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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_88/2023  
 
 
Sentenza del 6 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv. Pierluigi Pasi e Emanuele Ganser, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, indennità per ingiusto procedimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 marzo 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.185). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di A.________ per il titolo di riciclaggio di denaro. Stante alla segnalazione, egli era sospettato di aver occultato i proventi della sua attività illecita in Italia, sia mediante versamenti in contanti su un conto bancario della B.________ (società con sede in W.________), di cui egli era avente diritto economico, presso la C.________ SA, X.________, sia tramite l'utilizzo di una cassetta di sicurezza. 
Con decreto dell'11 marzo 2022, la Procuratrice pubblica ha comunicato alle parti l'imminente chiusura dell'istruzione, ha prospettato l'abbandono del procedimento e ha fissato un termine per presentare istanze probatorie e di indennità per ingiusto procedimento. Con istanza del 6 aprile 2022, A.________ ha richiesto a titolo di indennità la somma di fr. 4'000.-- per spese legali. 
Con decreto del 24 giugno 2022, la Procuratrice pubblica ha decretato l'abbandono del procedimento penale a carico di A.________, gli ha negato il riconoscimento di un'indennità per ingiusto procedimento (dispositivo n. 2) e ha posto le spese procedurali a carico dello Stato (dispositivo n. 4). 
 
B.  
A.________ ha impugnato questo decreto di abbandono, postulando l'annullamento del dispositivo n. 2 e il riconoscimento di un'indennità di fr. 4'000.--. 
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, con sentenza dell'8 marzo 2023, ha respinto il reclamo e ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Protestate tasse, spese e ripetibili, egli chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il riconoscimento di un'indennità di fr. 4'000.-- per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. In via subordinata, postula di annullare la sentenza impugnata e di rinviare l'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 
La Corte dei reclami penali non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. La Procuratrice pubblica postula la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. A.________ ha replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Le pretese d'indennità previste dagli art. 429 segg. CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e postula il versamento di un'indennità prevista dal CPP per le spese legali sostenute, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF (DTF 135 IV 43 consid. 1.1.1).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente critica un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte cantonale, egli non avrebbe implementato una serie di accorgimenti atti all'elusione fiscale in Italia né avrebbe ammesso questo fatto. Inoltre, il sospetto di un comportamento punibile nei suoi confronti sarebbe stato determinato esclusivamente dalle notizie stampa circolate tra il mese di aprile 2018 e la fine dello stesso anno e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte cantonale, dalla movimentazione a contanti effettuata a suo tempo, fino all'inizio del 2013.  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 e rinvii). La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 147 II 454 consid. 4.4). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).  
 
2.3. Le censure ricorsuali concernenti l'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale non meritano accoglimento.  
 
2.3.1. La Corte cantonale ha accertato che, secondo la segnalazione MROS, il conto intestato alla società B.________, di cui il ricorrente risulta essere l'avente diritto economico e sul quale egli ha versato in contanti 17 milioni di Euro nel periodo 2005-2013, era stato aperto probabilmente per evitare il pagamento della cosiddetta Euroritenuta. Il ricorrente ha precisato, per quanto concerne i versamenti in contanti, di avere un contenzioso pendente in Italia, avente per oggetto la qualifica delle sue attività. Egli ha dichiarato di aver depositato i suoi valori patrimoniali sul conto e nella cassetta di sicurezza al fine di tutelarsi da eventuali "ripercussioni fiscali ingiuste".  
Sulla base di tali accertamenti, la Corte cantonale poteva ritenere, senza arbitrio alcuno, che il ricorrente avesse implementato una serie di accorgimenti atti all'elusione fiscale in Italia e che egli avesse ammesso tale comportamento. Il fatto che il ricorrente si stia difendendo nell'ambito della procedura fiscale aperta a suo carico in Italia, contestando ogni addebito, nulla muta al fatto che egli, per sua stessa ammissione, con il suo comportamento abbia voluto tutelarsi da eventuali ripercussioni fiscali. Il suo comportamento era quindi chiaramente inteso ad evadere il fisco italiano. Ininfluente al fine di questo giudizio è il fatto che il ricorrente ritenesse "infondate" le ripercussioni fiscali a suo carico. La prima censura ricorsuale risulta pertanto infondata. 
 
2.3.2. La Corte cantonale ha inoltre accertato che la comunicazione di sospetto di MROS nei confronti del ricorrente non si fondava solo sulle informazioni negative a suo carico raccolte sui vari organi di stampa, ma anche sui risultati dell'analisi transnazionale. Limitandosi ad addurre quanto già sostenuto nella procedura cantonale, e meglio che il sospetto di un comportamento punibile sarebbe stato determinato esclusivamente dalle notizie di stampa circolate tra il mese di aprile 2018 e la fine dello stesso anno, il ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1) alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti svolto dalla Corte cantonale.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente censura una violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP e dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP. La Corte cantonale avrebbe ritenuto, a torto, che egli con il suo comportamento illecito e colpevole avrebbe causato l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti, per poi negargli con questa argomentazione un'indennità per ingiusto procedimento.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 423 cpv. 1 CPP prevede che, fatte salve le disposizioni derogatorie del CPP, le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento.  
Giusta l'art. 426 cpv. 2 CPP, in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L'art. 426 cpv. 2 CPP costituisce una norma di natura potestativa. Essa lascia all'autorità cantonale un margine di apprezzamento riguardo alla decisione di sapere se e in che misura le spese procedurali causate in modo illecito debbano essere addossate all'imputato. Il Tribunale federale esamina con riserbo la decisione della Corte cantonale sotto questo aspetto, intervenendo solo in caso di abuso del potere di apprezzamento (sentenze 7B_18/2023 del 24 agosto 2023 consid. 3.1.1; 6B_924/2022 del 13 luglio 2023 consid. 3.1.1; 6B_43/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 14.2; 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 9.2; 6B_162/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 2.1 e rinvii). 
 
3.2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1; sentenza 6B_281/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.2 e rinvii). L'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP copre in particolare i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia se il ricorso al patrocinatore si fonda su un esercizio adeguato dei diritti procedurali (DTF 146 IV 332 consid. 1.3; 144 IV 207 consid. 1.3.1; 142 IV 45 consid. 2.1; sentenza 6B_1081/2021 del 23 novembre 2022 consid. 3.2 e rinvii).  
 
3.2.3. L'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento. Secondo la giurisprudenza, il rifiuto o la riduzione dell'indennità a favore dell'imputato sono compatibili con gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU quando l'interessato dal punto di vista giuridico abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento riprovevole e colpevole sotto il profilo del diritto civile, chiaramente lesivo di una regola giuridica. Tale comportamento deve inoltre essere in relazione di causalità con le spese procedurali provocate (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 10.2 e rinvii). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Per determinare se il comportamento in questione giustifichi il rifiuto o la riduzione dell'indennità, il giudice deve prendere in considerazione ogni norma giuridica appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto (DTF 144 IV 202 consid. 2.2; 116 Ia 162 consid. 2c; sentenza 6B_43/2022, citata, consid. 10.2).  
 
3.2.4. L'art. 426 cpv. 2 CPP è la disposizione corrispondente, in materia di spese procedurali, all'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP, che consente alle stesse condizioni di rifiutare o di ridurre l'indennità dell'imputato. Tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste quindi una certa corrispondenza. La decisione sulle spese procedurali pregiudica la questione dell'indennizzo giusta gli art. 429 segg. CPP. Se l'imputato sostiene le spese procedurali in applicazione dell'art. 426 cpv. 1 o 2 CPP, un indennizzo è di regola escluso. Se invece gli oneri del procedimento sono posti a carico dello Stato, l'imputato ha in linea di principio diritto a un indennizzo giusta l'art. 429 CPP (DTF 147 IV 47 consid. 4.1; 145 IV 268 consid. 1.2; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2; sentenze 7B_18/2023, citata, consid. 3.1.2; 7B_9/2022 del 22 agosto 2023 consid. 2.2.2).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Nel decreto di abbandono del 24 giugno 2022, la Procuratrice pubblica ha ritenuto date le condizioni dell'art. 426 cpv. 2 CPP, affermando che il ricorrente, con il suo comportamento - segnatamente alimentando esclusivamente a contanti la relazione bancaria intestata alla società B.________ con sede in W.________, di cui egli è l'avente diritto economico, rispettivamente depositando una considerevole somma di denaro nella cassetta di sicurezza locata presso il medesimo istituto finanziario - ha cagionato l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti. Secondo la Procuratrice pubblica il ricorrente, con il suo comportamento, ha violato una norma del diritto svizzero. L'art. 41 CO prevede infatti che chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione sia per negligenza o imprudenza. Nella situazione in cui si trovava il ricorrente a quel tempo, ritenuti i procedimenti penali aperti nei suoi confronti in Italia e l'esistenza di un contenzioso fiscale con le autorità del medesimo Paese, egli avrebbe creato, eseguendo operazioni in contanti in modo frequente e per importi significativi, senza produrre i necessari giustificativi e senza addurre spiegazioni di sorta, una situazione pericolosa per l'istituto bancario e provocato, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l'apertura del procedimento penale a suo carico per riciclaggio di denaro. Tuttavia, considerata l'esiguità delle spese del procedimento penale, la Procuratrice pubblica ha rinunciato "a titolo eccezionale" a porre tali spese a carico del ricorrente e le ha poste a carico dello Stato (dispositivo n. 4). Tale decisione rientra nel margine di apprezzamento dell'autorità cantonale nell'ambito di applicazione dell'art. 426 cpv. 2 CPP (cfr. consid. 3.2.1 supra) e non presta il fianco a critiche. In seguito, la Procuratrice pubblica ha respinto in applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP l'istanza del ricorrente intesa alla rifusione della somma di fr. 4'000.-- per spese legali (dispositivo n. 2).  
 
3.3.2. La Corte cantonale ha rilevato che, anche se dal profilo penale il comportamento del ricorrente non adempie il reato di riciclaggio di denaro, egli aveva implementato una serie di accorgimenti atti all'elusione fiscale in Italia, come emerge dalle risultanze agli atti e come da lui stesso ammesso. Questo fatto era corroborato dai suoi cospicui versamenti in contanti sul conto della società [B.________], dal deposito di ingentissimi importi, sempre in contanti, nella cassetta di sicurezza, dalle operazioni finanziarie eseguite tramite il conto intestato alla società con sede nel W.________, dalle sue spiegazioni poco soddisfacenti rese all'istituto bancario, dall'assenza di una documentazione adeguata e convincente in merito alla percentuale a lui dovuta dai suoi clienti (che spesso era stabilita "sulla parola"), dalla mancanza di una contabilità in merito ai suoi introiti e dal suo domicilio a Y.________ in Z.________. Il ricorrente, agendo in tal modo, non poteva pensare di non sollevare sospetti sulla sua persona. Secondo la Corte cantonale, è pertanto manifesto che il ricorrente, con la sua condotta, abbia direttamente, illecitamente e colpevolmente cagionato l'apertura del procedimento a suo carico, di modo che a ragione la Procuratrice pubblica in applicazione dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Come già esposto (cfr. consid. 3.2.4 supra), tra la regolamentazione degli oneri processuali e quella dell'indennizzo esiste una certa corrispondenza. Un'indennità giusta gli art. 429 segg. CPP entra di principio in considerazione, di massima in una proporzione analoga, nella misura in cui le spese procedurali sono assunte interamente o in parte dallo Stato. In concreto, le spese procedurali sono state assunte interamente dallo Stato. Tale decisione, tuttavia, non si fonda sulla non sussistenza delle condizioni poste dall'art. 426 cpv. 2 CPP quanto piuttosto sull'esiguità delle spese procedurali nel caso di specie. Secondo la Procuratrice pubblica, infatti, l'imputato aveva causato, con il suo comportamento, l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Tale condizione, prevista sia dalla regolamentazione degli oneri processuali (art. 426 cpv. 2 CPP) che da quella dell'indennizzo (art. 430 cpv. 1 lett. a CPP), a mente del magistrato inquirente era pertanto data (cfr. consid. 3.3.1 supra). Per questo motivo, il fatto che la Procuratrice pubblica abbia rifiutato un indennizzo dell'imputato sulla scorta dell'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP nonostante le spese giudiziarie siano state poste interamente a carico dello Stato è conforme alla citata giurisprudenza e di massima non presta il fianco a critiche.  
 
3.4.2. Nella fattispecie, risulta che l'avvio del procedimento penale è legato al comportamento del ricorrente, così come esposto e riassunto nella sentenza impugnata (cfr. consid. 3.3.2 supra). Contrariamente all'assunto ricorsuale, la circostanza che la serie di fatti elencati nella sentenza impugnata possano essere ritenuti, se presi singolarmente, "perfettamente leciti" ancora non permette di escludere che il ricorrente, con il suo comportamento, abbia provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale nei suoi confronti. Lo stesso ricorrente riconosce che tali fatti, in una "lettura d'insieme", avrebbero potuto insospettire l'autorità.  
 
3.4.3. In concreto, tuttavia, la Corte cantonale non ha menzionato alcuna norma di comportamento risultante dall'ordinamento giuridico svizzero che il ricorrente avrebbe violato. La Corte cantonale ha considerato che il ricorrente con la sua condotta avesse "direttamente, illecitamente e colpevolmente" cagionato l'apertura del procedimento a suo carico, fondando il suo giudizio sulla giurisprudenza resa nelle sentenze 6B_301/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 1.2.1 e 1B_475/2012 del 10 giugno 2013 consid. 2.1.  
Secondo questa giurisprudenza, il comportamento dell'imputato deve essere ritenuto colpevole quand'egli avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base delle circostanze e della sua situazione personale, che la sua attitudine rischiava di provocare un'inchiesta penale; il diritto civile non scritto vieta di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare agli altri un danno senza prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l'insorgenza del pregiudizio. Secondo la prassi, inoltre, le spese dirette ed indirette di un procedimento penale, compresa l'indennità che deve eventualmente essere versata all'imputato prosciolto, costituiscono un danno per la collettività pubblica. Il diritto di procedura penale vieta implicitamente di creare senza necessità l'apparenza che un reato sia stato o potrebbe essere commesso. Un simile comportamento è infatti suscettibile di provocare l'intervento delle autorità di repressione e l'apertura di un procedimento penale e, conseguentemente, di causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili all'istruzione penale avviata inutilmente (cfr. sentenze 6B_762/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 2.3; 6B_1011/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.2; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.1; 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013 consid. 8.2; 1B_475/2012, citata, consid. 2.1; 6B_668/2009 del 5 marzo 2010 consid. 3.3.3; 6B_434/2008 del 29ottobre 2008 consid. 2, non pubbl. in: DTF 135 IV 43). 
Il Tribunale federale ha ribadito in più occasioni che l'esposta giurisprudenza deve essere interpretata in maniera restrittiva (cfr. sentenze 6B_762/2022, citata, consid. 2.3; 6B_1011/2018, citata, consid. 1.2; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.2). In uno Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio di buona fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l'intervento delle autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un'indennità in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (cfr. sentenze 6B_762/2022, citata, consid. 2.3; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.2 e riferimenti). 
 
3.4.4. Nel caso di specie, non vi sono accertamenti chiari e incontestati relativi alla violazione di una norma di comportamento da parte del ricorrente. La Corte cantonale ha richiamato il principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo ("Gefahrensatz"), senza tuttavia indicare perché il ricorrente, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più diritti assoluti di terzi (cfr. DTF 126 III 113 consid. 2a/aa; sentenza 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 4.1). Nelle esposte circostanze, rifiutando di riconoscere un'indennità al ricorrente, la Corte cantonale ha violato l'art. 430 cpv. 1 lett. a CPP.  
 
4.  
Ne risulta che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata alla Corte cantonale affinché statuisca nuovamente sul gravame. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che aveva un interesse pecuniario nella causa (cfr. art. 66 cpv. 4, art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata l'8 marzo 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara