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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_276/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 aprile 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (annullamento di un fallimento), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 1° aprile 2016 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, adita dalla A.________SA con un reclamo contro la decisione emanata dalla Pretura del distretto di Lugano in materia di fallimento nella procedura promossa dalla B.________SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda tendente al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio esperito; 
che la Corte cantonale ha rimproverato all'istante di non aver reso verosimile a quel momento un motivo di annullamento del fallimento ai sensi degli art. 172 o 174 LEF né la sua solvibilità; 
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso 13 aprile 2016 postulando la riforma della predetta decisione nel senso di un annullamento o di una revoca della decisione pretorile, la concessione di un termine di 90 giorni per completare il rimedio e "il trattamento della lite in lingua tedesca"; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la ricorrente ha prodotto con il gravame una dichiarazione, datata 5 aprile 2016, con cui la B.________SA dichiara di ritirare la richiesta di apertura del fallimento; 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, ragione per cui la presente sentenza viene redatta in lingua italiana; 
che in virtù dell'art. 47 cpv. 1 LTF una proroga del termine di ricorso non entra in linea di conto; 
che il predetto documento prodotto con il ricorso, posteriore al decreto impugnato, costituisce un inammissibile novum (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; art. 99 cpv. 1 LTF); 
che la decisione attaccata è una decisione cautelare nel senso dell'art. 98 LTF, ragione per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2); 
che pertanto nel gravame occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono soddisfatti nella fattispecie; 
che infatti nell'impugnativa invano si cerca un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato, la ricorrente non confrontandosi invero con la motivazione della decisione cantonale; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti del distretto di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano. 
 
 
Losanna, 18 aprile 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
Il Cancelliere: Piatti