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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_118/2023  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Haag, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Comune di Roveredo, centro Regionale dei Servizi, 6535 Roveredo GR, 
patrocinato dall'avv. Giorgio Battaglioni. 
 
Oggetto 
Sopralluogo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 
1a Camera (U 22 57). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 25 febbraio 2022 il Comune di Roveredo ha chiesto ad alcuni proprietari di poter accedere alle loro particelle per un controllo, previsto per l'11 marzo 2022, degli allacciamenti privati al collettore comunale (canalizzazione/pozzetti). Ciò in seguito a una segnalazione da parte di un agente della polizia comunale della presenza di cattivi odori, provenienti presumibilmente dagli impianti delle acque luride, in particolare vicino al fondo xxx. 
 
B.  
L'8 marzo 2022 A.________, B.________ e C.________, comproprietari del fondo xxx, hanno negato al Comune l'autorizzazione di accedere al loro fondo. Ciò poiché non si percepirebbero cattivi odori e perché la richiesta si fonderebbe su un'eccessiva condiscendenza nei confronti di una dipendente comunale. 
 
C.  
Con decreto del 10 giugno 2022 il Municipio li ha invitati a un sopralluogo previsto per il 19 luglio seguente. I comproprietari hanno allora adito il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni. Con giudizio del 15 novembre 2022 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che gli insorgenti non avrebbero un interesse tutelabile all'annullamento del decreto litigioso, che non comporterebbe svantaggi per loro. Ha nondimeno esaminato il ricorso nel merito, respingendo le relative censure. 
 
D.  
Avverso questa sentenza A.________, B.________ e C.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di ritornare gli atti alla Corte cantonale affinché statuisca nel merito del ricorso. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Inoltrato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in materia edilizia, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica.  
 
1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Quando i ricorrenti invocano la violazione di diritti costituzionali il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
1.3. La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale e comunale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 148 II 465 consid. 8.1; 147 IV 433 consid. 2.1; 145 II 70 consid. 3.5 in fine). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha ritenuto dapprima che, sebbene i ricorrenti siano toccati dalla decisione municipale, non sembrerebbe ch'essi avrebbero un interesse tutelabile al suo annullamento. Ciò poiché non si vedrebbe alcun loro vantaggio nell'impedire l'espletamento del contestato sopralluogo, né svantaggi qualora esso venisse effettuato. Ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione. Ha nondimeno ritenuto che, anche qualora si volesse ammetterla, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito.  
 
2.2. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
Riguardo alla conclusione d'irricevibilità, i ricorrenti fanno valere una violazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 110 LTF, relativo al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. Questa critica è di per sé fondata, visto ch'essi sono toccati direttamente e personalmente, in una certa misura, dal contestato decreto municipale e hanno un interesse degno di protezione alla sua verifica e, se del caso, al suo annullamento da parte di un'autorità giudiziaria (cfr. anche l'art. 111 cpv. 1 LTF). Ciò non comporta tuttavia l'accoglimento del ricorso. Come si vedrà, essi non dimostrano infatti che le argomentazioni di merito poste a fondamento della sentenza impugnata sarebbero arbitrarie, sia nella motivazione che nel risultato. 
 
3.  
 
3.1. Al loro dire, il contestato sopralluogo costituirebbe un abuso e una violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), della libertà personale (cfr. art. 10 cpv. 2 Cost.) e dell'art. 13 cpv. 1 Cost., secondo cui ognuno ha diritto, tra l'altro, al rispetto della sua vita privata e familiare e della sua abitazione.  
 
3.2. Secondo l'art. 36 Cost., le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (cpv. 1). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2). Esse devono essere proporzionate allo scopo (cpv. 3).  
In concreto non si è in presenza di una grave violazione dei diritti fondamentali. La gravità di una violazione di tale diritto viene valutata infatti in base a criteri oggettivi: il sentimento soggettivo delle persone interessate non è decisivo (DTF 148 I 233 consid. 4.1; 143 I 194 consid. 3.2). 
 
3.3. La Corte cantonale ha accertato, rettamente, che il criticato sopralluogo poggia su una base legale sufficiente. L'art. 6 del Regolamento comunale per il servizio fognature, approvato dall'Assemblea comunale, prevede infatti che le fognature private comprendono tutte le installazioni tecniche dentro e fuori i fabbricati per captare, evacuare e depurare le acque residuali; la costruzione, la manutenzione e la pulizia delle installazioni private soggiacciono al controllo da parte del Comune.  
Ha poi ritenuto che il sopralluogo è giustificato dall'interesse pubblico volto a controllare che tutti gli edifici siano allacciati correttamente alla canalizzazione, interesse che prevale su quello privato dei ricorrenti a impedire l'accesso alla loro proprietà. Ha aggiunto che anch'essi hanno peraltro un interesse a far confermare ufficialmente che dispongono di un allacciamento corretto. Il sopralluogo è inoltre idoneo e necessario per verificare il corretto funzionamento dell'allacciamento alla canalizzazione. Esso è anche proporzionale, poiché non comporta un intervento importante nella proprietà privata. 
Secondo i giudici cantonali, la circostanza che vi è stata una sola segnalazione di odori maleodoranti nel febbraio 2022, che vi sarebbero pretesi conflitti di interesse con una dipendente comunale, nonché discordie con i vicini e relative procedure giudiziarie pendenti, non muterebbe nulla alle predette conclusioni. Ciò poiché la segnalazione è stata fatta da un agente della Polizia comunale, la cui imparzialità non è messa in discussione. Hanno stabilito infatti che il principio della parità di trattamento non è violato, visto che il Comune ha esperito analoghi sopralluoghi su altri fondi. Né hanno ravvisato un agire abusivo del Municipio. Non hanno ritenuto infine un comportamento contraddittorio del Municipio in relazione a quanto da esso affermato nell'ambito di un'altra procedura (R 21 46), circostanza che non sarebbe rilevante nel quadro di quella in esame, nell'ambito della quale il Municipio deve verificare la citata segnalazione ufficiale. 
 
3.4. I ricorrenti adducono che il decreto municipale lederebbe il principio della parità di trattamento, poiché avrebbe ordinato un sopralluogo unicamente presso la loro abitazione, attuando al loro dire un procedimento "ad personam". Non sarebbe infatti credibile che il Municipio effettuerebbe dei sopralluoghi nelle abitazioni dei cittadini ogni qualvolta riceverebbe una segnalazione di cattivi odori. Con questa mera supposizione essi non dimostrano la fondatezza della loro ipotesi.  
 
3.5. In effetti, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti, e la valutazione delle prove, soltanto se sono stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essa deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia, come in concreto, criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 148 IV 356 consid. 2.1 e rinvii). Ora, nella decisione impugnata è stato accertato che dagli atti di causa risulta che il Comune ha effettuato controlli, con esito negativo, presso fondi di vicini. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di questo accertamento, motivo per cui la censura di disparità di trattamento è infondata (su questo principio vedi DTF 148 I 271 consid. 2.2 e rinvii; cfr. anche DTF 148 I 286 consid. 5.1).  
 
3.6. I ricorrenti aggiungono, in maniera del tutto generica e appellatoria, che l'allacciamento litigioso sarebbe conforme alle norme vigenti, circostanza che sarebbe stata oggetto anche di un non meglio precisato procedimento tuttora pendente (inc. n. R 21 46). In quella causa essi avrebbero chiesto l'espletamento di un sopralluogo, a condizione che lo stesso venga effettuato da un perito estraneo al Comune, visto che una sua dipendente sarebbe la moglie del proprietario di un fondo confinante, che agirebbe in modo pretestuoso all'asserito scopo di farli rinunciare al diritto di passo carrabile iscritto a carico del suo fondo e in favore di quello dei ricorrenti.  
Ora, non spetta al Tribunale federale richiamare incarti di altri procedimenti per spulciarli allo scopo di rintracciare, se del caso, elementi che potrebbero giustificare le congetture dei ricorrenti. Neppure la tesi dell'ipotizzata sussistenza di un conflitto di interessi, perché la moglie di una delle parti è una dipendente del Comune e, pertanto, di una lesione del principio della parità di trattamento, regge. 
Anche la critica secondo cui il Municipio avrebbe atteso quattro mesi dopo la segnalazione per emanare il decreto municipale litigioso è priva di fondamento. La segnalazione è pervenuta infatti al Comune il 14 febbraio 2022 e il primo controllo era stato indetto per l'11 marzo 2022. D'altra parte la proporzionalità del contestato sopralluogo è palese (su questo principio vedi DTF 148 II 392 consid. 8.2.1-8.2.3 con rinvii anche alla dottrina). L'interesse pubblico a verificare la funzionalità di un'opera che concerne anche altri cittadini non può seriamente essere messo in discussione. Ciò a maggior ragione visto che neppure i ricorrenti dimostrano che l'avversato intervento comporterebbe un impatto significativo sulla loro proprietà, ciò che non è ravvisabile. Ne segue che la sentenza impugnata non è insostenibile e quindi arbitraria neppure nel suo risultato. 
 
4.  
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera. 
 
 
Losanna, 30 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri