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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_365/2023  
 
 
Sentenza del 23 aprile 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Viscione, Métral, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dagli avv. Matteo Genovini e Maricia Dazzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 luglio 2023 (32.2023.15). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nata nel 1974, da ultimo attiva come ausiliaria di pulizia e cucina, ha inoltrato una domanda di prestazioni nel mese di giugno 2017, adducendo i postumi di un infortunio subito nel mese di gennaio 2017 (frattura al piede e trauma alla schiena). Dopo aver riconosciuto dei provvedimenti professionali ed eseguito i necessari accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia bidisciplinare (psichiatrica e reumatologica) a cura del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) del 1° aprile 2021 (seguita da complementi dell'11 marzo, del 14 aprile e del 6 ottobre 2022), con decisione del 17 gennaio 2023 l' Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurata. Secondo l'amministrazione, ammesse delle inabilità lavorative variabili successivamente al 13 gennaio 2017, con ripresa, dal 21 aprile 2020, di un'abilità del 67% nell'attività lavorativa abituale e del 100% in attività adeguate, al raggiungimento dell'anno di attesa (1° gennaio 2018) il grado di invalidità di A.________ ammontava al 9%. 
 
B.  
Con sentenza del 3 luglio 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione del 17 gennaio 2023. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza, chiedendo in via principale la sua riforma affinché le sia riconosciuta una rendita intera AI a partire da gennaio 2017. In via subordinata ne chiede l'annullamento e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuova decisione. Con il ricorso viene inoltre richiesta l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente non può inoltre limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3).  
 
2.2. L'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente può invece essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti). Giova dunque ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto federale confermando che alla ricorrente non potesse essere riconosciuto il diritto a una rendita d'invalidità. 
 
4.  
Il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), anche in caso di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 143 V 418; 141 V 281), e la valutazione delle conseguenze economiche, in particolare la determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo generale del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI; cfr. DTF 143 V 295 consid. 2). La Corte cantonale ha anche correttamente illustrato i criteri di valutazione dei referti medici (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), soprattutto delle perizie affidate dagli organi AI a medici specializzati esterni (cfr. DTF 137 V 210). A tale esposizione può dunque essere fatto riferimento. 
È tuttavia opportuno ribadire che, di principio, ai referti medici allestiti da periti esterni va riconosciuta piena forza probante in assenza di indizi concreti atti a comprometterne l'affidabilità; a tal proposito, vista la natura differente del mandato di cura e di perito consacrata dalla giurisprudenza (DTF 124 I 170 consid. 4), la sola circostanza che i medici curanti giungano a conclusioni diverse non è sufficiente. Rimangono riservati i casi in cui questi evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2). 
 
5.  
 
5.1. Delineato lo svolgimento del processo, i giudici cantonali hanno rilevato che la perizia bidisciplinare del SAM del 1° aprile 2021, ordinata dall'UAI dopo aver acquisito la documentazione dell'assicuratore malattia e infortuni, nonché valutato i certificati dei curanti, aveva posto quale unica diagnosi invalidante quella di "Discopatie plurisegmentali lombari con spondilartrosi da L3 a S1". I periti hanno concluso che, a far tempo dal mese di aprile 2020, nell'ultima attività dell'assicurata come ausiliaria addetta alle pulizie delle camere, della cucina e del servizio al tavolo, vi era una riduzione del rendimento pari ad 1/3 sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di lavoro. In un'attività leggera e rispettosa delle citate limitazioni, la capacità lavorativa era invece completa. Con rapporto dell'8 aprile 2021, la Dr. med. B.________ del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) ha condiviso tali conclusioni. Con complemento peritale dell'11 marzo 2022, a seguito di nuova documentazione medica prodotta dall'assicurata, il Dr. med. C.________ del SAM ha confermato le conclusioni peritali, così come ha fatto la Dr. med. B.________ del SMR con annotazione del 14 marzo 2022. Con complemento del 14 aprile 2022, dopo che l'assicurata si era sottoposta ad un accertamento presso il Centro di accertamento professionale di U.________ nel luglio 2021, il SAM ha ulteriormente confermate le sue conclusioni, seguito dalla Dr. med. B.________ il 19 aprile 2022. Con rapporto finale del 6 maggio 2022, il Servizio Integrazione Professionale dell'UAI (SIP) ha ritenuto che l'assicurata risultava abile al 66 % in attività abituali e al 100 % in attività adeguate nel rispetto dei limiti funzionali espressi in sede medica. A seguito delle osservazioni dell'assicurata al progetto di rifiuto della domanda di prestazioni del 25 agosto 2022 e della nuova documentazione medica allegata (i rapporti degli specialisti della Clinica D.________ del 12 settembre 2022 del Dr. med. E.________, del 13 settembre 2022 della Dr. med. F.________ e del 26 luglio 2022 dei Dr. med. G.________ e Dr. med. H.________ e la certificazione di inabilità completa del medico curante Dr. med. I.________), il SAM, con complementi del 6 ottobre e del 28 novembre 2022, acquisita una nuova presa di posizione della Dr. med. F.________, si è nuovamente riconfermato nelle conclusioni peritali, seguito dalla Dr. med. B.________ mediante una dettagliata annotazione dell'1/7 dicembre 2022.  
 
5.2. I giudici ticinesi hanno quindi valutato che le conclusioni della perizia bidisciplinare del 1° aprile 2021 (confermate dai successivi complementi peritali) potevano essere condivise. Nel rispetto dei criteri giurisprudenziali, la perizia si era espressa in maniera dettagliata e approfondita su tutte le patologie lamentate, aveva esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a disposizione ed aveva valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate. Dalla valutazione psichiatrica della ricorrente non emergevano elementi per diagnosticare un disturbo somatoforme, e la sindrome da disadattamento non ne limitava la capacità lavorativa. Dal punto di vista reumatologico, oltre alla menzionata diagnosi di discopatie, è stato rilevato che i disturbi e i deficit funzionali non erano in gran parte spiegabili con le alterazioni strutturali allora note, con una "chiara discrepanza fra il fabbisogno analgesico quotidiano, inesistente e la persistenza di dolori riferiti di intensità estrema, invalidanti, sull'arco delle 24 ore". La Corte cantonale ha al contempo rilevato l'assenza di certificazioni che potessero suggerire una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento. Le conclusioni del SAM non erano smentite da censure motivate o da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o in grado di comprovare una diversa valenza delle patologie diagnosticate; le certificazioni prodotte si limitavano essenzialmente a descrivere ulteriori esami concernenti affezioni alla salute già ampiamente approfondite dai periti. Il SMR aveva inoltre preso posizione sulla documentazione prodotta dalla ricorrente successivamente alla decisione del 17 gennaio 2023 (in particolare, lo scritto del 10 gennaio 2023 del Dr. med. I.________ e il rapporto del 31 gennaio 2023 del Dr. med. J.________), rilevando che anche dalla stessa emergeva il carattere soggettivo dei disturbi, già inquadrati nella nota "sindrome algica generalizzata aspecifica" della perizia bidisciplinare dell'aprile 2021. Neppure le certificazioni addotte in sede ricorsuale (il referto del 20 ottobre 2022 del Dr. med. J.________, il referto del 17 marzo 2023 della Dr. med. F.________ e i certificati del 10 gennaio, del 3 febbraio e del 1° marzo 2023 del Dr. med. I.________) non avevano apportato nuovi elementi oggettivi.  
 
5.3. Alla luce di queste risultanze, il Tribunale cantonale ha ritenuto che i referti medici agli atti contenevano elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno della ricorrente, senza che si rendesse necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Considerato come quest'ultima non avesse apportato indizi concreti atti a minare l'affidabilità della perizia fatta eseguire dall'amministrazione, i primi giudici hanno rifiutato la sua richiesta di essere sottoposta ad un nuovo accertamento medico. Procedendo quindi con l'analisi dell'aspetto economico, rimasto sostanzialmente incontestato, la Corte ticinese ha tutelato il raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione risultante in un grado d'invalidità del 9 %, insufficiente per fondare il diritto a una rendita.  
 
6.  
In entrata al suo ricorso, la ricorrente rinvia "al dettagliato resoconto riportato con ricorso 16 febbraio 2023", compresi i "molteplici referti medici" prodotti con lo stesso atto. Tale modo di procedere, come visto, è inammissibile (consid. 2.1 supra), sicché nella risoluzione della vertenza verrà considerato soltanto quanto sollevato e motivato in questa sede.  
 
6.1. La ricorrente sostiene che tutti i medici da lei consultati sarebbero concordi nel riconoscere l'impossibilità di un recupero della sua condizione di salute, rilevando un inesorabile peggioramento. Gli elementi probatori già prodotti nel corso della procedura confermerebbero "senza ombra di dubbio la totale impossibilità di quest'ultima ad esercitare una qualsivoglia attività lavorativa". In difesa di questa premessa, la ricorrente cita degli estratti dei rapporti medici del Dr. med. K.________ del 6 agosto 2018, del Dr. med. L.________ del 28 ottobre 2021, del Dr. med G.________ e del Dr. med. H.________ del 26 luglio 2022, del Dr. med. E.________ del 12 settembre 2022, della Dr. med. F.________ del 13 e del 19 settembre 2022, nonché del 17 marzo 2023, del Dr. med. J.________ del 20 ottobre 2022 e del 31 gennaio 2023. I certificati medici del Dr. med I.________ farebbero inoltre stato di una chiara diagnosi di totale inabilità lavorativa dal 13 gennaio 2017 a oggi, come riassunto nel suo certificato del 10 gennaio 2023. Queste risultanze apporterebbero elementi oggettivamente e significativamente contrari al referto del SAM, confermato "acriticamente" dai giudici cantonali senza chinarsi adeguatamente sulla complessa e molteplice documentazione riportata dalla ricorrente (rinviando a "doc, segnatamente doc. E, doc. F, doc. H, doc. O, doc. P, doc. 192; richiamo doc., informazioni scritte, testi, audizione delle parti"). Le conclusioni della Corte ticinese sarebbero "semplicistiche e inconciliabili" e costitutive di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti.  
La ricorrente lamenta inoltre una violazione del diritto di essere sentito poiché, nonostante i cambiamenti del suo stato di salute successivi alla perizia del SAM del 2021, il Tribunale cantonale avrebbe rifiutato di ordinare l'esperimento di una perizia pluridisciplinare. Infine, nell'ultima pagina della memoria ricorsuale, in cui cita le prove addotte, la ricorrente chiede "una perizia specialistica atta ad accertare l'insorgenza dei disturbi patiti dalla qui ricorrente", oltre alla sua "audizione formale". 
 
6.2. Le censure non possono che essere respinte.  
 
6.2.1. L'argomentazione della ricorrente si esaurisce in mere ed inefficaci affermazioni, omettendo di effettuare il necessario confronto con l'analisi della Corte cantonale che, contrariamente a quanto preteso nel ricorso, ha discusso in modo dettagliato e approfondito - sull'arco di 26 pagine - la documentazione medica agli atti. Essa ha ripercorso sia la perizia bidisciplinare del SAM, sia i referti medici prodotti in più occasioni dalla ricorrente, includendo nella sua valutazione i ripetuti complementi peritali susseguenti. I giudici ticinesi hanno preso posizione sull'insieme delle censure sollevate spiegando in maniera chiara e convincente le ragioni a fondamento delle proprie conclusioni. La ricorrente, patrocinata dai suoi avvocati, pretende tuttalpiù che il risultato debba essere diametralmente opposto, senza però fare prova della necessaria diligenza e indicare quali elementi dell'operato della Corte ticinese sarebbero in aperto contrasto con gli atti di causa, o in che modo essa ne avrebbe interpretato in modo manifestamente inesatto il senso e la portata. Incombe infatti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera limitata, ovvero se accertati arbitrariamente (v. consid. 2.2 supra; DTF 132 V 393 consid. 3.2). Va da sé che la scarna ripetizione del proprio punto di vista, in aggiunta ad alcuni estratti e richiami di documenti già considerati nel giudizio impugnato (oltre alle ripetute e non meglio motivate offerte di prove quali "informazioni scritte, testi, audizione delle parti, perizia"), è chiaramente insufficiente per dimostrare che il Tribunale cantonale abbia versato nell'arbitrio attribuendo piena forza probante alla perizia bidisciplinare e confermando l'operato dell'amministrazione.  
 
6.2.2. Non è inoltre possibile riconoscere una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente in ragione del rifiuto di procedere a nuovi accertamenti medici. Tale censura, nel caso concreto, si confonde con il merito della vertenza; anche l'apprezzamento (anticipato) sul carattere superfluo di un'ulteriore perizia risulta infatti scevro d'arbitrio (sul tema, cfr. ad es. DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 144 V 361 consid. 6.5).  
Si rileverà che la medesima domanda presentata anche in questa sede, peraltro senza motivazione alcuna, non è ammissibile. La stessa sorte, e per le stesse ragioni, spetta alla richiesta di essere sentita formalmente (DTF 147 I 478 consid. 2.4.2). Appare nondimeno necessario ricordare alla ricorrente, patrocinata dai suoi avvocati, che il Tribunale federale non è un giudice di fatto, bensì di diritto. Esso fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Di fronte ad un eventuale necessità di completare l'amministrazione delle prove, il Tribunale federale rinvia di principio la causa all'autorità inferiore o a quella che ha deciso in prima istanza secondo l'art. 107 cpv. 2 LTF (DTF 146 I 185 consid. 7.2; 133 IV 293 consid. 3.4.2; 123 II 49 consid. 6b; sentenza 8C_470/2023 del 19 marzo 2023 consid. 6; cfr. Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 65 ad art. 105 LTF e n. 22 seg. ad art. 107). 
 
6.2.3. La sentenza avversata resiste così alle critiche senza che occorra soffermarsi sugli aspetti economici, rimasti incontestati anche in questa sede.  
 
7.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può invece essere accolta, vista la situazione finanziaria della ricorrente e dato che le conclusioni del ricorso non sembravano prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), sono pertanto sopportate provvisoriamente dalla Cassa del Tribunale federale. I patrocinatori della ricorrente hanno diritto ad un'indennità adeguata all'ampiezza del ricorso. La ricorrente è avvertita sin d'ora che, se in seguito è in grado di farlo, è tenuta a risarcire la Cassa del Tribunale federale delle spese giudiziarie e dell'onorario del suo patrocinatore (art. 64 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Alla ricorrente viene concessa l'assistenza giudiziaria e gli avv. Matteo Genovini e Maricia Dazzi vengono designati quali patrocinatori. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore della ricorrente un'indennità di fr. 2'800.-. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 23 aprile 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi