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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_136/2023  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Heine, Viscione, Métral, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Rosemarie Weibel, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 gennaio 2023 (35.2022.83). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 27 novembre 2021, A.________, nata nel 1976, dipendente della Casa per anziani B.________ in qualità di infermiera e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INSAI, ha avvertito uno strappo tra il collo e la spalla accompagnato da forte dolore durante il transfer di un residente. Dopo aver in un primo tempo regolarmente corrisposto le prestazioni di legge (cura medica più indennità giornaliera), con decisione formale del 2 agosto 2022, confermata su opposizione il 21 settembre 2022, l'INSAI ha dichiarato estinto dal 13 giugno 2022 il proprio obbligo ad erogare prestazioni, ritenendo i disturbi lamentati da A.________ non più posti in una relazione causale naturale con l'evento traumatico.  
 
B.  
Con sentenza del 24 gennaio 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, accogliendo parzialmente il ricorso di A.________, ha annullato la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 "nella misura in cui l'INSAI ha dichiarato estinto dal 13 giugno 2022 il nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 27 novembre 2021 e i disturbi alla spalla sinistra e al rachide cervicale", rinviando gli atti all'amministrazione affinché effettui un complemento istruttorio circa la data esatta del rispettivo raggiungimento dello status quo sine ed emetta una nuova decisione.  
 
C.  
A.________, per il tramite della sua avvocata, presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo che la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 sia annullata e che sia "fatto obbligo all'INSAI di ripristinare le prestazioni Lainf in seguito all'infortunio del 27 novembre 2021 in relazione ai disturbi alla spalla sinistra, al rachide cervicale e alla mandibola destra". 
Chiamato a pronunciarsi, l'opponente conclude al respingimento del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (cfr. DTF 144 II 184 consid. 1). La dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, se non è manifesta, incombe a chi insorge (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 141 IV 284 consid. 2.3 in fine; 133 II 353 consid. 1).  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) è ammissibile contro le decisioni che mettono fine al procedimento (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali se queste possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF). In particolare, il pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato nel ricorso (DTF 137 III 522 consid. 1.3) - mirano a sgravare il Tribunale federale che, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie, evitando di pronunciarsi parzialmente, nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).  
 
1.3. Le sentenze che rinviano la causa all'autorità inferiore per nuova decisione vanno di principio considerate come decisioni incidentali, dato che non pongono fine al procedimento; possono essere impugnate al Tribunale federale soltanto alle condizioni appena esposte (cfr. DTF 144 III 253 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3). Se, tuttavia, l'autorità inferiore a cui viene rinviata la causa non ha più alcun margine di manovra perché il rinvio porta unicamente sull'esecuzione (aritmetica) dell'ordine dell'autorità superiore, la sentenza costituisce una decisione finale, la quale può essere impugnata ai sensi dell'art. 90 LTF sia dall'assicurato interessato che dall'amministrazione (DTF 140 V 282 consid. 4.2 con riferimenti). Secondo lo scopo dell'art. 93 LTF, una decisione di rinvio non è considerata una decisione incidentale soltanto se è possibile escludere che il Tribunale federale debba statuire una seconda volta sulla vertenza (sentenza 9C_348/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 2.2 con riferimenti). Inoltre, una sentenza che risponde solo ad alcuni aspetti materiali di una controversia non costituisce di principio una decisione parziale, bensì una decisione incidentale contro la quale si può ricorrere ai sensi dell'art. 93 LTF. Ciò è generalmente il caso, ad esempio, di una sentenza in cui un tribunale rinvia la causa ad un assicuratore sociale per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenze 8C_770/2020 del 21 settembre 2021 consid. 2.2; 8C_624/2020 del 16 aprile 2021 consid. 3.1 e 5).  
 
2.  
 
2.1. Nei considerandi della sentenza impugnata, la Corte ticinese ha valutato che l'attendibilità dei pareri dei medici interni dell'INSAI non fosse stata messa in dubbio, neanche minimamente, dagli altri rapporti medici agli atti. In particolare, essa ha ritenuto dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che i disturbi mandibolari non costituivano una conseguenza naturale, nemmeno parziale, dell'infortunio del 27 novembre 2021. Con riferimento ai dolori alla spalla sinistra, i giudici ticinesi hanno considerato che l'evento infortunistico "non ha di per sé causato alcun danno strutturale a quella parte del corpo ma ha probabilmente aggravato in maniera transitoria uno stato morboso preesistente" e che, per quanto riguarda i disturbi al rachide cervicale, l'infortunio "non ha causato alcuna lesione strutturale alla colonna cervicale né ha provocato un peggioramento direzionale (duraturo) ". Tuttavia, a fronte di una contraddizione con la data del raggiungimento dello status quo sine ("dopo quasi un anno dall'infortunio") ritenuta dal Dr. med. C.________ (medico di circondario e specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore), la Corte cantonale ha annullato la decisione su opposizione del 21 settembre 2022 che, dal canto suo, dichiarava estinto il nesso di causalità naturale già dal 13 giugno 2022. I giudici cantonali hanno così rinviato gli atti all'INSAI affinché invitasse il medico di circondario a precisare e motivare il momento esatto in cui la ricorrente avrebbe raggiunto lo status quo sine.  
 
2.2. La ricorrente censura l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale, senza però esprimersi sulla natura della decisione cantonale. Essa omette in particolare di considerare che, nella sentenza di rinvio, il Tribunale cantonale si è pronunciato soltanto su alcuni aspetti materiali della controversia (il nesso causale naturale tra l'infortunio e i problemi mandibolari, nonché il raggiungimento dello status quo sine per il rachide cervicale e la spalla sinistra). L'istituto assicuratore deve infatti ancora precisare, interpellando il medico di circondario, il momento esatto del raggiungimento dello status quo sine, ciò che avrà un impatto sull'estensione temporale delle prestazioni assicurative. La sentenza avversata si configura pertanto come una decisione incidentale, impugnabile secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF. Silente sull'adempimento dei rispettivi presupposti, il ricorso sfugge tuttavia ad un esame di merito, la ricorrente conservando comunque la possibilità di impugnare la decisione incidentale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 3 LTF.  
 
3.  
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 25 agosto 2023 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi