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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_718/2023  
 
 
Sentenza del 10 aprile 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Michele Campini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2013-2019, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 12 ottobre 2023 (80.2023.13 - 80.2023.14). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decisioni del 29 dicembre 2017, l'autorità di tassazione competente ha notificato a A.________, presso l'allora domicilio di U.________, le tassazioni 2013-2014. Il 29 settembre 2021, essa ha notificato al contribuente, presso il domicilio di V.________, le tassazioni 2015-2019, allestite d'ufficio a causa della mancata presentazione delle dichiarazioni d'imposta per quegli anni.  
Le decisioni di tassazione del 29 dicembre 2017 (periodi 2013-2014) non sono state contestate. Con reclamo del 24 novembre 2021, il contribuente ha invece contestato le decisioni di tassazione d'ufficio del 29 settembre 2021, ma solo per quanto riguarda i periodi fiscali 2015-2017, dichiarando di accettare "come corrispondenti a quelle decise da codesto Ufficio" le tassazioni 2018-2019. 
 
A.b. Il 29 novembre 2021, l'autorità fiscale ha scritto al contribuente, rilevando: da un lato, la tardività del reclamo del 24 novembre 2021; d'altro lato, la mancanza di prove in merito alla manifesta infondatezza delle tassazioni d'ufficio. Nel contempo, gli ha assegnato un termine per esporre le ragioni del ritardo e per produrre delle dichiarazioni d'imposta che fossero debitamente compilate.  
Con lettera del 17 dicembre 2021, A.________ ha ammesso di non avere rispettato il termine di 30 giorni per reclamare contro le tassazioni 2015-2017, indicando che questo lasso di tempo sarebbe trascorso a causa delle difficoltà di raggiungere il tassatore e dell'invio del reclamo in forma elettronica invece che per posta. In quell'occasione ha ribadito di accettare le decisioni di tassazione 2018-2019. 
 
A.c. Con decisione del 18 gennaio 2022, che non è stata impugnata, l'autorità ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le tassazioni 2015-2017, perché era stato presentato in ritardo senza fornire validi motivi per la restituzione dei termini.  
 
B.  
 
B.a. Iniziata la procedura esecutiva per l'incasso delle imposte dovute, il 30 novembre 2022 il contribuente ha formulato un nuovo reclamo che riguardava: da un lato, tutte le tassazioni d'ufficio emesse nei suoi confronti, comprese quelle per i periodi 2018-2019, in relazione alle quali aveva in precedenza indicato di non reclamare; d'altro lato, le tassazioni per i periodi 2013-2014, anch'esse mai impugnate fin lì. In quel contesto, egli ha chiesto la restituzione dei termini per reclamare e l'annullamento di tutte le decisioni di tassazione.  
 
B.b. Con decisioni del 14 dicembre 2022, l'autorità fiscale ticinese ha respinto il nuovo reclamo "in quanto irricevibile", rilevando che esso era tardivo e che il ritardo non era imputabile a un impedimento previsto dalla legge, cioè a servizio militare o civile, malattia, assenza obbligata e imprevedibile dal Cantone/dalla Svizzera o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.  
 
B.c. Il 12 gennaio 2023, A.________ ha ricorso davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza del 12 ottobre 2023, quest'ultima ha deciso che:  
(a) nella misura in cui concerneva i periodi fiscali 2013-2014, il ricorso andava respinto, perché la decisione di inammissibilità (tardività) del reclamo del 30 novembre 2022 era corretta (decisioni di tassazione risalenti al 29 dicembre 2017, mai impugnate sin lì; assenza di motivi di restituzione dei termini per reclamare); 
(b) nella misura in cui concerneva i periodi fiscali 2015-2019, la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 andava annullata perché, in luogo di pronunciarsi su un secondo reclamo, l'autorità fiscale avrebbe dovuto trasmetterlo all'istanza superiore, quale ricorso contro la prima decisione su reclamo del 18 gennaio 2022; 
(c) il reclamo del 30 novembre 2022 contro le tassazioni 2015-2019, considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022, era irricevibile, siccome tardivo, e non vi erano motivi di restituzione dei termini per ricorrere. 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 14 novembre 2023, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della stessa e il rinvio dell'incarto all'istanza precedente. Contesta, tra l'altro, sia la tardività dei suoi gravami sia il diniego di motivi di restituzione dei termini. 
Le autorità ticinesi hanno rinunciato a prendere posizione, mentre l'amministrazione federale delle contribuzioni ha rilevato che nell'impugnativa ci si limita "a sollevare delle vaghe violazioni" e domandato che, nella misura in cui fosse ammissibile, il ricorso sia respinto. In replica, l'insorgente ha confermato la sua posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Visto l'esito del litigio, la questione dell'ammissibilità delle conclusioni ricorsuali, esclusivamente di natura cassatoria e di rinvio per tutti i periodi fiscali in discussione, non dev'essere approfondita.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni manifeste, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali, va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli d'ufficio se sono manifestamente inesatti o risultano da una lesione del diritto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2).  
 
1.3. Il gravame rispetta i requisiti citati solo in parte. Nella misura in cui li disattende, come in relazione ai tanti riferimenti alla Costituzione federale, alla CEDU e ad altri non meglio precisati "trattati internazionali", che non sono accompagnati da una motivazione precisa, esso sfugge a un esame di questa Corte (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 1.3). Lo stesso vale per quegli aspetti che esulano dall'oggetto del litigio, circoscritto alla constatazione che il reclamo contro le tassazioni 2013-2014 e il reclamo del 30 novembre 2022 contro le tassazioni 2015-2019, considerato quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022, erano tardivi e che non ci sono motivi per ammettere una restituzione dei termini (giudizio impugnato, consid. 1.2).  
 
1.4. Dato che l'insorgente non li mette validamente in discussione - con un'argomentazione che ne dimostri un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
I. Imposta federale diretta  
 
2.  
 
2.1. In relazione ai periodi fiscali 2013-2014, la Corte cantonale ha confermato la decisione del 14 dicembre 2022 dell'autorità fiscale, con la quale il reclamo del 30 novembre 2022 contro le decisioni di tassazione del 29 dicembre 2017 è stato dichiarato tardivo.  
Richiamati gli art. 132 e 133 LIFD, essa ha osservato che le decisioni di tassazione 2013-2014 risalivano al 29 dicembre 2017 mentre il reclamo era del 30 novembre 2022 e che l'intempestività dello stesso era manifesta. Preso atto delle obiezioni sollevate in merito a una valida notifica delle tassazioni all'indirizzo di U.________ - che, secondo il ricorrente, sarebbe stato solo un domicilio "formale" - ha quindi aggiunto, con un'argomentazione che va considerata come alternativa e indipendente, che la procedura d'incasso è stata avviata all'inizio del 2018, che il 28 febbraio 2022 il contribuente è stato diffidato e che la notifica dei precetti esecutivi risale al 6 agosto successivo, di modo che un'attesa fino al 30 novembre 2022 per formulare un reclamo non poteva comunque giustificarsi (giudizio impugnato, consid. 2.5). 
 
2.2. Contro una decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 133 cpv. 1 LIFD); l'autorità entra nel merito di opposizioni tardive solo se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni da quando gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).  
 
2.3. Contestando la tardività del reclamo, in assenza di una valida prova di notifica delle decisioni di tassazione 2013-2014 a U.________, il ricorrente rileva "il punto 2.5, a contrariis, conferma quanto sopra, infatti con la certezza delle notifiche dei precetti esecutivi, il contribuente si è subito attivato, opponendosi, nei termini e quant'altro, essendo, appunto, stato messo in condizione di esercitare il diritto di difesa, tanto è vero che anche le cd "diffide" citate non recano alcuna data certa di ricevimento".  
Con tale osservazione, egli non dimostra tuttavia nessuna violazione del diritto federale, da parte dell'istanza inferiore. In effetti, se anche non avesse ricevuto le tassazioni a U.________, ciò che può restare aperto, la situazione avrebbe imposto all'insorgente di ottenerne copia durante la procedura d'incasso e di impugnarle senza indugio, ciò che non è stato fatto, perché il reclamo risale al 30 novembre 2022, quindi a diversi anni dall'inizio della procedura d'incasso (2018) e a più di tre mesi dal recapito dei precetti esecutivi (6 agosto 2022), come risulta accertato nel giudizio impugnato, in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Già in base a questo secondo argomento, la tardività del reclamo contro le decisioni di tassazione 2013-2014 va pertanto confermata, come deciso anche dalla Corte cantonale. 
 
3.  
 
3.1. In relazione ai periodi 2015-2019, la Camera di diritto tributario ha annullato la decisione su reclamo del 14 dicembre 2022 e, esaminato il reclamo del 30 novembre 2022 quale ricorso contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022, ha concluso che era irricevibile.  
Al riguardo, ha constatato che la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022 è stata notificata per posta A Plus e che essa conteneva l'indicazione della sua impugnabilità entro 30 giorni dall'intimazione con ricorso alla Camera di diritto tributario, di modo che il rimedio interposto il 30 novembre 2022 era tardivo (giudizio impugnato, consid. 2.4). 
 
3.2. Il contribuente può impugnare con ricorso la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente (art. 140 cpv. 1 LIFD). L'art. 133 LIFD, che regola tra l'altro i casi di restituzione dei termini, è applicabile per analogia (art. 140 cpv. 4 LIFD).  
 
3.3. Contestando la tardività del ricorso, l'insorgente si lamenta del fatto che si dia per certo "ciò che non può essere certo, cioè la notifica per posta plus" aggiungendo che "atti che inficiano sulla vita personale dei cittadini e sottoposti a rimedi giuridici, quindi con termini perentori, debbano essere notificati, almeno con raccomandata, con controfirma certa e riconoscibile".  
Sennonché, tale argomentazione non considera che, per giurisprudenza costante, gli invii per posta A Plus sono permessi anche in ambito fiscale (sentenze 9C_681/2022 del 25 gennaio 2023; 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019 consid. 4.1) e che davanti a un simile invio una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ammessa soltanto se, in base a tutte le circostanze, risulta plausibile (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1; sentenza 2C_170/2022 del 21 dicembre 2022 consid. 5.2; 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid. 4.2). Proprio simili circostanze non sono qui però date, perché il giudizio della Corte cantonale non contiene nessuna indicazione in tal senso e il ricorrente non fa nemmeno valere - dimostrando l'arbitrio - che l'istanza precedente avrebbe svolto al riguardo degli accertamenti manifestamente inesatti, omettendo di considerare elementi di fatto decisivi (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 1.4). Di conseguenza, dev'essere confermata anche la tardività del ricorso del 30 novembre 2022 contro la decisione su reclamo del 18 gennaio precedente. 
 
4.  
 
4.1. Oltre che del riconoscimento della tardività dei rimedi interposti, l'insorgente si lamenta della mancata restituzione dei termini giusta l'art. 133 cpv. 3 LTF (in relazione, per quanto riguarda il ricorso alla Camera di diritto tributario, con l'art. 140 cpv. 4 LIFD).  
Pure in questo contesto, il giudizio impugnato è tuttavia corretto e dev'essere condiviso, rinviando alle pertinenti motivazioni addotte dall'istanza inferiore (giudizio impugnato, consid. 3). 
 
4.2. Nel caso in esame, non è data nessuna delle specifiche fattispecie indicate nell'art. 133 cpv. 3 LIFD (servizio militare o civile, malattia, assenza dal Paese). In particolare, il ricorrente non ha mai informato l'autorità fiscale di sue assenze prolungate all'estero e anche il fatto che possegga una carta d'identità maltese non dimostra nulla.  
Nel contempo, in base agli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) non sussistono "altri motivi rilevanti", il cui riconoscimento è per altro subordinato alla prova dell'assenza di colpa, che qui non è data (sentenze 2C_183/2022 del 31 maggio 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020 del 25 maggio 2020 consid. 4.1). In effetti, simili motivi non possono essere ammessi né attraverso il generico rinvio al fatto che, per ragioni economiche legate all'impossibilità di pagare un canone di locazione, il domicilio di U.________ sarebbe stato soltanto formale, né attraverso l'altrettanto generico riferimento alla gravidanza della moglie del contribuente, che come tali sono stati a ragione scartati (giudizio impugnato, consid. 3.5). Per quanto riguarda l'argomentazione relativa al domicilio di U.________ va aggiunto che essa non è decisiva, siccome la tardività del gravame è stata confermata indipendentemente dall'originaria notificazione al contribuente (precedente consid. 2.3, con riferimento alla procedura d'incasso e all'invio dei precetti esecutivi). 
 
II. Imposte cantonali  
 
5.  
 
5.1. L'art. 132 cpv. 1 LIFD e l'art. 133 cpv. 1, 3 LIFD hanno i loro corrispettivi nell'art. 206 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100) e nell'art. 192 cpv. 2, 5 LT/TI. L'art. 140 cpv. 1 LIFD ha il suo corrispettivo nell'art. 227 cpv. 1 LT/TI (al riguardo, cfr. anche gli art. 48 e 50 LAID).  
 
5.2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso - nel quale vengono formulate critiche valide sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare distinzioni - è quindi infondato anche in relazione alle imposte cantonali.  
 
III. Spese e ripetibili  
 
6.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta che per quanto attiene alle imposte cantonali. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 10 aprile 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli