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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_146/2022  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (sospensione del diritto all'indennità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 gennaio 2022 (38.2021.83). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1981, attivo come Night-auditor / portiere di notte presso l'Hotel B.________ di St. Moritz da dicembre 2017 fino ad ottobre 2020, si è iscritto all'assicurazione disoccupazione dal 30 ottobre 2020 dichiarando una disponibilità lavorativa a tempo pieno, rispettivamente al 60 %, a partire dal 1° novembre 2020. Con decisione del 25 maggio 2021, confermata su opposizione il 21 settembre 2021, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha sospeso A.________ dal diritto all'indennità di disoccupazione per 35 giorni per avere di fatto rifiutato l'impiego di durata indeterminata quale portiere-concierge di notte al 50 % presso l'Hotel C.________ di Lugano. 
 
B.  
Il 31 gennaio 2022 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso presentato dall'assicurato contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, concludendo alla riforma del giudizio cantonale nel senso che la decisione su opposizione del 21 settembre 2021 sia annullata. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La presente sentenza è resa in italiano, lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF), pur avendo il ricorrente, come era suo diritto (art. 42 cpv. 1 LTF), presentato il ricorso in tedesco. 
 
2.  
 
2.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nell'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2).  
 
2.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2, 140 III 115 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 38 ad art. 42 con riferimenti).  
 
3.  
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio della Corte cantonale, che ha confermato la decisione su opposizione con cui è stato accertato il rifiuto - di fatto - di accettare un'occupazione adeguata, sia lesivo del diritto federale. 
 
4.  
Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha esposto in modo dettagliato le norme ed i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare che l'assicurato, pena la sospensione fino ad un massimo di 60 giorni dal diritto all'indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI [RS 837.0]; art. 45 cpv. 3 OADI [RS 837.02]), è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli (art. 17 cpv. 3 combinato con l'art. 16 LADI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI trova applicazione anche in assenza di un rifiuto esplicito da parte dell'assicurato, essendo sufficiente che con il suo comportamento egli vanifichi la prospettiva di concludere un contratto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b; sentenza 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 consid. 4.1 con riferimenti). 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che il ricorrente, dopo aver inoltrato spontaneamente la propria candidatura all'Hotel C.________ per il posto di portiere-concierge di notte al 50 %, non avrebbe immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l'impiego. Oltre al fatto che il potenziale datore di lavoro avesse indicato che la proposta non era stata accettata dal ricorrente poiché lo stesso "stava cercando un impiego con una percentuale più alta del 50 %", la Corte cantonale ha constatato che il ricorrente non avrebbe nemmeno preteso di aver espresso senza indugio il suo pieno interesse all'occupazione in questione. Così facendo, egli si sarebbe messo nella condizione di non essere assunto. Sono in seguito state rigettate le critiche relative all'esistenza di informazioni contraddittorie e di manchevolezze da parte del potenziale datore di lavoro, così come quelle inerenti all'inferiore percentuale di occupazione dell'impiego in questione rispetto a quanto atteso dal ricorrente, circostanza che gli avrebbe semmai permesso di beneficiare, se del caso, di una compensazione della perdita di guadagno (art. 24 LADI e art. 41a OADI).  
I primi giudici hanno inoltre valutato che l'occupazione proposta fosse adeguata, considerando in particolare che la stessa tenesse convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente del ricorrente (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI). Essi hanno perciò confermato la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione. 
 
5.2. Il Tribunale cantonale ha peraltro negato la richiesta del ricorrente di procedere all'audizione del Signor D.________, responsabile del personale dell'Hotel C.________, e di due collaboratori dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) competente. La Corte cantonale ha dapprima constatato l'assenza di un'esplicita richiesta ad indire un pubblico dibattimento ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU, ritenendo invece che il ricorrente avesse chiesto l'assunzione di nuove prove. Sulla base dei documenti già a loro disposizione, i giudici ticinesi hanno quindi considerato che l'audizione dei testi summenzionati non avrebbe permesso di mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.  
 
 
6.  
Con una censura di ordine formale, da esaminare prioritariamente (DTF 141 V 557 consid. 3), il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito secondo l'art. 6 § 1 e 3 lett. d CEDU, allegando di non aver mai potuto porre delle domande ai testi e di essere quindi stato precluso dalla possibilità di precisare e completare i fatti discolpanti in suo favore, già evidenziati nel suo ricorso cantonale. 
 
6.1. Per giurisprudenza invalsa, è necessario che il ricorrente in sede cantonale chieda esplicitamente e in maniera chiara l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 281 con riferimenti). Tale presupposto non è in particolare realizzato con la semplice richiesta di procedere ad un interrogatorio delle parti (DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenze 8C_40/2022 del 15 luglio 2022 consid. 3.2; 8C_628/2020 dell'11 maggio 2021 consid. 2.3). Ciò premesso, la garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste e rinunciare ad assumerle, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio: nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 146 III 73 consid. 5.2.2; 145 I 167 consid. 4.1).  
 
6.2. Le critiche del ricorrente sono destinate all'insuccesso. Nonostante egli sia tenuto a dimostrarla in maniera chiara e dettagliata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 III 73 consid. 5.2.2 con riferimenti; sentenza 8C_678/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 3.2), il ricorrente neppure invoca una violazione del divieto dell'arbitrio nell'operato della Corte cantonale. Ad ogni modo, effettuato conformemente agli atti al fascicolo e pertanto scevro d'arbitrio, l'accertamento dei giudici ticinesi descrive la chiara e costante esposizione dei fatti indicata per iscritto dal Signor D.________, a partire dalla comunicazione della mancata conclusione del contratto di lavoro fino alle risposte ai quesiti supplementari dell'opponente, coerenti anche durante la procedura di opposizione intentata dal ricorrente. Tali considerazioni valgono in particolare anche per ciò che concerne il fallimento delle trattative, ragione per cui, in un tale contesto, la sua deposizione non appariva necessaria. Cade ugualmente nel vuoto la censura relativa ad una presunta violazione dell'art. 6 § 3 lett. d CEDU, garanzia processuale dell'accusato all'interrogatorio di testimoni a carico e a discarico, pertinente per l'appunto soltanto in ambito penale (sentenza 8C_381/2019 consid. 3.4 del 12 dicembre 2019) e, già solo per questa ragione, di nessun ausilio al ricorrente.  
 
7.  
Per quanto attiene alle censure materiali, il ricorrente sostiene che i presupposti dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non sarebbero adempiuti, non avendo egli affatto rifiutato l'impiego in questione. 
 
7.1. In un primo tempo, il ricorrente rinvia a più riprese al contenuto di un suo scritto del 18 novembre 2021 all'autorità inferiore, citando segnatamente l'esistenza di un altro posto quale addetto alla ricezione al 100 % presso lo stesso datore di lavoro, non ottenuto malgrado l'ottima impressione lasciata al Signor D.________ e confermata anche dalla consulente dell'URC; circostanze a - suo dire - discolpanti che sarebbero state occultate dall'opponente.  
Così facendo, il ricorrente si discosta dagli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore, senza tuttavia esporre, conformemente alle esigenze legali, in che modo essi sarebbero manifestamente inesatti o incompleti (cfr. consid. 2.1). Non occorre dunque rivedere i fatti accertati nella sentenza impugnata, vincolanti per il Tribunale federale. A titolo abbondanziale si rileva che tali censure risultano inconcludenti, non spiegando il ricorrente neppure in che misura le citate circostanze permetterebbero di escludere un suo rifiuto (di fatto) del posto di lavoro a 50 %. Per il resto, i presunti occultamenti da parte dell'opponente non sono pertinenti al caso in esame; i fatti correlati all'occupazione a tempo pieno non sono infatti oggetto della sentenza impugnata. 
 
7.2. Nel seguito, rinviando al contenuto del suo ricorso cantonale, il ricorrente sostiene che la colpa per la mancata conclusione del contratto di lavoro sarebbe da attribuire all'URC e al Signor D.________. Le dichiarazioni di quest'ultimo sarebbero state fuorvianti e inaffidabili, avendo in particolare indicato al ricorrente solo in un secondo tempo, durante il colloquio di lavoro, che sarebbe anche stato necessario preparare pasti caldi e freddi durante l'assenza del personale di cucina / di servizio durante la notte; mansioni che il ricorrente non sarebbe tenuto ad accettare, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.  
Mal si comprende, sulla scorta delle critiche sollevate dal ricorrente, in che modo le dichiarazioni del Signor D.________ (cfr. consid. 6.2), appaiano inaffidabili nel caso concreto. Non possono infatti essere considerate inadeguate le mansioni notturne di cui il ricorrente è stato informato dal potenziale datore di lavoro in occasione del colloquio, ovvero che l'attività potesse includere "ogni tanto anche un servizio ai piani se un ospite dovesse richiederlo. Il Concierge di notte deve riscaldare e preparare piatti semplici, già preparati dai nostri cuochi e portarli con un carrello in camera del cliente. Si tratta di piatti come insalate o un'insalata mista o caprese oppure dei toast". La mancanza di formazione e di esperienza in cucina o nel servizio ai clienti, lamentata dal ricorrente, non permette di concludere altrimenti. Senza la necessità di dover evidenziare che tali argomentazioni avvalorano la tesi per cui il ricorrente non fosse realmente interessato alla predetta occupazione, non si ravvede alcuna violazione dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso in esame. 
 
7.3. Infine, secondo il ricorrente l'URC avrebbe commesso una serie di errori, tra cui il fatto di non aver rispettato il punto B10 della direttiva LC SPC emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) relativo al contenuto dell'annuncio dei posti vacanti, pregiudicando così il processo di candidatura. Tuttavia, in tale doglianza il ricorrente rinvia a più riprese al contenuto del suo ricorso cantonale, riproponendo in maniera appellatoria la propria interpretazione delle circostanze (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3), senza neppure spiegare in che misura il processo di candidatura ne sarebbe risultato concretamente pregiudicato. La censura è pertanto inammissibile.  
 
7.4. Non occorre del resto analizzare la proporzionalità della sospensione di 35 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, non avendo il ricorrente sollevato alcuna censura al riguardo (cfr. consid. 2.2).  
 
8.  
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 23 gennaio 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi