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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_47/2024  
 
 
Sentenza del 20 marzo 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2023 (35.2023.62). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su opposizione del 28 giugno 2023, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha confermato la chiusura del caso di A.________ al 9 marzo 2023, interrompendo da tale data il versamento delle prestazioni assicurative (indennità giornaliera e spese di cura) poiché i disturbi alla spalla destra per i quali era stato operato il 23 gennaio 2023 non concernevano i postumi dell'infortunio verificatosi il 26 settembre 2022. 
 
B.  
Con sentenza del 14 dicembre 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha preliminarmente rilevato che, essendo incontestato che il ricorrente fosse rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA (RS 830.1), per giurisprudenza la fattispecie andava esaminata esclusivamente dal profilo dell'art. 6 cpv. 1 LAINF anche qualora si fosse in presenza di una lesione corporale ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF (DTF 146 V 51 consid. 9.1). Fondandosi sul parere del medico di circondario, essa ha ritenuto che l'infortunio del 26 settembre 2022 avesse peggiorato soltanto temporaneamente il preesistente stato morboso della spalla destra. Gli argomenti ricorsuali e la restante documentazione medica agli atti non permettevano di generare nemmeno lievi dubbi a riguardo della forza probante di tale referto. Al più tardi dopo il 9 marzo 2023, dunque, i disturbi alla spalla destra non costituivano più una conseguenza naturale dell'infortunio. Ritenendo la situazione sufficientemente chiarita, il Tribunale cantonale ha rinunciato ad assumere ulteriori prove.  
 
2.2. Il ricorrente ritiene sostanzialmente che il suo caso avrebbe dovuto essere esaminato alla luce dell'art. 6 cpv. 2 LAINF anziché dell'art. 6 cpv. 1 LAINF, senza tuttavia dedurne alcunché. In effetti, egli non spiega in che modo ciò avrebbe un influsso sulla constatazione dello stato morboso preesistente della spalla destra, peggiorato soltanto temporaneamente dall'infortunio. Del resto, le relative critiche omettono di confrontarsi con l'apprezzamento della documentazione medica effettuato dai giudici cantonali, sfociando così nell'appellatorio.  
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), il che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 20 marzo 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi