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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_941/2021  
 
 
Sentenza del 5 luglio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
von Werdt, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Tuto Rossi, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereda, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2021 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.55). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 16 agosto 2016 B.________, in qualità di locatore, e A.________, in qualità di conduttore " per la costituenda Sagl (ragione sociale da comunicare subito dopo la costituzione) e per sé in quanto responsab ile in solido verso il signor B.________ per gli obblighi di questo contratto", hanno sottoscritto un contratto di locazione di alcuni locali di un immobile a X.________ da adibire a esercizio pubblico. Il contratto prevedeva che la locazione aveva inizio il 1° settembre 2016, per una durata di cinque anni (sino al 31 agosto 2021), successivamente prorogabile automaticamente di ulteriori cinque anni salvo disdetta. Il punto 4 del contratto fissava la pigione annua a fr. 72'000.-- per i primi cinque anni e poi a fr. 84'000.-- a partire dal 1° settembre 2021. I punti 4.1, 4.2 e 4.3 regolavano ulteriori aspetti del pagamento della pigione. La società in questione è stata iscritta a registro di commercio il 30 agosto 2016 con la ragione sociale "C.________ Sagl".  
 
A.b. Con "Convenzione di modifica contrattuale" del 15 dicembre 2016, B.________ e la "C.________ Sagl [...], rappresentata dal suo socio e gerente A.________ [...], il quale è pure garante solidale verso il locatore per il contratto in oggetto" hanno convenuto la modifica del punto 4 del contratto nel senso che il canone annuo sarebbe aumentato a fr. 84'000.-- già dal 1° settembre 2019, specificando che "tutti gli altri punti del contratto, compresi in particolare il 4.1, 4.2, e 4.3, rimangono invariati". La convenzione è stata firmata, per la parte conduttrice, da A.________ "per la C.________ Sagl e per sé in quanto responsabile in solido verso il locatore per gli obblighi di questo contratto".  
 
A.c. Con precetto esecutivo yyy emesso l'11 dicembre 2020 dall'Ufficio d'esecuzione di X.________, B.________ ha escusso A.________ (indicando "Debitore solidale con C.________ Sagl") per l'incasso di complessivi fr. 26'750.75 oltre interessi (importo relativo a canoni di locazione e acconti spese scoperti). A.________ ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo.  
 
A.d. Con decisione 24 marzo 2021, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio presentata da B.________.  
 
B.  
Con sentenza 7 ottobre 2021, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato da B.________, riformando la decisione pretorile nel senso che l'opposizione interposta al precetto summenzionato era rigettata in via provvisoria. 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 18 ottobre 2021, A.________ ha impugnato la suddetta pronuncia dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, in via principale che la decisione impugnata venga annullata e di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo confermata e, in via subordinata, che l'incarto venga rinviato all'ultima istanza cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
Con decreto 14 dicembre 2021, constatato che l'opponente aveva dichiarato di non opporsi alla concessione dell'effetto sospensivo e che l'autorità inferiore aveva comunicato di non avere nessuna osservazione da formulare, la Giudice presidente della Corte adita ha accolto la relativa domanda. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1 con rinvio), ciò che non è il caso in concreto siccome, come constatato anche dalla Camera di esecuzione e fallimenti senza che il ricorrente avanzasse obiezioni al riguardo, il valore di causa ammonta a fr. 26'750.75. 
 
2.  
Il ricorrente sostiene che il ricorso in materia civile debba nondimeno essere considerato ammissibile poiché concerne una causa di carattere pecuniario in materia di diritto di locazione, il cui valore è superiore alla soglia di fr. 15'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF
La soglia inferiore del valore litigioso per le procedure in materia di diritto del lavoro e della locazione risponde a ragioni di politica sociale (HÄNNI/MEYER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 12 ad art. 74 LTF) ed è stata introdotta dal legislatore per assicurare un accesso facilitato al Tribunale federale in tali ambiti, che riguardano questioni attinenti alla vita quotidiana (FRANCO LORANDI, Commento della DTF 135 III 470, ARVonline 2010 n. 301). In concreto la procedura non mira tuttavia ad esaminare il fondamento delle reciproche pretese derivanti dal contratto di locazione: il giudice del rigetto dell'opposizione non si pronuncia in maniera definitiva sul rapporto di obbligazione tra conduttore e locatore in quanto tale. La procedura di rigetto dell'opposizione non ha infatti lo scopo di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì unicamente la forza probante del titolo esecutivo prodotto dal creditore procedente (DTF 142 III 720 consid. 4.1; sentenza 5A_532/2019 del 4 maggio 2020 consid. 2.4). Ne consegue che, conformemente alla costante prassi, la causa va trattata come una procedura del diritto esecutivo e non del diritto della locazione e l'applicazione del valore soglia inferiore non si giustifica (sentenze 5D_155/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1; 5D_144/2008 del 5 marzo 2009 consid. 1.2; analogamente, riguardo ad un'azione di contestazione della graduatoria in relazione a pretese fondate sul diritto del lavoro, DTF 135 III 470 consid. 1.2; per la dottrina, si veda in questo senso DOMINIK VOCK, in Praxiskommentar Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2013, n. 9 ad art. 74 LTF; critico invece al riguardo LORANDI, op. cit.). 
 
3.  
Resta ancora da esaminare se, come ritiene il ricorrente, la causa concerna una questione di diritto di importanza fondamentale, ciò che, in applicazione dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, renderebbe il ricorso in materia civile ammissibile a prescindere dal valore litigioso. 
 
3.1. La nozione di " questione di diri tto di im portanza fondamentale" dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1). I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono soddisfatti unicamente se sussiste un interesse generale e impellente a che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e un'interpretazione uniformi del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica (DTF 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3). Non si è invece in presenza di una simile questione ove si tratti di applicare a un caso concreto i principi già sviluppati dalla giurisprudenza (DTF 140 III 501 consid. 1.3) oppure ove la questione giuridica sollevata possa facilmente essere posta in un caso in cui il valore litigioso richiesto per il ricorso in materia civile è raggiunto (sentenza 5A_65/2019 del 26 novembre 2019 consid. 1.1 con rinvii). Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1).  
 
3.2. Il ricorrente sostiene che, benché la distinzione tra fideiussione, condebitori solidali e garanzia indipendente sia già stata oggetto di giurisprudenza federale, la questione non sarebbe certamente risolta poiché la decisione impugnata giungerebbe ad una soluzione che " cozza contro la realtà del commercio ". Meriterebbe altresì un chiarimento la questione " [del]l'interesse personale dell'intercessore come unico criterio per interpretare l'esistenza di condebitori solidali invece che di un fideiussore". Infine, a suo avviso costituirebbe una questione (di diritto) di importanza fondamentale anche quella del potere di cognizione in diritto del giudice dell'esecuzione di secondo grado, poiché la precedente istanza avrebbe ritenuto a torto di avere piena cognizione su una questione per la quale in realtà il suo potere sarebbe stato limitato all'arbitrio.  
 
3.3. Ora, il concreto caso ha per oggetto un contratto di locazione ed una convenzione di modifica contrattuale che sono stati firmati dal ricorrente, per la (costituenda) società "C.________ Sagl" e "per sé", ad un titolo ("una fideiussione, una garanzia o un'assunzione cumulativa"; v. sentenza impugnata, consid. 6.1.4) che è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte delle due precedenti istanze e delle parti in causa, interpretazioni che determinano la (im) possibilità di escutere il ricorrente a titolo personale. Sapere se la garanzia offerta dal ricorrente sia indipendente o accessoria è una questione che dipende dalla specifica costellazione del caso concreto e dall'interpretazione della volontà delle parti (v. DTF 129 III 702 consid. 2.4, citata dai Giudici cantonali), dove l'interesse che il garante o assuntore porta all'esecuzione del negozio principale costituisce, secondo la giurisprudenza, un criterio importante da prendere in considerazione con l'insieme delle altre circostanze (v. DTF 129 III 702 consid. 2.5-2.8). La soluzione a cui giungerebbe l'esame di tale questione varrebbe solo nel caso concreto e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non permetterebbe di risolvere un numero indeterminato di casi futuri. Infine, il ricorrente non sostiene nemmeno che vi sia in materia una prassi cantonale divergente che occorre uniformare (v. DTF 134 III 267 consid. 1.2.3). A medesima conclusione si giunge in relazione alla questione del potere di cognizione del giudice dell'esecuzione di secondo grado: emerge infatti chiaramente dalle stesse argomentazioni del ricorrente che contestato era l'uso che ne è stato fatto nel concreto caso, questione che avrebbe potuto essere risolta applicando i principi già sviluppati dalla giurisprudenza che il ricorrente non mette in discussione.  
 
4.  
Non avendo il ricorrente inoltrato contestualmente anche un ricorso sussidiario in materia costituzionale, né essendo sufficiente per convertire il suo ricorso in un simile rimedio - con il quale può essere censurata unicamente la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF) - menzionare più volte l'arbitrio senza sostanziare le relative censure conformemente alle accresciute esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 144 II 313 consid. 5.1) cui rinvia l'art. 117 LTF, il suo gravame si appalesa in definitiva inammissibile (v. DTF 133 II 396 consid. 3). 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che non è stato invitato a produrre una risposta al ricorso e che, invitato a determinarsi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, si è limitato ad indicare di non opporvisi (v. sentenza 5A_891/2017 del 12 aprile 2018 consid. 3; art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 luglio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini