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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_295/2022  
 
 
Sentenza del 2 giugno 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Escher, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, via Pollini 29, 6850 Mendrisio, 
 
1. B anca B.________, 
2. C.________, 
3. D.________. 
 
Oggetto 
condizioni d'asta, verbale d'incanto, aggiudicazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 marzo 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.40). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La banca B.________ ha escusso A.________ in realizzazione dei pegni gravanti le particelle n. 535, 1125 e 1476 e le unità di proprietà per piani n. 9786 e 9787 della particella n. 1056 RFD di X.________, per l'incasso di fr. 704'100.-- oltre accessori. In data 19 novembre 2021 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha depositato le condizioni d'asta relative ai fondi da realizzare (che prevedevano un piede d'asta di fr. 110'000.--). In data 10 marzo 2022 l'UE ha aggiudicato i fondi al secondo turno a C.________ per 2/3 e a D.________ per 1/3 per complessivi fr. 728'000.--. 
 
B.  
Con sentenza 30 marzo 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso 21 marzo 2022 con il quale A.________ ha chiesto di annullare l'asta, l'aggiudicazione e le condizioni d'asta e di ordinare all'UE di indire una nuova asta, previo allestimento di nuove condizioni con un piede d'asta almeno equivalente al valore venale dei fondi stabilito in una perizia 10 marzo 2020. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 20 aprile 2022 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso nel caso in cui non fosse già conferito per legge - di annullarla e di rinviare la causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio. In via subordinata, egli ha chiesto di annullare l'asta, l'aggiudicazione e le condizioni d'incanto e di ordinare "una nuova asta che preveda un prezzo d'aggiudicazione minimo almeno equivalente al valore venale di cui alla perizia 10 marzo 2020". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a e 46 cpv. 1 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o abbia tratto dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3).  
 
2.  
 
2.1. Per quanto concerne la contestazione delle condizioni d'asta, l'autorità di vigilanza ha osservato che il ricorso era manifestamente tardivo, dato che esse erano già state depositate, unitamente all'elenco oneri, in data 19 novembre 2021. La Corte cantonale ha poi aggiunto che tale contestazione era comunque infondata, dato che le condizioni d'incanto devono indicare, quale prezzo minimo d'aggiudicazione (piede d'asta), l'importo totale dei crediti garantiti da pegno iscritti nell'elenco oneri poziori a quelli del creditore procedente e non il valore di stima dei fondi.  
 
2.2. Il ricorrente ritiene che nel confermare un prezzo minimo d'aggiudicazione sproporzionatamente basso, al di sotto del valore di stima, l'autorità di vigilanza avrebbe violato gli art. 125 cpv. 1 seconda frase e 134 cpv. 1 LEF, gli art. 5 cpv. 2 e 3, 9, 26, 29, 30 e 36 Cost. e l'art. 8 Cost./TI. Egli considera poi "irrilevante" l'argomento secondo cui, per quanto riguarda le condizioni d'asta, il suo ricorso all'autorità di vigilanza era tardivo, "poiché non sono state le condizioni d'incanto, in sé, ad aver determinato le violazioni summenzionate [...], bensì proprio il modo in cui è stata condotta la vendita ai pubblici incanti e la relativa aggiudicazione (impugnata per tempo) ".  
 
2.3. Quando, come in concreto, la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su due motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con entrambe in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena di inammissibilità del ricorso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte e due le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).  
Nel caso concreto, la critica rivolta contro l'argomento di tardività della contestazione delle condizioni d'asta risulta temeraria. Come rettamente stabilito dall'autorità di vigilanza, il prezzo minimo d'aggiudicazione andava censurato impugnando l'atto con cui l'UE ha stabilito tale prezzo, ossia le condizioni d'incanto. Il ricorrente non può "prorogare" il termine dell'art. 17 cpv. 2 LEF sulla scorta del fatto che le autorità esecutive si sono fondate, nelle operazioni seguenti, su tali condizioni d'incanto (cresciute in giudicato). 
Dato che l'argomento principale (di tardività della contestazione) sviluppato dall'autorità di vigilanza resiste alla critica ricorsuale, non occorre esaminare anche le censure volte contro l'argomento sussidiario (di infondatezza della contestazione) contenuto nel contestato giudizio. 
 
3.  
 
3.1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione dei fondi a C.________ e D.________, il Tribunale d'appello ha respinto la critica secondo cui quest'ultima non avrebbe effettuato alcuna offerta: l'autorità di vigilanza ha infatti accertato che, a prescindere dall'intestazione diversa delle pagine 1 ("verbale d'incanto") e 2 ("verbale d'aggiudicazione"), il verbale d'incanto è in realtà uno solo e che la sola menzione di C.________ quale offerente alla pagina 1 è una svista manifesta, l'UE avendo chiaramente indicato, alla pagina 2, che "il miglior offerente e quindi aggiudicatario risulta essere" C.________ per 2/3 e D.________ per 1/3. L'autorità di vigilanza ha poi aggiunto che D.________ era comunque presente all'asta, per cui non si può ritenere che C.________ avrebbe inammissibilmente fatto un'offerta per conto di una persona non designata (v. art. 58 cpv. 3 RFF) né sussiste il rischio che ella possa impugnare l'asta contestando di essere stata rappresentata da lui. Per la Corte cantonale, insomma, l'aggiudicazione è valida.  
 
3.2. Il ricorrente lamenta un accertamento arbitrario dei fatti: a suo dire, sarebbe manifesto che "i verbali siano incompleti e contraddittori" e che da tali verbali (o dagli altri atti) non risulti che D.________ abbia fatto un'offerta e tantomeno che l'offerta di C.________ sia stata fatta anche in rappresentanza di lei. L'insorgente ritiene che la decisione impugnata violerebbe così il diritto federale (v. art. 125 cpv. 2 seconda frase e 134 cpv. 1 LEF), sarebbe contraria al principio secondo cui "solo chi concorre realmente, facendo offerte, può vedersi aggiudicato il bene" e favorirebbe "la proliferazione di accordi sottobanco destinati a tenere basso il prezzo di aggiudicazione".  
 
3.3. Attraverso la sua argomentazione, il ricorrente si limita tuttavia a opporre la propria versione dei fatti relativi all'incanto a quella della Corte cantonale e non si confronta a sufficienza con la suesposta motivazione dell'autorità di vigilanza. L'argomentazione ricorsuale, in altre parole, non è idonea a dimostrare una violazione dell'art. 9 Cost. (v. supra consid. 1.3). La censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti (e di conseguente violazione del diritto federale) è insufficientemente motivata e quindi inammissibile.  
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Con l'evasione del gravame, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 2 giugno 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera : Antonini