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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1228/2022  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2023  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
C.________, 
patrocinato dall'avv. Maurizio Pagliuca, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2022 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2022.140+245). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con atto pubblico del 15 maggio 2009 del notaio A.________ è stata costituita la società anonima B.________ SA con sede a X.________. C.________, di professione fiduciario, è comparso dinanzi al notaio quale socio fondatore e promotore della società ed ha dichiarato di avere assunto e sottoscritto tutte le azioni della B.________ SA, per una somma di fr. 100'000.--, pari all'intero capitale azionario. L'atto pubblico attesta inoltre che il capitale azionario è stato liberato in contanti mediante il deposito di fr. 100'000.-- a disposizione della società presso l'istituto bancario di fiducia del fondatore. 
Successivamente, il 18 maggio 2009, il notaio ha redatto un secondo atto pubblico con il quale C.________, agente in nome e per conto della B.________ SA, e D.________, che ha comunicato di agire in qualità di unico socio della E.________ srl con sede a Y.________, hanno concluso un contratto di cessione di quote sociali e conseguente cessione immobiliare riferito alle quote sociali e agli immobili di proprietà della E.________ srl. 
 
B.  
 
B.a. Con sentenza del 21 dicembre 2018 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha in particolare dichiarato C.________ autore colpevole di istigazione in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), per avere, nel periodo tra aprile e maggio 2009, in correità con D.________, al fine di permettere a quest'ultimo di fare acquisire da parte di una società anonima svizzera i valori patrimoniali immobiliari della E.________ srl ed evitare di immettere il capitale liquido di fr. 100'000.--, determinato il notaio A.________ ad attestare contrariamente al vero, nell'atto pubblico del 15 maggio 2009 relativo alla costituzione della B.________ SA, che le 100 azioni costituenti la totalità del capitale azionario della società erano state interamente liberate in denaro contante e che la rispettiva somma di fr. 100'000.-- era depositata ad esclusiva disposizione della società, quando in realtà tale importo è stato da lui messo a disposizione soltanto temporaneamente.  
C.________ è inoltre stato dichiarato autore colpevole di falsità in documenti con riferimento al contenuto di un formulario A concernente una relazione bancaria intestata a B.________ SA e di infrazione grave alle norme della circolazione, per un eccesso di velocità commesso in territorio di Z.________. La condanna per quest'ultimo reato non è stata oggetto di contestazione ed è passata in giudicato. 
L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
B.b. Nella stessa sentenza, la Corte delle assise correzionali di Lugano ha parimenti ritenuto il notaio A.________ autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per gli atti analogamente addebitati ad C.________ quale compartecipe. Il giudizio di condanna del notaio è stato confermato dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) prima e dal Tribunale federale poi (cfr. sentenza 6B_1217/2021 del 3 maggio 2022).  
 
C.  
Con sentenza del 16 settembre 2021, la CARP ha per contro accolto un appello di C.________ contro il giudizio della prima istanza. Ha segnatamente pronunciato, in applicazione del principio "ne bis in idem", l'abbandono del procedimento penale nei confronti dell'imputato per i fatti concernenti l'atto pubblico del 15 maggio 2009 relativo alla costituzione della B.________ SA. La Corte cantonale lo ha inoltre prosciolto dall'accusa di falsità in documenti. Rilevato ch'egli rispondeva quindi unicamente del reato di infrazione grave alle norme della circolazione, la CARP lo ha condannato alla pena pecuniaria di 200 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 26'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
D.  
Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del 16 settembre 2021 della CARP, nella misura in cui disponeva l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________ per i fatti relativi all'atto pubblico del 15 maggio 2009, con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Con sentenza 6B_1220/2021 del 3 maggio 2022, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, negando che il procedimento penale contro l'imputato potesse essere abbandonato in virtù del principio "ne bis in idem". Ha quindi annullato i dispositivi relativi all'abbandono e ha rinviato la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. 
 
E.  
Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 31 agosto 2022 la CARP ha dichiarato C.________ autore colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Gli ha rimproverato di avere aiutato il notaio A.________ ad attestare, contrariamente al vero, nel suo rogito del 15 maggio 2009 relativo alla costituzione della società B.________ SA, che la somma di fr. 100'000.-- derivante dal pagamento (liberazione) delle 100 azioni costituenti la totalità del capitale azionario della società (importo messo a disposizione da C.________) era depositata ad esclusiva disposizione della società, mentre in realtà tale somma era stata da lui messa a disposizione solo temporaneamente. 
Ricordato che l'imputato era stato ritenuto colpevole anche di infrazione grave alle norme della circolazione, la CARP l'ha condannato alla pena pecuniaria di 230 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, per complessivi fr. 29'900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
 
F.  
C.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 12 ottobre 2022 al Tribunale federale, postulando in via principale di annullarla e di proscioglierlo dall'imputazione di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Chiede di essere condannato, per la sola infrazione grave alle norme della circolazione, ad una pena pecuniaria non superiore a 150 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna. Postula inoltre che tutte le spese procedurali della sede cantonale siano poste a carico dello Stato e che gli sia versato un importo complessivo di fr. 71'571.41, oltre interessi, a titolo di indennità giusta l'art. 429 CPP. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti, la violazione del diritto federale, la violazione del diritto di essere sentito e la violazione del divieto dell'arbitrio. 
 
G.  
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
Con decreto del 13 ottobre 2022 del Giudice presidente è stata respinta la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito. Rimprovera alla Corte cantonale di non essersi confrontata con la contestazione da lui sollevata relativa alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP). Sostiene di avere puntualmente contestato, nel procedimento di appello, l'esistenza di una sua intenzione (anche soltanto nella forma del dolo eventuale) alla stesura di un atto notarile inveritiero, adducendo che, per lui, il contenuto dell'atto pubblico del 15 maggio 2009 sarebbe stato corretto visto che gli era stato prospettato dal notaio.  
 
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende l'obbligo per il giudice di motivare le sue decisioni (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; sentenza 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.2). Questa garanzia esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii).  
 
2.3. La Corte cantonale ha esposto le circostanze conosciute dal ricorrente riguardo all'atto notarile incriminato. Ha in particolare rilevato ch'era per lui chiaro, al momento della costituzione della B.________ SA, ch'egli avrebbe ripreso dopo qualche giorno l'intero importo di fr. 100'000.-- messo a disposizione per costituire la società. I giudici cantonali hanno inoltre indicato le ragioni per cui la tesi difensiva, secondo cui egli aveva fatto affidamento sulla plausibilità dell'operazione prospettatagli dal notaio, non poteva essere seguita (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 seg.). Il ricorrente sostiene che la conclusione della CARP, che ha ritenuto intenzionale il suo comportamento, è succinta (cfr. sentenza impugnata, consid. 10). Tuttavia, essa si fonda su una valutazione completa delle circostanze fattuali, illustrate nel giudizio impugnato nei considerandi precedenti tale conclusione. Negli stessi, la Corte cantonale ha puntualmente esposto le ragioni per cui ha ritenuto ch'egli avesse agito consapevolmente ed ha quindi sufficientemente motivato la sua decisione. La portata della stessa è peraltro stata compresa dal ricorrente, che l'ha impugnata in questa sede con cognizione di causa. La censura deve di conseguenza essere respinta.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente contesta la realizzazione dell'elemento soggettivo, adducendo che, al momento in cui ha sottoscritto l'atto pubblico del 15 maggio 2009, egli avrebbe dato credito a quanto gli avrebbe prospettato il notaio circa la plausibilità dell'operazione. Adduce che, pur esercitando la professione di fiduciario, l'operazione sarebbe stata per lui giuridicamente complessa, di modo che, agendo secondo le indicazioni del notaio, egli avrebbe ritenuto veritiero il contenuto dell'atto pubblico. Sostiene inoltre che la Corte cantonale non avrebbe potuto tenere conto delle riserve redatte dal notaio riguardo all'esistenza e alla consistenza delle proprietà della E.________ srl, oggetto nel secondo atto pubblico, del 18 maggio 2009. Ritiene che, essendo questo rogito successivo a quello incriminato, esso non potrebbe essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo.  
 
3.2. Secondo l'art. 317 n. 1 cpv. 2 CP, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Gli autori di questo reato di falsità in atti sono i pubblici ufficiali o i funzionari. Nondimeno, anche una persona che non dispone di tale qualità speciale, ma agisce quale istigatore o complice, può essere punibile secondo l'art. 317 CP (cfr. art. 26 CP; DTF 95 IV 113 consid. 2b; 81 IV 285 consid. 3; sentenza 6S.276/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 3.2, in: ZBGR 2006, pag. 215 segg.; MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4a ed. 2019, n. 20 all'art. 317 CP; MARIO POSTIZZI, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 30 all'art. 317 CP). È complice ai sensi dell'art. 25 CP chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto. Dal profilo oggettivo, il complice deve fornire all'autore principale un contributo causale alla realizzazione del reato, di modo che gli eventi non si sarebbero svolti allo stesso modo senza tale atto che ha favorito l'infrazione. Dal profilo soggettivo, occorre che il complice sappia o si renda conto che fornisce il suo contributo a un determinato atto illecito e che lo voglia o l'accetti, essendo al riguardo sufficiente che conosca gli elementi principali dell'attività illecita che avrà l'autore. Per agire in modo intenzionale, il complice deve conoscere l'intenzione dell'autore principale, che deve quindi già avere preso la decisione di agire (DTF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).  
Secondo la giurisprudenza, un atto pubblico concernente la costituzione di una società anonima non attesta unicamente il fatto che i promotori hanno rilasciato le dichiarazioni in questione, ma fornisce anche la garanzia della loro veridicità. L'atto pubblico che attesta le dichiarazioni secondo cui gli importi versati, rispettivamente i conferimenti in natura depositati, sono a libera disposizione della società riveste quindi un valore probatorio accresciuto anche con riferimento alle dichiarazioni di volontà rilasciate dalle parti. La giurisprudenza riconosce perciò nei casi di una semplice liberazione fittizia del capitale azionario la punibilità per il reato di conseguimento di una falsa attestazione (art. 253 CP; DTF 101 IV 145 consid. 2), rispettivamente di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 n. 1 CP) nel caso in cui il pubblico ufficiale è consapevole della falsità della sua attestazione (cfr. sentenze 6B_17/2013 del 13 giugno 2013 consid. 3.2, in: ZBGR 2015, pag. 163 segg.; 6B_460/2008 del 26 dicembre 2008 consid. 2.2.2 e 2.3.1 e rispettivi rinvii). In concreto è incontestato che il notaio ha agito intenzionalmente, avendo avuto consapevolezza della falsità di quanto da lui attestato (cfr. sentenza 6B_1217/2021, citata). A ragione la Corte cantonale ha quindi esaminato la presente fattispecie sotto il profilo della partecipazione al reato di cui all'art. 317 n. 1 CP
 
3.3. Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3; 138 V 74 consid. 8.4.1), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 105 LTF). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo sia giustificata (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
 
3.4. Il ricorrente contesta di avere agito con intenzione, adducendo sostanzialmente di avere fatto affidamento sulle dichiarazioni del notaio, che aveva prospettato la plausibilità dell'operazione. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che l'importo di fr. 100'000.--, necessario a liberare il capitale azionario della B.________ SA, proveniva da conti riconducibili al ricorrente e ch'egli era consapevole al momento della costituzione della società che avrebbe prelevato dopo pochi giorni l'intero capitale, in modo che il finanziamento prestato gli fosse restituito. La Corte cantonale ha accertato ch'era noto al ricorrente che D.________ non disponeva della liquidità necessaria per costituire la società e che, già negli intendimenti iniziali del ricorrente e del notaio, era stato prospettato il finanziamento mediante un prestito, la cui restituzione sarebbe stata nella loro ottica possibile ritenuto che la B.________ SA avrebbe successivamente acquisito le quote della E.________ srl. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente sostiene che la CARP non avrebbe potuto tenere conto del fatto che non sono state eseguite verifiche riguardo all'esistenza e alla consistenza delle proprietà immobiliari oggetto nel secondo atto pubblico, del 18 maggio 2009, essendo successivo a quello incriminato, con il quale è stata costituita la società. Premesso che non sono al proposito sostanziati un accertamento dei fatti o una valutazione delle prove manifestamente insostenibili da parte della Corte cantonale, in concreto rimane comunque determinante che, già al momento della costituzione della società mediante l'atto pubblico del 15 maggio 2009, il ricorrente e il notaio erano consapevoli del fatto che, contrariamente a quanto attestato nell'atto pubblico in discussione, l'importo di fr. 100'000.-- non era nella completa disponibilità della B.________ SA, ma era stato messo a disposizione soltanto temporaneamente. Tant'è che, come è stato accertato dalla CARP, l'intera somma è poi stata interamente ripresa dal ricorrente dopo soli 10 giorni. Alla luce dei fatti accertati, la Corte cantonale ha rettamente concluso che sotto il profilo soggettivo il ricorrente ha agito intenzionalmente, sottoscrivendo la dichiarazione, contraria alla verità, secondo cui il capitale di fr. 100'000.-- era a disposizione della società. L'atto pubblico del 18 maggio 2009 non riveste di conseguenza un'importanza decisiva ai fini del presente giudizio.  
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente sostiene di essere incorso in un errore sull'illiceità. Adduce di avere agito nella convinzione che l'operazione fosse lecita, essendogli stata prospettata dal notaio come plausibile e legale. In via subordinata, chiede che sia riconosciuto un errore sui fatti, essendosi rappresentato che l'operazione costituisse effettivamente un prestito a D.________.  
 
4.2. L'art. 21 CP prevede che chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. Perché sia realizzato un errore sull'illiceità, occorre che l'autore non sappia, né possa sapere, che il suo comportamento è illecito. L'autore deve agire credendosi legittimato a farlo (cfr. DTF 141 IV 336 consid. 2.4.3; 129 IV 238 consid. 3.1). Egli pensa quindi a torto che l'atto concretamente commesso sia conforme al diritto. Già si è detto che, determinare ciò che l'autore sapeva, credeva o voleva e, in particolare, l'esistenza di un errore è una questione che concerne l'accertamento dei fatti (DTF 141 IV 336 consid. 2.4.3).  
Si trova per contro in un errore sui fatti ai sensi dell'art. 13 CP chi agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto. In tal caso, l'autore agisce sulla base di una situazione di fatto che in realtà non esiste (DTF 147 IV 193 consid. 1.4.1). Egli non si rappresenta una caratteristica della fattispecie o si fa rappresentazione errata della stessa. Difetta pertanto dell'intenzione di commettere il reato in discussione (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6B_460/2008, citata, consid. 3.3). In una simile costellazione, l'autore è giudicato secondo la sua supposizione, se questa gli è favorevole (art. 13 cpv. 1 CP). 
 
4.3. Invocando un errore sull'illiceità il ricorrente si scosta, quantomeno parzialmente, dai fatti accertati dalla Corte cantonale, che come visto sono vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La Corte cantonale non ha esplicitamente accertato che il notaio aveva assicurato al ricorrente la conformità legale dell'operazione legata alle modalità di costituzione della B.________ SA. Ha per contro accertato che l'idea di costituire una società facendo capo a un prestito da parte del ricorrente (o di terze persone) era riconducibile a una decisione comune del ricorrente medesimo e del notaio. Ciò, in particolare, dopo che il ricorrente aveva comunicato al notaio, su richiesta di quest'ultimo, che non disponeva di una società già esistente che potesse fungere da "mantello giuridico". Inoltre, un errore sull'illiceità non è dato già quando l'autore ritiene erroneamente che il suo comportamento non sia punibile, ma soltanto quand'egli non sa né può sapere che tale comportamento è illegale (DTF 141 IV 336 consid. 2.4.3; 138 IV 13 consid. 8.2). Ora, come è stato esposto, il ricorrente aveva consapevolezza del fatto che quanto da lui dichiarato e sottoscritto riguardo alla liberazione del capitale azionario e alla sua messa a disposizione della società non corrispondeva alla verità. Nella sua professione di fiduciario, l'importanza della copertura del capitale azionario della società anonima doveva essergli nota (cfr. art. 725a CO, art. 725 vCO), sicché egli poteva sapere che la falsa attestazione di tale circostanza in un atto pubblico steso dinanzi ad un pubblico ufficiale costituiva un comportamento illecito.  
 
4.4. Adducendo poi di essersi rappresentato di mettere effettivamente in atto un prestito a favore di D.________, il ricorrente non motiva un errore sui fatti giusta l'art. 13 CP. Con questa argomentazione, egli riconosce in sostanza che, come accertato dalla Corte cantonale, l'importo di fr. 100'000.-- non era a completa disposizione della società, ma era stato concesso soltanto temporaneamente, per permettere la costituzione formale della società. L'attestazione nell'atto pubblico era quindi contraria alla verità e il ricorrente ne era consapevole. Quanto al fatto che, dopo avere prelevato l'intera somma corrispondente al capitale azionario, il ricorrente abbia formalmente registrato l'uscita quale prestito da parte della B.________ SA a D.________, egli disattende che si tratta al riguardo di una mera operazione contabile avvenuta successivamente e, secondo quanto accertato dalla CARP, senza pari controvalore. La censura è pertanto infondata.  
 
5.  
Il ricorrente contesta infine la commisurazione della pena, l'ammontare delle spese procedurali poste a suo carico e l'importo assegnatogli a titolo d'indennità giusta l'art. 429 CPP. Le censure sono soltanto accennate e sono invocate unicamente quale corollario alla richiesta di proscioglimento dall'imputazione di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Poiché il gravame deve essere respinto, le censure, non rispettose delle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, non devono essere esaminate oltre. 
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 agosto 2023 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni