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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_76/2023  
 
 
Sentenza del 2 giugno 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliera Berger Götz. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinata dall'avv. Simone Beraldi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per lavoro ridotto), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 dicembre 2022 (38.2022.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. La A.________ (in seguito: A.________) è un'associazione ai sensi del Codice civile (art. 60 e segg. CC), con sede a B.________, che è affiliata all'Associazione Svizzera di Calcio (ASF), nel contesto della quale fa parte della Lega Amatori (LA). Il suo scopo è quello di gestire l'attività calcistica nella regione di sua competenza e di promuovere, tramite la pratica del gioco del calcio, lo sviluppo fisico e morale della popolazione. Nell'ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi organizzativi e finanziari a sua disposizione, la A.________ tutela inoltre gli interessi dei suoi membri attivi, nel campo specifico dell'attività calcistica.  
 
A.b. In data 11 marzo 2020, la A.________ ha presentato un preannuncio di lavoro ridotto riguardante sei dipendenti (impiegati a durata indeterminata), poi esteso a otto dipendenti, indicando quale motivo la pandemia di coronavirus, la quale impediva all'associazione il regolare svolgimento delle attività calcistiche (competizioni e allenamenti) e, di riflesso, anche l'occupazione a tempo pieno dei propri dipendenti. Il 24 marzo 2020 la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha sollevato parziale opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato ammesso per il periodo dal 15 marzo 2020 al 10 giugno 2020. Il 4 maggio 2020 l'amministrazione ha emesso una nuova decisione che ha annullato e sostituito la precedente, estendendo il diritto all'indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo 2020 all'11 settembre 2020.  
 
A.c. Il 21 dicembre 2020, la Sezione del lavoro ha reso un'ulteriore decisione con la quale ha riconsiderato la propria decisione di concessione delle indennità per lavoro ridotto e ha sollevato opposizione al versamento delle stesse in relazione al periodo dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Il 28 gennaio 2021 la A.________ ha interposto opposizione contro la decisione del 21 dicembre 2020. Con decisione su opposizione del 28 gennaio 2022, l'amministrazione ha confermato la precedente pronuncia del 21 dicembre 2020, evidenziando che la decisione iniziale di concessione delle indennità per lavoro ridotto era manifestamente errata, in quanto, da una parte, i provvedimenti adottati dalle autorità non avevano comportato nel periodo preannunciato delle minori entrate rispetto ai mesi precedenti alla pandemia e, dall'altra, avevano permesso di ottenere delle minori uscite, ovvero dei risparmi. L'amministrazione ha inoltre rilevato dagli atti di causa che le principali fonti di finanziamento della A.________, segnatamente i contributi del Fondo Sport-toto incassati all'inizio dell'anno, erano sufficienti a coprire la massa salariale dei collaboratori in discussione. Per la Sezione del lavoro, i dipendenti non erano quindi esposti ad alcun effettivo rischio immediato di licenziamento.  
 
B.  
Con sentenza del 19 dicembre 2022, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il ricorso della A.________ datato 28 febbraio 2022. 
 
C.  
La A.________, per il tramite del suo avvocato, presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale del 19 dicembre 2022e, implicitamente, il riconoscimento del diritto alle indennità per il lavoro ridotto. 
La Sezione del lavoro postula la reiezione del ricorso, mentre il Tribunale cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate nell'atto del ricorso nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi (DTF 145 V 57 consid. 4.2). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Quest'ultimi possono essere censurati solo se avvenuti in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 145 V 188 consid. 2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Una decisione è arbitraria quando non si fonda su motivi seri e oggettivi o appare priva di senso o di scopo rispettivamente è in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, è gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure urta in modo scioccante il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; sentenza 8C_441/2021 del 24 novembre 2021 consid. 1.4, non pubblicato in: DTF 148 V 114). Una decisione non è arbitraria solo perché appare discutibile o addirittura criticabile; la stessa deve essere manifestamente insostenibile, non solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale del 19 dicembre 2022, che nega il diritto della ricorrente alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020, sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le disposizioni legali e la prassi in materia di indennità per lavoro ridotto, rammentando i presupposti e gli effetti di una riconsiderazione di una decisione formalmente passata in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA). I giudici cantonali hanno inoltre opportunamente precisato che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, il diritto all'indennità per lavoro ridotto è segnatamente riconosciuto ai lavoratori la cui "perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro". La Corte cantonale ha quindi illustrato la condizione della perdita di lavoro computabile nel tenore dell'art. 32 LADI, richiamata la normativa d'urgenza emessa dal Consiglio federale durante la pandemia (Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus [Ordinanza COVID-19] del 28 febbraio 2020 [RU 2020 573]; Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [Ordinanza 2 COVID-19], emessa il 16 marzo 2020 [RU 2020 773] con le successive modificazioni) e le relative direttive amministrative, innanzitutto la Prassi LADI ILR edita dalla SECO, le sue direttive "Disposizioni speciali a causa della pandemia" con diversi aggiornamenti, rilevando tuttavia che queste non sostituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per i giudici delle assicurazioni sociali. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
4.  
Il Tribunale cantonale ha ritenuto che in relazione al periodo dal 12 marzo 2020 al 31 agosto 2020 non erano in concreto dati i requisiti della perdita di lavoro computabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e dell'esistenza, per i dipendenti dell'associazione, di un effettivo e immediato rischio di licenziamento (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI). La Corte cantonale ha anzitutto rilevato che gli esercizi contabili dei periodi 2019/2020 e 2020/2021 - chiusi con un utile di fr. 240.- rispettivamente di fr. 4'156.- - erano sostanzialmente in linea con i conti economici prepandemici. I giudici ticinesi hanno inoltre constatato che i ricavi della A.________ erano suddivisi in ricavi interni - composti principalmente dalla riscossione di multe disciplinari nonché di tasse amministrative, di iscrizione e di partecipazione - e in ricavi esterni, quest'ultimi risultanti dalle sponsorizzazioni e dai contributi finanziari versati dall'Associazione Svizzera di Calcio, dalla Lega Amatori e dal fondo Sport-toto. Posto in particolare che i ricavi esterni dell'associazione - che costituivano nel periodo contabile 2019/2020 il 68% dei ricavi totali - erano aumentati rispetto all'anno precedente e che i contributi dello Sport-toto - corrispondenti a circa il 48% dei ricavi totali - potevano da soli garantire la massa salariale dell'associazione, i giudici ticinesi hanno ritenuto che l'esistenza stessa della ricorrente non fosse effettivamente a rischio. Inoltre, viste le contenute dimensioni dell'organico dei dipendenti, i quali erano chiamati a gestire un movimento organizzativo di vaste proporzioni e le cui mansioni lavorative vanno quindi considerate essenziali per il funzionamento dell'associazione, il Tribunale cantonale ha infine ritenuto poco plausibile un immediato rischio di licenziamento dei dipendenti. Pertanto, ha confermato la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022. 
 
5.  
La ricorrente censura la violazione del diritto federale (art. 31 e 32 LADI) nonché del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). 
 
5.1.  
 
5.1.1. I lavoratori il cui tempo normale di lavoro è ridotto hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto soltanto se, tra le altre condizioni, la perdita di lavoro è computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b LADI). La perdita di lavoro è considerata computabile se è dovuta a motivi economici - suscettibili di mettere a rischio l'esistenza dell'impresa (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b) - ed è inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Trattasi di requisiti che ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede le indennità per lavoro ridotto deve cumulativamente soddisfare (cfr. sentenza 8C_16/2022 del 10 novembre 2022 consid. 6.1.2).  
 
 
5.1.2. La ricorrente rimprovera ai giudici cantonali di non aver considerato che l'esercizio contabile 2019/2020, posto alla base della valutazione finanziaria dell'associazione, fosse influenzato dal fatto che, in un primo momento, le indennità per lavoro ridotto sono state effettivamente concesse dalla Sezione del lavoro e che l'attività dell'associazione ha potuto proseguire soltanto grazie ad esse. A mente della ricorrente, senza l'erogazione delle indennità in parola la sopravvivenza dell'associazione sarebbe stata gravemente compromessa e, di riflesso, si sarebbe dovuto procedere con dei licenziamenti. La Corte cantonale avrebbe quindi violato gli art. 31 e 32 LADI nella misura in cui, non tenendo conto di tale circostanza, ha negato i presupposti cumulativi del rischio per l'esistenza stessa dell'associazione e dell'effettivo rischio di licenziamento dei dipendenti.  
 
5.1.3. Invano la ricorrente censura la violazione del diritto federale. Nel caso concreto, infatti, a prescindere dall'inclusione o meno nei conti annuali delle indennità per lavoro ridotto già percepite nel corso del 2020 - fatto peraltro non sollevato nel corso della procedura cantonale e pertanto inammissibile in questa sede (art. 99 cpv. 1 LTF) -, l'autorità inferiore ha infatti rilevato che il contributo esterno Sport-toto versato ad inizio 2020 per un ammontare di fr. 547'500.- consentiva di coprire ampiamente la massa salariale dell'associazione stabilita a fr. 435'604.-. Del resto, il Tribunale cantonale ha rilevato che nell'esercizio contabile 2019/2020 i ricavi esterni dell'associazione erano aumentati rispetto all'esercizio dell'anno precedente, ciò a fronte di minori costi da ricondurre alle restrizioni dovute alla pandemia che impedivano il consueto svolgimento delle attività sportive. La Corte cantonale poteva pertanto concludere, in conformità con il diritto federale, che nel periodo considerato la ricorrente non fosse effettivamente esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Di riflesso, giacché la situazione economica dell'associazione garantiva il pagamento dei salari del proprio personale, nulla può essere rimproverato ai giudici cantonali per non aver ritenuto adempiuta la condizione del rischio immediato e inevitabile di licenziamento dei dipendenti; ciò tenuto anche conto dell'importanza che la ricorrente riveste nel movimento calcistico sia regionale che nazionale e delle competenze organizzative in capo ai suoi dipendenti. Il Tribunale cantonale ha infatti stabilito che la ricorrente affilia ben 125 società calcistiche ticinesi e del Grigioni italiano più i relativi raggruppamenti allievi, per un totale di circa 15'000 tesserati. D'altronde, lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto non è quello di garantire l'esistenza dell'esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì di evitare dei licenziamenti (Messaggio del 12 agosto 2020 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19, FF 2020 5797 segg., cifra 2.3.8; DTF 147 V 359 consid. 4.6.3; sentenza 8C_16/2022 del 10 novembre 2022 consid. 6.2.1). Ne discende che, su questo punto, le censure si rivelano infondate.  
 
5.2.  
 
5.2.1. A mente della ricorrente, i giudici ticinesi avrebbero inoltre violato il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nella misura in cui non hanno ammesso la violazione del principio dell'uguaglianza giuridica censurata in sede cantonale, benché fossero state versate agli atti delle decisioni emanate da autorità di altri Cantoni che riconoscevano ad analoghe associazioni calcistiche cantonali nonché alla Federazione Svizzera di Football (ASF) il diritto alle indennità per lavoro ridotto in relazione allo stesso periodo di tempo. In particolare, la ricorrente non condivide la tesi del Tribunale cantonale secondo cui non sarebbe stato dimostrato in che misura la situazione delle altre associazioni calcistiche cantonali sarebbe analoga a quella della A.________; l'analogia si evincerebbe, infatti, dagli statuti delle associazioni oggetto delle decisioni in parola che sono liberamente consultabili su internet. Il risultato della sentenza avversata sarebbe pertanto arbitrario in quanto il trattamento subito dalla ricorrente rappresenta una prassi diametralmente opposta rispetto a quella sviluppatasi negli altri Cantoni.  
 
5.2.2. Anche su questo aspetto, le censure sono destinate all'insuccesso. La ricorrente si limita infatti a ridiscutere il peso asseritamente dato ad alcune prove, come se il Tribunale federale fosse un'autorità di appello che può rivedere liberamente i fatti. Nella misura in cui si concentra, in particolare, sull'apprezzamento dei giudici ticinesi rispetto agli atti di causa, segnatamente alle decisioni adottate da altre autorità cantonali nei confronti di associazioni calcistiche, la ricorrente non dimostra la manifesta infondatezza e l'insostenibilità del giudizio avversato, ma semplicemente oppone la sua opinione a quella della Corte cantonale. In questo senso, la pretesa arbitrarietà della decisione avversata non può essere ammessa solo perché in altri Cantoni le autorità competenti avrebbero riconosciuto, per lo stesso periodo di tempo, il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad associazioni calcistiche cantonali poste in una situazione analoga alla ricorrente - aspetto, quest'ultimo, che non è stato comunque comprovato. Invocare genericamente la pretesa adozione di prassi cantonali differenti nell'applicazione del diritto federale non è infatti sufficiente, posto comunque che nel caso concreto la sentenza avversata è conforme al diritto federale e coerente con la situazione di fatto accertata dall'autorità inferiore (consid. 5.1.3 sopra). Peraltro, si rileva che in questa sede la ricorrente omette di censurare, nel rispetto delle esigenze di motivazione accresciute sancite dall'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione del principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.). Le vaghe critiche apparentemente riconducibili a tale garanzia costituzionale sono pertanto inconferenti. Del resto, non è nel concreto conosciuto, e non è stato neppure precisato in corso di procedura, se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile - in particolare a livello finanziario e del personale - a quella delle altre associazioni cantonali. A tale riguardo, giova poi precisare che le allegazioni ricorsuali indicanti gli scopi associativi di alcune associazioni destinatarie delle decisioni cantonali versate agli atti non possono essere considerate poiché presentate soltanto in sede federale, benché la ricorrente avrebbe potuto addurle dinnanzi all'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 123 consid. 4.4.3). Ad ogni buon conto, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.  
 
6.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 2 giugno 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Berger Götz