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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
{T 0/2}  
9C_32/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 febbraio 2016  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
 Mutuel Assicurazione Malattia SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 novembre 2015. 
 
 
Visto:  
il giudizio del 16 novembre 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame di A.________, nel senso di riconoscerlo debitore di Mutuel Assicurazione Malattia SA dell'importo di fr. 5'166.40 per premi LAMal da novembre 2012 a dicembre 2013, oltre interessi al 5% e spese di fr. 590.-, 
il ricorso del 12 gennaio 2016 (timbro postale) di  A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale, 
 
 
considerando:  
che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, 
che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF), 
che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 23 novembre 2015,  
che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 24 novembre 2015 ed è scaduto l'8 gennaio 2016, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), 
che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 12 gennaio 2016, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 11 febbraio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi