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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_45/2024  
 
 
Sentenza del 25 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Federica Tamburini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
pigioni, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2023 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2023.65). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio del 12 aprile 2023, integralmente accolto la petizione con cui B.________ e C.________ (locatori) hanno chiesto di condannare A.________ (conduttrice) a pagar loro fr. 24'100.-- per pigioni arretrate. 
 
2.  
Con sentenza 29 novembre 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha dapprima precisato che, riproponendo pedissequamente quanto già addotto innanzi al Pretore, l'appellante non adempiva i requisti di motivazione posti a un appello dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. Ha poi indicato che la mancata o comunque tardiva notificazione della presenza della conduttrice alle competenti autorità non era idonea ad invalidare il contratto di locazione né erano rilevanti le lamentate pressioni a cui sarebbero stati sottoposti i suoi rappresentanti, che hanno abbandonato l'incarico. Ha pure ritenuto infondata la censura concernente l'abusività del canone di locazione, rilevando che la lamentela non era stata fatta valere nei termini e nelle modalità previste dall'art. 270 seg. CO. 
 
3.  
Con ricorso datato 19 gennaio 2024 A.________ chiede di annullare la sentenza di appello. Postula, in via principale, il versamento di un montante compensativo che copra almeno le pigioni reclamate e, in via subordinata, il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. Domanda pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto. 
In concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione. Infatti, "insistendo ancora una volta" su pretese irregolarità e sull'asserita abusività della pigione, la ricorrente non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata. Anche quando pare lamentare una violazione del suo diritto di essere sentita, ella omette di indicare dove avrebbe sollevato, in modo conforme alle esigenze poste dal CPC a un appello, le argomentazioni asseritamente ignorate dalla Corte cantonale. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza della ricorrente. Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti