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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_470/2023  
 
 
Sentenza del 19 marzo 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Matteo Genovini e Maricia Dazzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
AXA Assicurazioni SA, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, via Pretorio 7, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 giugno 2023 (35.2023.4). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 24 marzo 2021, A.________ (nata nel 1976), allora impiegata al 100 % dalla Società B.________ di U.________ segnatamente come gerente/cameriera/addetta alle pulizie della buvette del Centro Sportivo C.________ e dunque assicurata contro gli infortuni e le malattie professionali presso AXA Assicurazioni SA (di seguito: "AXA"), mentre stava prendendo lo scalda vivande è scivolata in quanto sul pavimento era presente dell'acqua, picchiando la parte destra del corpo e riportando un trauma contusivo alla spalla destra. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Alla chiusura del caso, con decisione del 15 febbraio 2022, confermata su opposizione il 6 dicembre 2022 togliendo pure l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, l'amministrazione ha ritenuto estinto il nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi lamentati da A.________ e l'infortunio a partire dal 30 novembre 2021, data oltre la quale non avrebbe più corrisposto le prestazioni assicurative. 
 
B.  
Con sentenza del 12 giugno 2023, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 6 dicembre 2023. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale la sua riforma nel senso che le siano riconosciute le prestazioni assicurative anche oltre il 30 novembre 2021. In via subordinata chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché faccia esperire una perizia giudiziaria pluridisciplinare in merito al nesso di causalità naturale ed adeguato tra i propri problemi di salute e l'evento assicurato. Con il ricorso viene inoltre richiesta l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocino. 
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente conclude al respingimento del ricorso, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si esprime. Dal canto suo, la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. Le parti hanno ancora replicato e duplicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1).  
 
2.2. La sentenza avversata concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni, sicché il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 97 cpv. 2 LTF e 105 cpv. 3 LTF).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato l'estinzione del nesso causale tra i disturbi lamentati dalla ricorrente e l'infortunio del 24 marzo 2021, sia lesiva del diritto federale. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di status quo ante e status quo sine ricordando altresì che l'onere della prova nella soppressione del diritto alle prestazioni incombe all'assicuratore (cfr. DTF 146 V 51 consid. 5.1). La Corte cantonale ha anche correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a; 125 V 353 consid. 3b/cc), oltre al rispettivo grado della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (138 V 218 consid. 6). A tale esposizione può dunque essere fatto riferimento.  
 
4.2. Occore nondimeno ricordare che, per giurisprudenza, qualora i disturbi lamentati siano in nesso di causalità naturale con l'infortunio ma non dimostrati oggettivamente da un punto di vista organico è necessario esaminare in dettaglio l'adeguatezza (DTF 138 V 248 consid. 4; 134 V 109 consid. 2.1). È inoltre possibile parlare di affezioni funzionali organiche oggettivabili solo quando i risultati ottenuti sono stati confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagini radiologiche e che i metodi di indagine utilizzati sono riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1).  
 
4.3. Giova ancora precisare che per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi classificando gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio. Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere negata a priori (DTF 129 V 402 consid. 4.4.1; 123 V 98 consid. 3e; 115 V 133 consid. 6-7). Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (sentenze 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.2; 8C_211/2011 del 22 agosto 2011 consid. 3.3 con riferimenti, pubblicata in RtiD I-2012 pag. 450). È infine importante sottolineare che nella classificazione dell'infortunio deve essere tenuto conto soltanto dell'evento infortunistico in quanto tale nonché delle forze da esso generate. Le sue conseguenze o le circostanze concomitanti che non possono esservi direttamente attribuite sono irrilevanti; queste vanno prese in considerazione, se del caso, nei criteri dell'adeguatezza (DTF 148 V 301 consid. 4.3.1; 140 V 356 consid. 5.1; sentenza 8C_592/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 7).  
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale ha innanzitutto rilevato che, in seguito all'infortunio, la ricorrente aveva sviluppato una complessa sintomatologia dolorosa (segnatamente dolori cervico-toracici e scapolari a destra, accompagnati da cefalee, come pure difficoltà funzionali e di forza della spalla destra). Le susseguenti indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di immagine radiologica evidenziavano delle lievi problematiche degenerative, escludendo fratture e/o deformazioni traumatiche e, per il resto, erano risultate nella norma, anche dal profilo neurologico. Neppure dalle diverse visite mediche specialistiche emergeva una patologia organica che potesse spiegare l'importante e diffusa sintomatologia algica riferita dalla ricorrente. La Corte cantonale ha quindi valutato che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, tale sintomatologia non correlava con un danno infortunistico oggettivabile, condividendo le considerazioni del Dr. med. D.________ nel suo rapporto del 30 ottobre 2022 e del Dr. med. E.________ nei suoi pareri del 28 ottobre 2021 e del 10 febbraio 2022, entrambi medici fiduciari di AXA (i quali concludevano pure che lo stato di salute finale della ricorrente era stato raggiunto "dopo 3-4 mesi"). I giudici ticinesi hanno anche sottolineato che il Dr. med. F.________, consultato privatamente dalla ricorrente, era giunto sostanzialmente alla medesima conclusione nel proprio referto del 16 febbraio 2022, così come il Dr. med. G.________ nel suo certificato medico del 17 gennaio 2022. Il Tribunale cantonale ha inoltre specificato che neppure il Dr. med. H.________, con certificato medico del 3 febbraio 2022, aveva trovato negli esiti dei numerosi esami strumentali agli atti delle spiegazioni ai dolori lamentati dalla ricorrente; lo stesso valeva per il Dr. med. I.________, il quale nel certificato medico del 1° dicembre 2022 aveva solamente espresso un sospetto d'instabilità, osservando del resto anch'egli che l'ARTRO-RM del 19 maggio 2021 risultava essere "globalmente senza particolarità". Entrambi concludevano infine che non vi fosse l'indicazione per procedere ad un intervento di stabilizzazione.  
Considerando la situazione sufficientemente chiarita, in particolare che la sintomatologia algica riferita dalla ricorrente fosse stata approfonditamente indagata da tutti i profili possibili, la Corte ticinese ha ritenuto possibile esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, in particolare l'esperimento di una perizia pluridisciplinare. 
 
5.2. Il Tribunale cantonale ha quindi negato a priori l'adeguatezza del nesso causale, ritenuto che l'infortunio della ricorrente dovesse essere classificato nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri, alla quale, per giurisprudenza, appartenevano eventi quali comuni cadute e scivolate. Di conseguenza, al più tardi dopo il 30 novembre 2021, la sintomatologia non oggettivabile riferita dalla ricorrente non costituiva più una conseguenza (adeguata) dell'infortunio. Non era dunque necessario approfondire l'esistenza di un nesso di causalità naturale. L'assicuratore infortuni non era tenuto a dimostrare l'esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati da un assicurato, per cui la decisione su opposizione di AXA poteva essere confermata.  
 
6.  
In entrata al suo ricorso, la ricorrente chiede "in questa sede l'assunzione di una perizia pluridisciplinare" in applicazione dell'art. 99 LTF, rifiutata dalla Corte cantonale e necessaria a "controbattere" un'argomentazione inedita adottata da quest'ultima. 
Una tale richiesta, fondata su un'errata comprensione dell'istituto dell'art. 99 LTF, è tuttavia inammissibile. Qualora una decisione dell'autorità inferiore dia motivo di addurre nuovi mezzi di prova, segnatamente perché fondata su un'argomentazione giuridica imprevedibile, gli stessi - se esistenti - potrebbero sì essere presentati (nel rispetto di severe condizioni, cfr. sentenza 5A_320/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 3.1) ma non per il tramite di una nuova istruzione, come ad esempio l'esperimento di una perizia medica pluridisciplinare. Appare dunque necessario ricordare alla ricorrente, patrocinata dai suoi avvocati, che il Tribunale federale non è un giudice di fatto, bensì di diritto. Anche in applicazione dell'art. 105 cpv. 3 LTF, di fronte ad un eventuale necessità di completare l'amministrazione delle prove esso rinvia la causa all'autorità inferiore o a quella che ha deciso in prima istanza secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF (DTF 146 I 185 consid. 7.2; 133 IV 293 consid. 3.4.2; 123 III 49 consid. 6b; cfr. Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 65 ad art. 105 LTF e n. 22 seg. ad art. 107). A titolo abbondaziale, si rileva che nel ricorso stesso non vi è riferimento alcuno in merito a quale dovrebbe essere la pretesa argomentazione inedita che giustificherebbe l'adduzione di un nova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, per cui le rispettive condizioni - il cui adempimento deve essere dimostrato dalla parte ricorrente (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2) non sarebbero comunque ossequiate nel caso concreto.  
 
7.  
Nel seguito, la ricorrente lamenta la violazione del principio della legalità (art. 5 Cost.) "in capo all'onere della prova" e l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti (art. 97 cpv. 2 LTF), oltre alla violazione del diritto alla prova (art. 29 cpv. 2 Cost.). 
 
7.1.  
 
7.1.1. La documentazione medica prodotta dalla ricorrente dimostrerebbe come sarebbe rimasta vittima "di una caduta di particolarissima gravità", avendo dovuto cessare la propria attività lavorativa e non riuscendo più a recuperare la propria condizione fisica. La presenza di "acqua sul pavimento dove la stessa stava camminando" costituirebbe una ciricostanza particolare. Almeno quattro delle condizioni sviluppate dalla giurisprudenza sarebbero adempiute, ovvero "la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la durata eccezionalmente lunga della cura medica, i disturbi somatici persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche". L'adeguatezza non avrebbe dovuto essere "aprioristicamente negata" in relazione ai disturbi non oggettivabili, trattandosi nel caso di specie di disturbi fisici e non psichici. AXA non avrebbe inoltre ossequiato l'onere probatorio nel disporre la cessazione delle prestazioni assicurative. Considerata l'evidente contraddizione tra gli accertamenti eseguiti dai "medici incaricati dai medici terzi dell'amministrazione" e il parere degli specialisti interpellati dalla ricorrente, si sarebbe dovuto propendere per la valutazione di questi ultimi, i quali avrebbero avuto modo di valutare la situazione della ricorrente sin da subito "nella sua gravissima complessità".  
 
7.1.2. In subordine, il Tribunale cantonale avrebbe dovuto ordinare l'allestimento di una perizia, considerando anche il lasso temporale trascorso tra l'evento e i disturbi lamentati. Anziché optare per la rappresentazione fattuale di AXA, di fronte al certificato del Dr. med. G.________ la Corte ticinese avrebbe dovuto indagare ulterioremente circa la gravità dell'infortunio, escludendo che esso potesse essere considerato di lieve gravità e accertando la chiara sussistenza del nesso causale come concluso dai medici della ricorrente. Valutando anticipatamente le prove e rifiutando l'allestimento della perizia pluridisciplinare richiesta per stabilire l'adeguatezza del nesso causale, i giudici ticinesi avrebbero inoltre violato il suo diritto di essere sentita.  
 
7.2.  
 
7.2.1. Le confuse tesi ricorsuali non reggono. Anziché confrontarsi dettagliatamente con gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale a riguardo della documentazione medica agli atti, invocando e comprovando le pretese contraddizioni che risulterebbero nei rapporti dei medici fiduciari dell'opponente e segnalando compiutamente quali dubbi emergerebbero sulla scorta delle restanti rilevanze al fascicolo, la ricorrente si limita a riportare testualmente alcuni passaggi del rapporto del 29 aprile 2021 del Dr. med. G.________, suo medico curante, alludendo così alla sussistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi e l'infortunio. Non è dato sapere, nel ricorso, in che modo ciò permetterebbe di sostanziare l'inesattezza o l'incompletezza dell'operato dei giudici cantonali, né per quale motivo indebolirebbe il valore probatorio dei pareri dei restanti medici, i quali, anche sulla scorta dei numerosi esami diagnostici e radiologici effettuati (oltretutto descritti pure dallo stesso Dr. med. G.________) non hanno potuto rilevare una patologia organica che potesse spiegare la sintomatologia della ricorrente.  
In particolare, il Dr. med. D.________ si pronuncia in modo chiaro sulla fattispecie medica, descrivendola in maniera approfondita e confrontandosi con le rilevanze mediche e i referti degli altri specialisti che si sono espressi sul'evento infortunistico, motivando inoltre in modo convincente le sue conclusioni. Anche i rapporti del Dr. med. E.________ non soffrono di alcuna criticità, anch'egli fornendo delle risposte chiare e in linea con la restante documentazione medica agli atti. Infatti, come correttamente esposto dai giudici ticinesi, alla lettura dei restanti accertamenti medici in esame (segnatamente i rapporti del Dr. med. F.________, del Dr. med. G.________, del Dr. med. H.________ e il Dr. med. I.________) emerge la circostanza che i disturbi lamentati dalla ricorrente non sono stati confermati da un punto di vista organico. Si rileverà del resto che lo stesso Dr. med. G.________ citato nel ricorso, in un successivo rapporto del 17 gennaio 2022 giustifica la pretesa natura post-traumatica dei disturbi alla spalla destra indicando che gli stessi non erano presenti prima dell'infortunio, il che non è di alcun soccorso alle tesi ricorsuali (sull'irrilevanza del principio post hoc ergo propter hoc, v. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb). A suo avviso, infine, i restanti dolori non si trovano in relazione con l'infortunio.  
 
7.2.2. Non è dunque nemmeno possibile ritenere una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, censura che peraltro si confonde con il merito della controversia. In effetti, determinare se fosse più indicato esperire una perizia pluridisciplinare anziché procedere con un apprezzamento anticipato delle prove equivale a valutare la pertinenza dell'operato dei giudici cantonali, il quale, come appena visto, non presta il fianco a critiche. La situazione nel caso di specie risulta infatti sufficientemente chiarita alla luce della copiosa documentazione medica agli atti, per cui il Tribunale cantonale poteva procedere con una valutazione anticipata delle prove ed esimersi dall'esperire una perizia pluridisciplinare. Inoltre, sempre patrocinata dai propri avvocati, la ricorrente omette di distinguere che una tale misura istruttoria è volta ad apportare nuovi elementi di fatto, non pertinente dunque nell'analisi dell'adeguatezza del nesso causale in quanto questione di diritto (cfr. DTF 115 V 403 consid. 4a). La censura cade così inevitabilmente nel vuoto.  
 
7.2.3. È quindi a giusto titolo che l'istanza precedente ha analizzato l'eventuale adeguatezza applicando i criteri di gravità dell'infortunio in funzione della sua dinamica, dell'evento in quanto tale e delle forze da esso generate. Ora, conformemente alla costante giurisprudenza resa in materia, una caduta a seguito di scivolata su un pavimento bagnato rientra nella categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr. sentenze 8C_406/2022 del 23 marzo 2023 consid. 4.4; 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 5; U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5; U 51/99 del 18 gennaio 2000 consid. 4b; U 154/95 del 17 settembre 1996 consid. 3c). Di conseguenza, concludendo che l'adeguatezza potesse essere negata a priori, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale; le diffuse critiche della ricorrente al riguardo, impropriamente fondate sulle conseguenze dell'infortunio, sono ininfluenti. Il giudizio impugnato può dunque essere confermato.  
 
8.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può invece essere accolta, vista la situazione finanziaria della ricorrente e dato che le conclusioni del ricorso non sembravano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), sono pertanto sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. I patrocinatori della ricorrente hanno diritto ad un'indennità adeguata all'ampiezza del ricorso. La ricorrente è avvertita sin d'ora che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la Cassa del Tribunale federale delle spese giudiziarie e dell'onorario del suo patrocinatore (art. 64 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Alla ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria e gli avv. Matteo Genovini e Maricia Dazzi vengono designati quali patrocinatori. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà ai patrocinatori della ricorrente un'indennità di fr. 2'800.-. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 19 marzo 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi