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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_607/2021  
 
 
Sentenza del 9 agosto 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Niquille, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Nicola Fornara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dagli avv.ti Patrick Untersee ed Enrico Grassi, 
opponente. 
 
Oggetto 
conclusione del contratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.17). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. B.________ è titolare di due ditte individuali non iscritte a registro di commercio (C.________ di B.________ e D.________ di B.________) tramite le quali ha intrattenuto per anni rapporti commerciali con A.________ SA, società dalla quale ha acquistato un numero importante di estintori E.________.  
 
A.b. Nel luglio 2011 egli ha restituito a quest'ultima società 1522 estintori modello "E.________ 8 B" e 225 estintori modello "E.________ 13 B" ritenuti difettosi, fatturandole l'importo di fr. 79'601.40 a titolo di rimborso del valore degli stessi. Tale fattura, contestata, è rimasta scoperta.  
 
A.c. Il 4 giugno 2012 F.________, amministratore di A.________ SA, ha redatto e trasmesso a B.________, per esame e sottoscrizione, la seguente offerta:  
 
"contratto 
Egregio Sig. B.________, 
in riferimento alle sue precedenti richieste del 27.07.2011 alla lettera del Ns avvocato del 28.09.2011 ed alle riunioni intercorse tr a lei, il sig. F.________ ed i responsabili delle rispettive aziende Sig. G.G.________ per H.________ I.I.________ e J.I.________ per K.________, con la presente lei ci conferma che a ricevimento di quanto pattuito, ossia 74'500.-- pagabili in 4 rate entro il 15 di ogni mese dai quali verranno dedotti acconti da lei ricevuti, si riterrà tacitato da ogni pretesa nei confronti di A.________ SA. 
Il pagamento avrà inizio nel momento in cui sparirà da internet ogni documentazione commento od altro nei confronti della Società A.________ SA del sig. F.________ della Società H.________ e della società K.________ Srl in merito al prodotto E.________ inserito tramite il suo collaboratore L.L.________. 
Qualora dovessero apparire in seguito altri commenti la riterremo personalmente responsabile per il suo collaboratore o di chi per esso ed agiremo nei suoi confronti per un importo di Fr. 100'000.--. 
Ci riserviamo di effettuare una denuncia presso le competenti autorità nei confronti del suo collaboratore L.________. 
Inoltre le ribadiamo che non abbiamo nessun rapporto di collaborazione con il Sig. L.________ ed a lui nulla dobbiamo. 
Cordiali saluti". 
B.________ ha ritornato alla controparte copia dello scritto controfirmato cancellando dallo stesso l'indicazione " della società H.________ e della società K.________ SRL in merito al prodotto E.________ inserito tramite il " e apponendo, sotto la sua firma, l'aggiunta secondo cui " Diese Unterschrift ist nur gültig wenn ich am 05.06.2012 20'000.- Sfr. auf dem Konto C.________ bei der ZKB habe ". 
 
A.d. A.________ SA non ha sollevato obiezioni alle predette modifiche e ha versato a B.________ fr. 20'000.-- il 5 giugno 2012, fr. 10'000.-- il 27 luglio 2012 e altri fr. 3'000.-- in una data imprecisata, in totale fr. 33'000.--. I pagamenti sono poi stati interrotti.  
Nei mesi seguenti sono di nuovo comparsi in internet dei commenti negativi contro A.________ SA, H.________ Srl e K.________ Srl. B.________ ha sollecitato, invano, il pagamento di quanto gli spettava in virtù dell'accordo del 4 giugno 2012. Il 17 ottobre 2013 egli ha quindi fatto spiccare contro A.________ SA il precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzione di Lugano cui l'escussa si è opposta. 
 
B.  
Fallito il tentativo di conciliazione, il 9 marzo 2015 B.________ ha convenuto A.________ SA davanti alla Pretura di Lugano, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 41'500.-- oltre interessi, pari all'importo residuo oggetto del contratto del 4 giugno 2012, e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo in parola. Con la risposta la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. 
Statuendo il 23 dicembre 2020 il Pretore ha accolto la petizione, ha condannato la convenuta a versare fr. 41'500.-- oltre interessi all'attore e ha rigettato in modo definitivo l'opposizione interposta al precetto esecutivo xxx dell'Ufficio esecuzione di Lugano. Il 7 gennaio 2021 il Pretore ha rettificato il dispositivo della sentenza limitatamente alla decorrenza degli interessi. 
 
C.  
Con appello del 2 febbraio 2021 la convenuta ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e di riformulare il giudizio sulle spese processuali e ripetibili di prima istanza. Il 26 marzo 2021 l'attore ha proposto il rigetto del gravame. 
Statuendo il 28 ottobre 2021 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello. Per i giudici ticinesi la convenuta aveva accettato per atti concludenti (eseguendo vari pagamenti) la modifica proposta dall'attore dell'accordo a lui sottoposto il 4 giugno 2012, e l'interessata non poteva pretendere di compensare dei crediti regolati proprio con quell'accordo. Né vi erano le premesse per ammettere un caso di timore, non avendo l'appellante provato una minaccia seria. 
 
D.  
Con ricorso in materia civile del 1° dicembre 2021 A.________ SA chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di mantenere l'opposizione al precetto esecutivo in parola, o, in subordine, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
Il 10 gennaio 2022 l'opponente ha concluso per il rigetto del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
Il 26 gennaio 2022 la ricorrente ha replicato spontaneamente. 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta con decreto presidenziale del 31 gennaio 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).  
 
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. La ricorrente esordisce con una libera descrizione dei fatti di causa nella quale a tratti si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale, che in parte essa vorrebbe completare. Tali generiche argomentazioni non permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata nella sentenza impugnata (cfr. sopra, consid. 2.2) e su questo punto il ricorso si rivela inammissibile.  
 
3.  
La Corte cantonale ha stabilito che l'attore aveva modificato la proposta di accordo del 4 giugno 2012, stralciando i riferimenti alle società H.________ e K.________ Srl e imponendo il pagamento di un primo acconto di fr. 20'000.-- entro il 5 giugno 2012. La convenuta non aveva aderito esplicitamente a tale controproposta, ma nemmeno l'aveva contestata. In verità, ha soggiunto la Corte cantonale, l'aveva accettata per atti concludenti, pagando fr. 20'000.-- il 5 giugno 2012, come richiesto dall'attore, e versando altri due importi a favore di costui senza formulare riserve. I pagamenti della convenuta, che doveva lasciarsi imputare il suo comportamento, non erano semplici atti unilaterali eseguiti volontariamente. Per i giudici ticinesi non reggeva nemmeno la censura riguardante il mancato rispetto della forma scritta, in quanto non vi era alcuna prova a sostegno di un accordo in tal senso e poiché l'invocazione del vizio, dopo l'adempimento parziale del contratto, sarebbe stata abusiva. 
La Corte cantonale ha altresì respinto le censure volte a confermare le compensazioni avanzate dall'appellante. Con l'accordo del 4 giugno 2012 le parti si erano proposte di liquidare integralmente la controversia concernente gli estintori e sarebbe illogico sostenere che la convenuta potesse far valere in compensazione delle pretese indicate espressamente in quel patto. Anche le contestazioni sulla difettosità degli estintori e sulla tardività della notifica dei difetti erano superate da quell'accordo, redatto - nella sua versione originale - dall'appellante. 
 
4.  
La ricorrente fa valere una violazione degli art. 1, 12, 14 e 16 CO. A suo avviso non si sarebbe mai perfezionato un contratto tra le parti né per il pagamento di una somma, né per la restituzione della merce, poiché, se per un contratto i contraenti pattuiscono una data forma, in difetto di essa le parti si presumono non obbligate. La scelta di una data forma, prosegue, potrebbe avvenire anche per atti concludenti, ad esempio con l'invio da parte di una delle controparti di un progetto di contratto scritto in due esemplari per la firma. In quest'ultimo caso la forma scritta sarebbe presunta riservata. A torto dunque il Tribunale di appello avrebbe negato l'esistenza di indizi a suffragio di un accordo tra le parti sul requisito della forma scritta. Dopo aver ricevuto l'accordo firmato dall'opponente con le modifiche manoscritte, la ricorrente avrebbe dovuto firmarlo ancora una volta per approvarlo validamente. Mancando una sua seconda firma, la ricorrente non avrebbe condiviso la contro-offerta dell'opponente. Essa non avrebbe nemmeno accettato per atti concludenti la modifica contrattuale dell'opponente, avendo posto la forma scritta quale condizione di validità. La ricorrente avrebbe in ogni caso versato volontariamente e con un giorno di ritardo fr. 20'000.-- per interrompere " la diffusione sul web di materiale diffamatorio, come ha confermato il signor F.________". Quanto ai successivi pagamenti di fr. 10'000.-- e di fr. 3'000.--, essi non rispettavano gli importi, né le scadenze contrattuali e servivano se mai a far cessare la diffusione in rete di filmati lesivi della sua reputazione. 
 
4.1. Secondo l'art. 1 cpv. 1 CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. Tale manifestazione può essere espressa o tacita (cpv. 2).  
 
4.1.1. Il contratto presuppone lo scambio di reciproche manifestazioni di volontà, che di norma sono un'offerta e un'accettazione (art. 3 seg. CO). Il contratto è concluso se l'offerta e l'accettazione sono concordanti (sentenze 4A_431/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 5.1 e 4A_69/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.1 entrambe con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).  
 
4.1.2. Nel diritto svizzero la questione di sapere se le parti hanno concluso un accordo è sottoposta al principio della priorità della volontà soggettiva sulla volontà oggettiva (DTF 147 III 153 consid. 5.1; 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b).  
Il giudice deve quindi in un primo tempo ricercare la reale e comune volontà delle parti, se del caso sulla base di indizi. Costituiscono indizi in tal senso non solo il tenore delle dichiarazioni di volontà, ma anche il contesto generale, cioè tutte le circostanze che permettono di scoprire la reale volontà delle parti, sia che si tratti di dichiarazioni precedenti alla conclusione del contratto o di fatti posteriori alla stessa, in particolare il comportamento ulteriore delle parti che stabilisce quale era all'epoca la concezione dei contraenti. L'apprezzamento di questi indizi concreti da parte del giudice, secondo la sua generale esperienza di vita, costituisce un accertamento di fatto. Se il giudice giunge alla conclusione che le parti si sono capite o, al contrario, che non si sono capite, si tratta di constatazioni di fatto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che non siano manifestamente inesatte (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF), vale a dire arbitrarie ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 147 III 153 consid. 5.1; 144 III 93 consid. 5.2.2, con rinvii). 
Se il giudice non riesce a determinare la volontà reale e comune delle parti - per mancanza di prove o perché queste ultime non sono concludenti - o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto (ciò che non risulta già dal semplice fatto che è allegato nella causa, ma deve risultare dalle prove), egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Secondo questo principio, la volontà interna del dichiarante di legarsi non è l'unico fattore decisivo; un obbligo da parte sua può derivare dal suo comportamento, dal quale l'altra parte poteva, in buona fede, dedurre una volontà di vincolarsi. Il principio dell'affidamento permette così di imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se ciò non corrisponde alla sua volontà interna (DTF 147 III 153 consid. 5.1; 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424). 
La determinazione della volontà oggettiva delle parti, basata sul principio dell'affidamento, è una questione di diritto, che il Tribunale federale esamina liberamente; per deciderla, tuttavia, è necessario basarsi sul contenuto delle dichiarazioni di volontà e sulle circostanze, che sono questioni di fatto. Le circostanze decisive a questo riguardo sono solo quelle che hanno preceduto o accompagnato la manifestazione di volontà, ma non gli eventi successivi (DTF 147 III 153 consid. 5.1; 144 III 93 consid. 5.2.3). 
 
4.1.3. La conclusione di un contratto è soggetta al rispetto di una forma particolare solo se una norma speciale di legge lo prevede (art. 11 cpv. 1 CO) o se le parti l'hanno concordata (art. 16 cpv. 1 CO). Se non è prevista una forma speciale, le espressioni di volontà possono essere tacite (art. 1 cpv. 2 CO).  
Si ritiene che le parti, che hanno riservato la forma scritta, l'abbiano posta come condizione per la validità del contratto (art. 16 cpv. 1 CO). Tuttavia, si deve considerare che le parti abbiano rinunciato alla forma scritta se le prestazioni contrattuali sono fornite e accettate senza riserve, nonostante l'inosservanza della forma scritta (DTF 105 II 75 consid. 1; sentenze 4A_431/2019 del 27 febbraio 2020 consid. 5.3 e 4A_416/2012 del 21 novembre 2012 consid. 3.3-3.4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5aedizione 2016, n. 1692). 
 
4.2. Riguardo alla conclusione dell'accordo, la Corte cantonale ha accertato che la ricorrente non ha mai manifestato espressamente il suo consenso ai nuovi termini contrattuali. Ha quindi verificato se l'interessata l'avesse accettato tacitamente, ammettendo per finire una sua accettazione per atti concludenti, avendo versato più importi all'opponente di cui il primo di fr. 20'000.-- entro il 5 giugno 2012 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7, consid. 7.2).  
 
4.2.1. La ricorrente critica tali accertamenti e fa valere di aver versato volontariamente e in ritardo fr. 20'000.-- per interrompere "la diffusione sul web di materiale diffamatorio, come ha confermato il signor F.________". La Corte di appello ha però escluso che quei pagamenti fossero "semplici atti unilaterali" effettuati "su base volontaria", giacché l'interessata aveva pagato fr. 20'000.-- proprio il 5 giugno 2012, ossia il giorno successivo alla ricezione della controproposta dell'opponente, come da lui preteso (e attestato dalle schede contabili agli atti), e perché essa aveva in seguito versato altre due somme di denaro all'opponente (cfr. sentenza impugnata, pag. 7-8 consid. 7.2). Non si misconosce che F.________, amministratore della ricorrente, abbia affermato che quei pagamenti servivano a far cessare la diffusione in internet di contenuti diffamatori. Le sue dichiarazioni - di parte (cfr. art. 159 CPC) - non hanno tuttavia trovato conferma in altre risultanze probatorie, anzi, M.G.________, offerto quale teste dalla ricorrente per provare gli asseriti illeciti dell'opponente, ha riferito di non essere a conoscenza di filmati o articoli offensivi, smentendo la tesi della ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2). Si aggiunga che la ricorrente aveva sborsato fr. 20'000.-- il 5 giugno 2012 e fr. 10'000.-- il 27 luglio 2012, ossia ben prima dell'apparizione in rete dei commenti negativi contenuti nelle e-mail di settembre e ottobre del 2012 (cfr. doc. 13). Ciò posto, gli accertamenti dei giudici cantonali non appaiono insostenibili e la critica ricorsuale, appellatoria, va disattesa.  
 
4.2.2. La ricorrente vorrebbe completare i fatti accertati dai giudici cantonali, asserendo che anche gli importi di fr. 10'000.-- e di fr. 3'000.-- da lei versati servissero a far cessare la diffusione in rete di filmati lesivi della sua buona reputazione. L'interessata, tuttavia, non spiega, né dimostra - come doveva (cfr. sopra, consid. 2.2) - con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate. Il ricorso, in proposito, si avvera inammissibile.  
 
4.3. Riguardo alla forma dell'accordo la Corte cantonale ha escluso un consenso effettivo tra le parti sulla forma scritta quale requisito di validità, perché la ricorrente non aveva provato un patto in questo senso (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2).  
 
4.3.1. Il ricorso non contiene di per sé alcuna censura contro tale accertamento di fatto. La ricorrente pretende però che tra le parti non si sarebbe perfezionato un contratto per il pagamento di una somma, né per la restituzione della merce, poiché, se per un contratto i contraenti pattuiscono una data forma, in difetto di essa essi si presumono non obbligati. E la scelta di una specifica forma del contratto, soggiunge, potrebbe avvenire anche per atti concludenti, ad esempio con l'invio da parte di uno dei contraenti di due esemplari di un contratto per la firma.  
 
4.3.2. Ora, è vero che la forma stabilita dal contratto può essere concordata anche per atti concludenti, ad esempio tramite la consegna di contratti firmati in duplice copia (DTF 139 III 160 consid. 2.6, con riferimenti; sentenza 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 5.3). In concreto, però, non consta, né è preteso, che la ricorrente avesse mandato due o più esemplari firmati all'opponente, affinché costui li sottoscrivesse e gliene ritornasse (almeno) uno. L'insorgente, poi, ha pagato fr. 20'000.-- entro il 5 giugno 2012, dando integralmente seguito alla modifica delle rate e delle scadenze di pagamento proposta a mano dall'opponente sul documento che essa gli aveva consegnato, e non ha riservato alcunché in merito alla necessità di una sua firma. La ricorrente ha quindi versato all'opponente altri due importi di complessivi fr. 13'000.-- senza sollevare obiezioni. Che questi ultimi importi non rispettassero le date e le somme previste, potrà anche essere. L'entità delle rate e le scadenze, salvo per l'importo di fr. 20'000.-- da pagare entro il 5 giugno 2012, erano tuttavia condizioni proposte dalla ricorrente che l'opponente aveva accettato. In circostanze del genere la conclusione dei giudici cantonali secondo cui le parti avevano validamente stipulato per atti concludenti un accordo avente quale oggetto quanto proposto dall'opponente e una seconda firma della ricorrente non era più necessaria, non presta il fianco a critiche, a maggior ragione ove sulla somma complessiva di fr. 74'500.-- tra le parti vi è sempre stato consenso. In proposito, dunque, la decisione impugnata non viola il diritto federale.  
 
5.  
Controversa è pure la questione a sapere se la ricorrente potesse porre in compensazione le pretese da lei fatte valere. 
 
5.1. Secondo la Corte cantonale, dagli atti e in particolare dal testo dell'accordo del 4 giugno 2012 (successivo alla fattura del 13 gennaio 2010), traspariva in modo chiaro la volontà delle parti di liquidare nella sua integralità il rapporto commerciale derivante dalla compravendita degli estintori, tacitando le reciproche pretese, e sarebbe illogico sostenere che la convenuta potesse far valere in compensazione delle pretese indicate espressamente in quell'accordo.  
 
5.2. Descritti i crediti di fr. 15'159.10 da lei fatti valere in compensazione con la risposta (documentati da una scheda contabile, da una fattura del 13 gennaio 2010, da un estratto conto del 10 novembre 2010, da una dichiarazione del revisore, dalla dichiarazione di compensazione del 6 dicembre 2015, e da un testimone e dal suo amministratore), la ricorrente contesta gli accertamenti sulla volontà effettiva delle parti operati dai giudici di appello, affermando che non vi sarebbe prova di una sua rinuncia al proprio credito di fr. 15'159.10 con la conclusione dell'accordo del 4 giugno 2012.  
L'interessata, tuttavia, non nega che quell'accordo rinviava anche alla lettera del suo avvocato del 28 settembre 2011, con cui aveva rivendicato l'importo in parola dall'opponente e un altro di fr. 300.-- mensili da ottobre del 2011 per il preteso deposito degli estintori. Per giunta, l'accordo di tacitazione riguardava proprio la questione della restituzione della merce difettosa, giacché menzionava la fattura del 27 luglio 2011 concernente la "Retournierung der mangelhaften Ware". Non basta, poi, asserire che le parti avrebbero dovuto usare un'altra formulazione, ad esempio "a saldo di ogni reciproca pretesa", giacché l'asserto si esaurisce in una critica appellatoria e perché l'accordo l'ha predisposto proprio la ricorrente, la quale il 4 giugno 2012 (data di conclusione dell'accordo), pur sapendo di detenere gli estintori a lei resi dall'opponente nel luglio dell'anno precedente (cfr. consid. A.b), s'era impegnata a versare fr. 74'500.-- all'opponente, senza pretenderne il ritiro. Ciò posto, l'accertamento della Corte cantonale secondo cui l'accordo del 4 giugno 2012, elaborato dalla ricorrente, regolava sia il destino dei crediti di fr. 15'159.10 e di fr. 300.-- mensili per il deposito fatti valere dalla ricorrente, sia quello della pretesa di fr. 79'601.40 rivendicata dall'opponente, resiste alla critica. 
In simili circostanze le questioni della notifica tempestiva dei difetti e della conseguente risoluzione del contratto non erano dunque più di attualità. Su questo punto, pertanto, il rimedio dev'essere respinto. 
 
5.3. La pretesa di fr. 33'100.--, pure fatta valere in compensazione dalla ricorrente, non ha miglior sorte.  
 
5.3.1. La Corte cantonale ha respinto la pretesa di fr. 33'100.-- per i medesimi motivi espressi per quella di fr. 15'159.10, soggiungendo che l'estensione in sede di appello appariva comunque già a un primo esame inammissibile.  
 
5.3.2. Nel suo gravame la ricorrente non si confronta minimamente con la conclusione di inammissibilità dell'estensione della pretesa da lei fatta valere in compensazione. Ora, quando, come in concreto, una sentenza si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe, poiché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le critiche volte contro tutte le motivazioni (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 133 IV 119 consid. 6.3). Infatti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni dell'altra si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della decisione dell'autorità inferiore. Al riguardo, pertanto, il gravame risulta inammissibile.  
 
6.  
Secondo i giudici cantonali il contratto non poteva essere annullato per timore, mancando prove a suffragio di una minaccia e del grave danno d'immagine. Non bastavano delle e-mail sconclusionate e sgrammaticate scritte tra il 21 settembre e il 4 ottobre 2012; né vi era altrimenti evidenza d'una correlazione tra l'entità della somma di fr. 74'500.-- e la gravità delle minacce. La deposizione dell'amministratore della convenuta era smentita da quella del teste G.________, la cui attendibilità non poteva essere messa seriamente in dubbio. Del resto l'accordo si riferiva a una fattura e a uno scritto che riguardavano la restituzione di estintori reputati difettosi, e il Pretore aveva correttamente stabilito che il motivo dell'accordo andasse ricercato nella volontà delle parti di risolvere quella problematica, garantendo nel contempo alla convenuta l'eliminazione dai social media di contenuti da lei giudicati lesivi.  
 
7.  
La ricorrente sostiene d'aver concluso il contratto per timore (art. 29 CO) e che il testo letterale dell'accordo dimostrerebbe ciò. Le e-mail del settembre e ottobre del 2012 sarebbero degli indizi a sostegno di una minaccia, che sarebbe stata esplicitata nel testo dell'accordo: la ricorrente avrebbe sottoposto una proposta di pagamento non per gli asseriti difetti, ma per far cessare le illecite pubblicazioni sul web. Essa avrebbe agito sotto minaccia, in assenza della quale mai avrebbe accettato di pagare più di fr. 70'000.--. 
Per la ricorrente l'accertamento della Corte cantonale secondo cui dal testo del contratto, che rinviava a una fattura del 27 luglio 2011 e a uno scritto del 28 settembre 2011, non trasparirebbe una minaccia, sarebbe insostenibile: con quell'accordo, argomenta, essa voleva far sparire da internet ogni commento contro di lei o contro altre società in merito al prodotto E.________. Il documento del 27 luglio 2011 - prosegue - sarebbe una fattura e non una notifica dei difetti e quello del 28 settembre 2011, una messa in mora per il ritiro della merce depositata nei magazzini della ricorrente e per il pagamento di fr. 15'159.10. Se l'esistenza di concrete minacce all'immagine della ricorrente non fosse stata vera, l'opponente avrebbe stralciato quel passaggio. Costui, invece, si sarebbe limitato a cancellare alcuni destinatari e a modificare in parte i termini di pagamento, lasciando invariata la parte relativa ai motivi del pagamento. L'amministratore della ricorrente aveva inoltre confermato che "L.________ era un esperto di informatica e aveva minacciato me e H.________ di mettere in rete video e frasi denigratorie nei confronti delle due aziende e del prodotto E.________". Tali dichiarazioni sarebbero veritiere e se mai sarebbe da rivalutare il valore della deposizione del teste G.________, definito da L.________ un "criminal gangster". 
 
7.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 CO il contratto non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona. Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l'equità lo richieda, risarcire il danno all'altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia (cpv. 2). Secondo l'art. 30 cpv. 1 CO il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente. Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove si sia approfittato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi (cpv. 2).  
 
7.1.1. Come vizio del consenso, il timore ragionevole è quello che una persona - parte o terzo - intenzionalmente e illecitamente provoca in un'altra per indurla a manifestare una dichiarazione di volontà. La causa del timore è la minaccia di un danno futuro in caso di rifiuto di adempimento; essa vizia la volontà nella fase della sua formazione (sentenza 4A_259/2009 del 5 agosto 2009 consid. 2.1.1 con rimando).  
 
7.1.2. Per annullare un contratto sulla base del timore ragionevole, devono essere soddisfatte le seguenti quattro condizioni: una minaccia rivolta senza diritto contro una parte o una persona a lei intimamente legata; il timore ragionevole che ne deriva; la volontà dell'autore della minaccia di indurre il destinatario a manifestare una dichiarazione di volontà; e il nesso di causalità tra il timore e il consenso (DTF 111 II 349 consid. 2; sentenza 4A_259/2009 citata consid. 2.1.1). Inoltre, la parte che intende far valere il motivo del timore ragionevole deve dichiarare all'altra parte la sua intenzione di non proseguire il contratto viziato entro un anno dal momento in cui il timore è scomparso (art. 31 cpv. 1 e 2 CO; sentenza 4A_514/2010 del 1° marzo 2011 consid. 4.2.2).  
 
7.1.3. Di principio, l'uso di un mezzo lecito che provoca un danno lecito, non è una minaccia illecita. Tuttavia, deve esserci una corrispondenza tra i mezzi e il fine che l'autore si propone di raggiungere (sentenza 4A_259/2009 citata consid. 2.1.1). Per "vantaggio eccessivo" si intende una sproporzione quantitativa che deve essere valutata secondo gli stessi criteri che determinano l'esistenza dell'usura ai sensi dell'art. 157 CP (BRUNO SCHMIDLIN/ARNAUD CAMPI, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3aedizione 2021, n. 19 ad art. 29-30 CO). Pertanto, secondo una valutazione oggettiva, il vantaggio economico ottenuto deve essere chiaramente sproporzionato rispetto alla prestazione fornita (DTF 130 IV 106 consid. 7.2: usura del datore di lavoro che paga un salario di fr. 300.-- mensili e fornisce vitto e alloggio, a fronte di un impegno di lavoro di 50 ore settimanali). La determinazione del valore oggettivo di una prestazione è una questione di fatto; sapere se le due prestazioni sono chiaramente sproporzionate è una questione di diritto (sentenze 4A_259/2009 citata consid. 2.1.1 e 4C.238/2004 del 13 ottobre 2005 consid 2.2). I termini "vantaggi eccessivi" comprendono anche qualsiasi vantaggio inadeguato o sproporzionato con cui la persona che minaccia di invocare un diritto, persegue uno scopo estraneo a tale diritto o che va ben oltre il suo semplice esercizio, in violazione delle regole della buona fede (sentenza 4A_259/2009 citata consid. 2.1.1 con riferimenti; SCHMIDLIN/CAMPI, op. cit., n. 19 ad art. 29-30 CO; BRUNO SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2aedizione 2013, n. 50 ad art. 29-30 CO).  
 
7.1.4. L'onere di provare l'esistenza di una minaccia e il suo effetto causale sulla conclusione del contratto incombe alla parte minacciata. Spetta inoltre a quest'ultima stabilire il carattere eccessivo dei vantaggi che gli sono stati estorti con la minaccia di invocare un diritto (sentenze 4A_259/2009 citata consid. 2.1.1 e 4C.214/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 4, con rimando).  
 
7.1.5. L'annullamento di una transazione sulla base di un timore ragionevole non va ammesso troppo facilmente. Per stabilire se un accordo di questo tipo sia inficiato da un tale vizio del consenso, occorre tenere conto non solo di ciò che la parte avrebbe potuto ottenere da un punto di vista oggettivo in caso di processo, ma anche della preoccupazione delle parti di evitare i rischi di una causa, anche a prezzo di concessioni che possono essere indubbiamente eccessive, ma che sono inerenti alla natura della transazione (DTF 111 II 349 consid. 3; sentenza 4A_259/2009 citata consid. 2.1.2).  
 
7.2. Le critiche ricorsuali agli accertamenti di fatto dei giudici cantonali non documentano alcun arbitrio.  
 
7.2.1. La ricorrente afferma che il testo letterale dell'accordo dimostrerebbe un timore ragionevole, che le e-mail del settembre e dell'ottobre del 2012 sarebbero degli indizi a sostegno di una minaccia, a suo dire esplicitata nel testo dell'accordo, e che con quell'accordo essa voleva far sparire da internet ogni commento contro di lei o altre società in merito al prodotto E.________. Così argomentando, tuttavia, l'interessata non indica con precisione né prova quali affermazioni e quali atti documenterebbero l'invocato timore ragionevole, che sarebbe già stato presente al momento della conclusione dell'accordo all'inizio di giugno del 2012. Non giova nemmeno il rinvio generico a talune e-mail, reputate sconclusionate e sgrammaticate dai giudici di appello, che appaiono inidonee a suffragare una minaccia. Quelle e-mail, poi, sarebbero state spedite tra il 21 settembre e il 4 ottobre 2012, ossia ampiamente dopo la conclusione dell'accordo del 4 giugno 2012. Ciò posto, spettava alla ricorrente spiegare come e perché quegli scritti ne avrebbero influenzato la volontà nella fase della sua formazione a inizio giugno del 2012 (cfr. sopra, consid. 7.1.1 seg.), a maggior ragione ove, come da lei stessa ammesso, essa non ha prodotto copia dei filmati giudicati pregiudizievoli, né ne ha descritto il contenuto (cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 8.2).  
Non si misconosce che secondo la proposta del 4 giugno 2012 il pagamento di fr. 74'500.-- avrebbe avuto inizio dalla scomparsa "da internet di ogni documentazione commento od altro nei confronti della società A.________ SA del sig. F.________" (cfr. consid. A.c). Quell'accordo di tacitazione di ogni pretesa dell'opponente verso la ricorrente, tuttavia, si riferiva espressamente alla fattura del 27 luglio 2011 dell'opponente, con cui egli aveva rivendicato dalla ricorrente una somma di fr. 79'601.40 per la restituzione di 1522 estintori modello "E.________" e di 225 estintori modello "E.________" considerati difettosi (" Retounierung der mangelhaften Ware", cfr. consid. A.b); l'accordo in parola menzionava pure uno scritto del 28 settembre 2011 della ricorrente, con cui essa aveva preteso dall'opponente fr. 300.-- mensili dal 10 ottobre 2011 in avanti per il deposito della merce che costui le aveva reso, aveva contestato la pretesa di fr. 79'601.40 e aveva rivendicato un importo di fr. 15'159.10 per una fattura scoperta del 13 gennaio 2010 riguardante la fornitura di "E.________ 13 B" (cfr. doc. 6 e 7). In simili condizioni l'accertamento dei giudici cantonali in virtù del quale non vi fosse la prova d'una minaccia e d'un preteso danno di immagine e il motivo dell'accordo andasse ricercato nella volontà delle parti di risolvere la problematica legata agli estintori garantendo nel contempo alla ricorrente l'eliminazione dai social media dei contenuti da essa ritenuti lesivi, non appare insostenibile e in proposito il ricorso è votato all'insuccesso.  
 
7.2.2. È vero che l'opponente non ha chiesto lo stralcio del passaggio concernente l'eliminazione di asseriti commenti pregiudizievoli in internet. Con la cancellazione della parte: "della società H.________ e della società K.________ SRL in merito al prodotto E.________ inserito tramite il", voluta dall'opponente, il testo dell'accordo era diventato il seguente: "Il pagamento avrà inizio nel momento in cui sparirà da internet ogni documentazione commenti od altro nei confronti della Società A.________ SA del Sig. F.________ [... parte intersecata] suo collaboratore L.________". La ricorrente non spiega come e perché da una simile frase sia possibile derivare una minaccia dell'opponente. L'interessata non prova neppure in modo convincente che lo scopo dell'accordo e del pagamento fosse solo quello di far sparire dei contenuti per lei nocivi, non pretendendo, né dimostrando che nel giugno del 2012 vi fossero in rete dei giudizi negativi su di lei. Carente di motivazione, al riguardo il ricorso è finanche inammissibile.  
 
7.2.3. L'insorgente ritorna sulle dichiarazioni del suo amministratore per dar corpo all'asserito timore ragionevole. Per la Corte cantonale, però, quella deposizione era confutata "su tutta la linea" dalla testimonianza del teste G.________ (cfr. sopra, consid. 4.2.1). La ricorrente tenta di screditarne l'attendibilità, richiamando un generico giudizio negativo espresso da tale L.________. Ciò non basta, però, per rendere arbitrari gli accertamenti operati dai giudici cantonali, a maggior ragione ove la ricorrente nemmeno pretende (motivando la sua censura) che si tratti di false affermazioni del teste in questione. Anche al riguardo la censura non convince ed è infruttuosa.  
 
8.  
Da qu anto precede, segue che il gravame, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 agosto 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti