Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_101/2022  
 
 
Sentenza del 22 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Cupa. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Nicora, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nozione d'infortunio), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 gennaio 2022 (35.2021.65). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1960, era attivo come tecnico in assistenza edile per la B.________ Sagl e assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 3 agosto 2020, la ditta B.________ Sagl ha annunciato all'INSAI che l'assicurato aveva subito un infortunio il 22 aprile 2020. La descrizione nell'annuncio riportava: "mentre effettuavo degli esercizi di fitness con pesi liberi (pullover a militar press) c/o la mia palestra di casa ho sentito un dolore lancinante alla spalla sinistra..." (notifica d'infortunio LAINF del 3 agosto 2020). L'esame di artro-RMN del 30 luglio 2020 ha evidenziato la presenza di una fibroartrosi dell'articolazione acromion-claveare e di una rottura parziale sul versante articolare del tendine del sovraspinato. Nel mese di maggio 2021, l'assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico con ricostruzione del tendine del muscolo sovraspinato. Con decisione del 7 giugno 2021, confermata su opposizione il 21 luglio 2021, l'INSAI ha escluso l'esistenza di un infortunio ai sensi di legge e ha negato la causalità naturale tra i disturbi e l'evento del 22 aprile 2020, come pure ha concluso che i disturbi alla spalla sinistra non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio. 
 
B.  
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza del 10 gennaio 2022 ha parzialmente accolto il ricorso di A.________, annullato la decisione su opposizione e rinviato l'incarto all'INSAI per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
C.  
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione del 21 luglio 2021. 
Chiamati ad esprimersi, A.________ propone la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata non pone fine al procedimento siccome ha accertato l'esistenza di un infortunio e rinviato la causa all'assicuratore infortuni per nuovi accertamenti in merito ai disturbi alla spalla sinistra. Quando da una decisione incidentale l'autorità amministrativa potrebbe essere obbligata a emettere un nuovo provvedimento ritenuto da lei contrario al diritto, può essere ammesso un danno irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF se la decisione incidentale dell'autorità di ricorso contiene aspetti vincolanti materiali (DTF 144 V 280 consid. 1.2; 142 V 26 consid. 1.2; 140 II 315 consid. 1.3.1; sentenza 8C_15/2022 del 29 maggio 2022 consid. 1.3). Tale eventualità è chiaramente realizzata nella fattispecie, poiché l'assicuratore non può più ritornare in sede di rinvio sull'esistenza di un infortunio secondo l'art. 4 LPGA.  
 
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale abbia violato il diritto federale nella misura in cui esso ha concluso per l'esistenza di un infortunio secondo l'art. 4 LPGA
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale ha esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, in particolare quelle concernenti la nozione d'infortunio secondo l'art. 4 LPGA. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha considerato di non poter seguire l'assicuratore infortuni. I giudici cantonali hanno ritenuto un movimento non programmato nella ripresa che l'assicurato ha compiuto con il braccio sinistro per contrastare la perdita di controllo del bilanciere che stava sollevando. D'altro canto, non si poteva sostenere che tale movimento rientrasse nel novero di quelli che comporta normalmente la pratica della disciplina sportiva denominata "militar press" (spesso chiamata anche "overhead press"), consistente nel sollevare con la sola forza delle braccia una sbarra munita di pesi (bilanciere) al di sopra della testa. In queste condizioni, si è dovuto ammettere l'esistenza di un fattore straordinario, in quanto il fattore esterno era allo stesso tempo il fattore straordinario dovuto all'esecuzione non pianificata del movimento. Secondo il Tribunale cantonale, sono manifestamente soddisfatti anche i restanti elementi costitutivi di un infortunio. I giudici cantonali hanno pertanto accertato che l'assicurato era rimasto vittima di un infortunio secondo l'art. 4 LPGA e hanno rinviato gli atti all'INSAI per approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a stabilire se i disturbi alla spalla sinistra costituivano una conseguenza causale dell'evento del 22 aprile 2022.  
 
3.2. L'assicuratore ricorrente ritiene che sentire un dolore lancinante durante il sollevamento dei pesi liberi come risulta dalla notifica d'infortunio LAINF del 3 agosto 2020, nonché la perdita di controllo del bilanciere come descritto nove mesi più tardi nel questionario dell'INSAI del 18 maggio 2021 sarebbero due fattispecie distinte. Il ricorrente adduce poi che i giudici delle assicurazioni avrebbero violato il principio delle dichiarazioni della prima ora e che, in ogni caso, solo lo sbilanciamento dei pesi liberi non costituirebbe un infortunio nel senso giuridico.  
 
3.3. L'opponente sostiene che in realtà non ci sarebbero differenze significative tra le due descrizioni di sensazione di dolore, riconducibile al sollevamento dei pesi liberi o alla perdita di controllo del bilanciere. Egli è del parere che si tratterebbe di un movimento scoordinato o non programmato e quindi di un fattore esterno straordinario durante un infortunio sportivo.  
 
4.  
 
4.1. L'annuncio d'infortunio del 3 agosto 2020 presentato dall'assicurato indicava; "mentre effettuavo degli esercizi di fitness con pesi liberi (pullover a militar press) c/o la mia palestra di casa ho sentito un dolore lancinante alla spalla sinistra, il giorno seguente il dolore persisteva ma ripetendo alcuni esercizi". In occasione dell'audizione presso il ricorrente, l'assicurato ha affermato che stava "lavorando con pesi liberi, ripetendo delle serie di sollevamenti. In particolare, in quel momento, stavo lavorando con un bilanciere caricato con un peso di 5 kg per lato, più la barra di un paio di chili [...]. A metà circa dell'esercizio perdevo il controllo del bilanciere, probabilmente per un carico di forza diverso a livello delle gambe quando stavo per alzarmi da posizione accovacciata, proseguito poi mentre con le due braccia passavo al sollevamento dell'attrezzo dai fianchi verso l'alto. Questo sbilanciamento verso sinistra mi aveva portato a tirare con maggior forza per contrastare l'azione prodottasi, con una sorta di torsione verso sinistra e cedimento verso il basso a sinistra. Si era trattato di una reazione istintiva e non di una manovra studiata, una reazione istantanea compiuta per riprendere l'assetto, recuperare l'equilibrio tra le forze in gioco e proseguire con il mio allenamento".  
 
4.2. È decisiva la questione di sapere se la seconda dichiarazione dell'opponente nel corso dell'audizione del 18 maggio 2021 sia solo un chiarimento dei fatti descritti nel rapporto del 3 agosto 2020 dell'evento del 22 aprile 2020 o se, al di là di questo, si tratti di una serie di fatti completamente diversi. L'annuncio d'infortunio menziona solo la sensazione di dolore, ma non espressamente uno sbilanciamento o la perdita di controllo del bilanciere. Inoltre, l'opponente ha dichiarato che l'evento si era verificato a metà della sessione di allenamento e di aver svolto ulteriori esercizi in seguito. D'altra parte, egli non ha affermato che il bilanciere gli era scivolato di mano o era caduto a terra. Non si parla nemmeno di un movimento di cattura. Egli non spiega più specificamente in che modo abbia perso il controllo del movimento che ha causato lo squilibrio preteso. Successivamente, ovvero circa nove mesi dopo, ha dichiarato di aver perso il controllo del bilanciere, in queste circostanze non si tratta di un chiarimento degli stessi fatti, ma di una versione nuova e differente che va oltre la dimensione del concetto di sentire dolore. In tale evenienza, il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 143 V 168 consid. 5.2.2; 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a).  
 
4.3. Senza un evento particolare, l'elemento della straordinarietà (DTF 142 V 219 consid. 4.3.1), e quindi l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, deve essere negato nel caso di una lesione sportiva (DTF 130 V 117 consid. 2.2; sentenze 8C_835/2013 del 28 gennaio 2014 consid. 5.1, pubblicata in SVR 2014 UV n. 21 pag. 67, 8C_570/2019 dell'8 novembre 2019 consid. 3.2). Per le lesioni limitate all'interno del corpo, la prova dell'infortunio è soggetta a requisiti rigorosi, in quanto la causa diretta della lesione deve essere particolarmente evidente (DTF 99 V 136 consid. 1; sentenze 8C_589/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 5.4; 8C_268/2019 del 2 luglio 2019 consid. 3). Se il dolore si verifica durante i movimenti normali e usuali, un fattore esterno straordinario deve essere negato (sentenza 8C_909/2012 del 4 febbraio 2013 consid. 4.2).  
 
4.4. Detto questo, per quanto riguarda il fattore esterno, resta da chiedersi se la sensazione di dolore nell'allenamento della forza sia straordinario. In questo contesto, è importante notare che l'assicurato non ha eseguito l'allenamento di forza su un attrezzo fitness in cui il movimento da eseguire è predefinito, ma si è allenato con pesi liberi di circa 5-13 kg nella sua palestra di casa. È normale e prevedibile che, a differenza degli allenamenti supportati da una macchina, negli allenamenti di forza con pesi liberi possano sorgere alcuni squilibri che devono essere compensati. Tuttavia, secondo l'annuncio d'infortunio del 3 agosto 2020 determinante nel caso concreto, non si sono verificati tali squilibri. Nella scelta del tipo di allenamento, un effetto di compensazione è talvolta persino intenzionale, per aumentare la difficoltà ed esporre l'organismo a ulteriori sfide nell'ambito dell'allenamento di forza, con l'obiettivo di ottenere un effetto maggiore. Il carattere straordinario dell'evento, e quindi l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, deve dunque essere negato, come è stata parimenti negata la straordinarietà nel caso di un esercizio sportivo non riuscito (sentenze 8C_534/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2021 UV n. 28 pag. 132; 8C_189/2010 del 9 luglio 2020 consid. 5.2). Non considerando le dichiarazioni della prima ora, la Corte cantonale ha pertanto violato il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto adempiuto il criterio del fattore esterno straordinario.  
 
4.5. Resta da verificare se esiste una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Il Tribunale federale si è recentemente pronunciato su tale questione nella DTF 146 V 51. In base a ciò, gli elementi dell'infortunio ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAINF e della lesione corporale figurante sulla lista ai sensi del cpv. 2 devono essere esaminati indipendentemente e singolarmente (cfr. consid. 8.5). A tal riguardo, a differenza di quanto previsto dal precedente art. 9 cpv. 2 OAINF, non è più necessario che si verifichi un evento simile a un incidente o una situazione di rischio generalmente accresciuto ai sensi della precedente giurisprudenza. Dopo la modifica della legge, l'assicuratore contro gli infortuni in presenza di una lesione corporale figurante su tale lista è di principio obbligato a versare prestazioni, finché non apporti la prova che la lesione sia da ricondurre in maniera preponderante, ossia per più del 50 % (cfr. consid. 8.2.2.1) di tutti i fattori in discussione, a usura o malattia. Nell'ambito di questa prova liberatoria, sapere se vi è stato un evento iniziale riconoscibile e identificabile è determinante per delimitare l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni e dell'assicuratore contro le malattie (cfr. consid. 8.6). La situazione descritta nel rapporto del 3 agosto 2020 riguardante l'allenamento del 22 aprile 2020 può essere considerata come un tale evento. L'INSAI è dunque tenuta a chiarire in modo più dettagliato la questione della prova liberatoria, come appena esposto.  
 
5.  
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che la causa viene rinviata all'INSAI per nuova decisione. Per il resto, il ricorso viene respinto, non potendo dar seguito già ora alle conclusioni di merito contenute nel ricorso per quanto riguarda una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. Il rinvio all'INSAI ai sensi del dispositivo n. 1 della sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 gennaio 2022 è confermato nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 22 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Cupa