfr. consid. 1 e DTF 137 I 1 consid. 2.4). Si rileva altresì che un'opinione divergente non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5; 9C_303/2015 dell'11 dicembre 2015 consid. 3.2). Neppure la circostanza che non sarebbe mai stato visitato dai medici dell'AI (sul tema cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3) permette di inficiare le conclusioni dei medici del SMR, che meritano piena conferma.  
 
4.  
 
4.1. Per quanto attiene alla valutazione economica, la Corte cantonale ha confermato il grado d'invalidità risultante dal raffronto dei redditi, considerando, per quanto litigioso dinnanzi a questa istanza, un reddito da valido riferito all'attività di pittore stabilito nella sentenza cantonale del 17 aprile 2008 di cui all'incarto n. 32.2007.124 (cfr. A.b).  
 
4.2. Il ricorrente ritiene per contro corretto un riferimento al reddito relativo alla professione dopo la riqualifica che esercita da anni menzionando anche in questa istanza la fattispecie di cui alla sentenza 9C_887/2017 del 7 giugno 2018.  
 
4.3. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il confronto dei redditi sono questioni di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (sul tema cfr. DTF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3). Per contro, la determinazione in applicazione delle predette regole dei due redditi ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo riesaminabile nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.3).  
 
4.4. Il Tribunale cantonale ha già compiutamente motivato la ragione per la quale il reddito da valido da ritenere nel caso in rassegna è quello riferito all'attività di pittore, ovvero quello dell'attività antecedente la riqualifica, in quanto si tratta dell'attività che l'insorgente, senza il danno alla salute, avrebbe verosimilmente continuato ad esercitare. La Corte cantonale ha anche spiegato il motivo per il quale non era applicabile la sentenza invocata dal ricorrente secondo cui si poteva considerare come reddito da valido quello della professione dopo la riqualifica professionale, segnatamente perché si trattava del reddito ottenuto in un'attività svolta al 100 % per molto tempo e interrotta solo per motivi di salute, evenienza non data nel caso in esame dove egli può svolgere al 100 % l'attività di rappresentante nella vendita di pitture, poiché la patologia psichiatrica non è invalidante. Il ricorrente tenta perciò unicamente di contestare il reddito da valido in modo apodittico senza sostanziare per quale motivo il Tribunale cantonale avrebbe commesso una violazione del diritto o sarebbe incorso in un accertamento arbitrario in tale contesto. Si rileva altresì che in ogni modo la Corte cantonale si è premurata anche di evidenziare che si sarebbe giunti al medesimo risultato se, per ipotesi di lavoro, si fosse considerato come reddito da valido quello relativo all'attività dopo riqualifica professionale e il ricorrente non menziona alcunchè a tal proposito.  
 
5.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 agosto 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi