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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_340/2022  
 
 
Sentenza del 12 settembre 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Fondazione di Previdenza EFG SA, 
c/o EFG Bank SA, succursale di Lugano, via Magatti 2, 6900 Lugano, 
2. Fondo Complementare di Previdenza EFG SA, 
c/o EFG Bank SA, succursale di Lugano, via Magatti 2, 6900 Lugano, 
entrambi patrocinati dall'avv. Alex Domeniconi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Previdenza professionale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 giugno 2022 (34.2022.10). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha beneficiato dal 1° luglio 2009 di due rendite d'invalidità della previdenza professionale, erogate dalla Fondazione di Previdenza BSI SA (ora EFG; di seguito Fondazione di Previdenza) e dal Fondo per prestazioni a carattere sociale della BSI SA (ora EFG). Dal 1° aprile 2017 le rendite d'invalidità sono state convertite in rendite di vecchiaia. Dal 1° luglio 2009 i suoi figli sono al beneficio di rendite erogate dal Fondo Complementare di Previdenza EFG SA (di seguito Fondo complementare). Nel maggio 2021 A.________ ha chiesto a entrambi gli istituti di previdenza se le rendite per i figli sarebbero rimaste immutate in caso di un suo decesso. L'amministrazione della Fondazione di Previdenza - premesso che le risposte si basavano sul regolamento in vigore a quel momento e che il decesso sottostà però alle regole valide al momento in cui avviene - ha comunicato che le rendite del Fondo complementare sarebbero decadute, mentre quelle della Fondazione di Previdenza ridotte.  
 
A.b. Con petizione del 9 giugno 2021 A.________ ha convenuto la Fondazione di Previdenza e il Fondo complementare dinnanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando la riduzione, rispettivamente la decadenza, delle rendite per i figli attualmente percepite e chiedendo che, in caso di suo decesso, le rendite correnti continuino a essere versate. Con sentenza del 7 settembre 2021 il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile la petizione per mancato interesse degno di protezione.  
 
B.  
Con petizione del 1° marzo 2022 A.________ ha nuovamente convenuto la Fondazione di Previdenza e il Fondo complementare dinnanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, domandando che venga accertato che il decesso di un assicurato sia privo di conseguenze giuridiche sulle prestazioni in corso per i figli, come pure sollecitando l'applicazione di un regolamento previdenziale, ritenendo infine che vi fosse una responsabilità degli amministratori delle fondazioni nel senso dell'art. 52 LPP. Pendente causa, A.________ ha ancora chiesto l'accertamento di prestazioni vedovili. 
 
Con sentenza del 10 giugno 2022 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile la petizione e, in considerazione dell'agire temerario dell'attore, gli ha caricato le spese di giustizia e le ripetibili. 
 
C.  
Il 4 luglio 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, chiedendo "in via principale che le richieste postulate nel petitum della petizione del 1° marzo 2022 sono integralmente accolte." In via subordinata egli domanda che "la causa sia rinviata al TCA per una nuova decisione". Infine egli sollecita l'annullamento delle spese di giustizia e delle ripetibili dell'autorità giudiziaria precedente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale cantonale ha concluso per l'assenza d'interesse attuale e immediato degno di protezione per la domanda del ricorrente di confermare l'ammontare delle rendite future per i figli in caso di suo decesso, come pure per quelle vedovili. La petizione è su tali aspetti inammissibile. Inoltre, malgrado che la procedura sia in principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP), l'autorità giudiziaria precedente ha definito l'agire del ricorrente temerario, ritenuto che ha presentato una petizione che ricalca sostanzialmente la precedente del 9 giugno 2021 - dove gli erano state specificate le esigenze procedurali per un'entrata in materia - e che ha anche convenuto in giustizia il Fondo complementare pur reputandolo privo di legittimazione passiva e, infine, ha intentato nuovamente un'azione in responsabilità nel senso dell'art. 52 LPP, già dichiarata manifestamente irricevibile.  
 
1.2. Il ricorrente, premettendo che a tutt'oggi la situazione previdenziale sarebbe a suo parere indecifrabile, censura una violazione dell'obbligo d'informare gli assicurati, come pure pretende la violazione del diritto alla protezione della buona fede riferita alle modifiche dei regolamenti di previdenza professionale. Egli postula l'ammissibilità dell'azione di accertamento, in quanto vi sarebbe un interesse degno di protezione nell'accertare che le rendite correnti dei figli siano trasferite immutate nella cassa di previdenza interna dei pensionati, come pure che le due rendite di vecchiaia diventino due rendite vedovili conformemente alla situazione vigente prima dei nuovi regolamenti previdenziali. Infine il ricorrente censura la declaratoria di agire temerario, chiedendo l'annullamento della tassa di giustizia e delle ripetibili stabilite dal Tribunale cantonale.  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 143 IV 85 consid. 1.1).  
 
2.2. Per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a con riferimenti), in particolare il ricorso contro una decisione d'irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità.  
 
2.3. È prima di tutto controversa la questione se il Tribunale cantonale fosse in diritto di dichiarare irricevibile l'azione di accertamento delle prestazioni future in materia di previdenza professionale in caso di decesso di A.________. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che non vi era un interesse di fatto e neppure attuale e immediato per proporre un'azione di accertamento come richiesto dall'insorgente. Nemmeno è stato dimostrato un interesse degno di protezione legato a una situazione insopportabile per il ricorrente dovuta all'incertezza sulle prestazioni future. Le argomentazioni contenute nella memoria ricorsuale non si confrontano validamente con la motivazione della sentenza cantonale. Il ricorrente confonde le argomentazioni sul merito con quelle relative all'inammissibilità alla quale è giunto il Tribunale cantonale. Come indicato nel considerando precedente, il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile su questo punto.  
 
2.4. Stessa sorte va riservata alle altre censure sollevate dal ricorrente.  
 
2.4.1. La censura sull'assenza di temerarietà è infatti inammissibile in quanto il ricorrente si limita a contestarla in modo appellatorio (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) senza sostanziare per quale motivo il Tribunale cantonale avrebbe commesso una violazione del diritto o sarebbe incorso nell'arbitrio nell'accertamento dei fatti, per aver ritenuto temerario introdurre il 1° marzo 2022 una petizione che ricalca sostanzialmente la precedente del 9 giugno 2021 - in cui gli erano state specificate le esigenze procedurali per l'entrata in materia - come pure convenendo in giustizia il Fondo complementare pur reputandolo privo di legittimazione passiva e, infine, intentando nuovamente un'azione in responsabilità nel senso dell'art. 52 LPP, già dichiarata manifestamente irricevibile.  
 
2.4.2. Contrariamente a quanto preteso dall'istante, al Tribunale cantonale non può nemmeno essere rimproverata una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), segnatamente per non avere potuto esprimersi sulla risposta del 5 maggio 2022 delle fondazioni. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare sia suscettibile di modificare un tale apprezzamento. Nella fattispecie il giudice di prime cure ha rinunciato a procedere ad altre misure d'istruzione, in quanto ha ritenuto sufficienti gli elementi all'incarto (DTF 136 I 229 consid. 5.3).  
 
2.4.3. Infine nemmeno sorreggono il ricorrente gli atti prodotti con il ricorso in quanto costituiscono pseudonova (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2.1.2 con riferimenti), per i quali il ricorrente omette di dimostrare di non avere potuto trasmetterli al Tribunale cantonale prima della sentenza del 10 giugno 2022. Questi atti sono pertanto inammissibili.  
 
3.  
Visto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 settembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi