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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_261/2022  
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Pontarolo, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dagli avv.ti Riccardo Schuhmacher e Michela Gianola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; salario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2021.85). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
B.________ è stato assunto da A.________ SA quale consulente assicurativo dal 1° agosto 2013 sulla base di un contratto del 23 luglio 2013. Il 16 settembre 2016 le parti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro valido dal 1° gennaio 2016. Con lettera 18 giugno 2018 la società ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 agosto successivo. Con scritto del 2 luglio 2018 il lavoratore ha definito abusivo il licenziamento e si è lamentato per la sospensione dei pagamenti a suo favore. Il 3 agosto 2018 il datore di lavoro ha contestato il carattere abusivo della disdetta, sottolineando il mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione da parte del dipendente e rimproverandogli di essersi rifiutato di firmare una scheda interna relativa al 2017. 
 
B.  
 
B.a. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 27 novembre 2018 B.________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di condannare A.________ SA a versargli fr. 91'302.95 oltre interessi (fr. 16'144.95 per salari lordi da giugno ad agosto 2018; fr. 23'960.-- quale indennizzo per licenziamento abusivo; fr. 51'197.10 per il rimborso di spese professionali), e gli oneri sociali su fr. 16'144.95. Con risposta 14 gennaio 2019 A.________ SA si è opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di B.________ al pagamento di fr. 32'590.40 oltre interessi (fr. 14'609.20 pari al saldo negativo al 31 agosto 2018; fr. 2'136.-- per il danno dipendente dalla mancata restituzione d'una stampante; fr. 10'000.-- per quello causato dall'esercizio di un'attività concorrente; fr. 5'845.20 per il rimborso della partecipazione ai costi della locazione d'un ufficio) e il rigetto dell'opposizione a un precetto esecutivo da lei fatto spiccare contro l'attore. Con replica del 13 febbraio 2019 l'attore ha mantenuto le proprie domande di giudizio e proposto di respingere l'azione riconvenzionale. Con duplica del 2 aprile 2019 la convenuta ha confermato le sue richieste, rinunciando a una replica riconvenzionale.  
Il 25 settembre 2019 il Pretore supplente ha ammesso una domanda di edizione dei conteggi e dei giustificativi relativi alle commissioni lorde incassate da A.________ SA grazie all'attività dell'attore tra il 1° agosto 2013 e il 31 marzo 2019. Il 28 ottobre 2019 la convenuta ha prodotto parte della documentazione a lei richiesta in edizione e ha domandato di limitare gli atti da esibire. Il 9 dicembre 2019 il Pretore ha respinto l'istanza e l'11 maggio 2020 ha preso atto del rifiuto di cooperare della convenuta riguardo alla documentazione a lei richiesta per il periodo dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2019. Con le conclusioni del 21 ottobre 2020 la convenuta ha ribadito le sue richieste, anche in via riconvenzionale. Con memoriale conclusivo del 29 ottobre 2020 l'attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 89'070.70 oltre interessi (fr. 16'120.-- per salari lordi da giugno ad agosto 2018; fr. 25'000.-- d'indennizzo per licenziamento abusivo; fr. 47'950.70 per il rimborso di spese professionali) e confermato le restanti domande in via principale e riconvenzionale. 
Con sentenza del 26 aprile 2021 il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando il dipendente a versare al datore di lavoro fr. 16'745.20 oltre interessi (saldo negativo e costi della stampante), con conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. 
 
B.b. Con appello del 27 maggio 2021 l'attore ha chiesto, in riforma del giudizio impugnato, di accogliere parzialmente la petizione per complessivi fr. 41'120.-- (fr. 16'120.-- per salari non pagati, fr. 25'000.-- a titolo d'indennità per licenziamento abusivo), e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, il tutto con conseguente modifica delle spese e delle ripetibili per l'azione principale e per quella riconvenzionale. Il 12 luglio 2021 A.________ SA ha postulato la reiezione del gravame. Statuendo l'11 maggio 2022, in parziale accoglimento del rimedio, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha condannato il datore di lavoro a versare fr. 16'144.95 oltre interessi e i relativi oneri sociali a suo carico al dipendente, ha obbligato costui a versare al datore di lavoro fr. 2'136.-- oltre interessi per la stampante non restituita, e ha riformulato il giudizio del Pretore sulle spese giudiziarie. Per la Corte cantonale spettava al datore di lavoro dimostrare le attività svolte dal dipendente nel 2018 per calcolare il suo salario. A.________ SA non aveva prodotto i documenti dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2019, benché utili a definire le pretese salariali dell'attore, e per tale carenza era unica responsabile. Al dipendente andavano così riconosciuti i salari da giugno ad agosto del 2018, stimati in base al certificato di salario dell'anno prima.  
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 13 giugno 2022 A.________ SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza della Corte cantonale, domandando di respingere la petizione e di accogliere la sua azione riconvenzionale, come ammesso dal Pretore, con conseguente riforma del giudizio sulle spese giudiziarie di tutti i gradi di giurisdizione. 
Con risposta del 4 agosto 2022 B.________ propone di respingere il ricorso. La Corte cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. a LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ricevibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620). 
 
3.  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). 
Nel suo rimedio la ricorrente si dilunga liberamente su quanto da lei allegato nella risposta circa il metodo di calcolo del salario del dipendente e allude all'importante volume di atti da lei esibiti e corrispondenti al periodo fino al 31 agosto 2018, alle difficoltà legate alla produzione di quella documentazione e alla sensibilità del suo contenuto. Così argomentando, però, da un lato la ricorrente si scosta dai fatti accertati dai giudici cantonali senza invocare, né dimostrare, un loro arbitrario accertamento. Dall'altro evoca fatti nuovi in maniera inammissibile, in quanto disattende i principi appena ricordati. Vani sono pure i rilievi sul giudizio del Pretore in tema di edizione di documenti, il rimedio essendo proponibile solo in quanto rivolto contro una sentenza di un'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF). 
 
4.  
In questa sede rimangono litigiose le pretese salariali del lavoratore e quella del datore di lavoro fatta valere in via riconvenzionale. 
 
4.1. La Corte cantonale ha rilevato che il Pretore aveva ammesso l'edizione dei conteggi e dei giustificativi relativi alle commissioni lorde incassate dalla convenuta grazie all'attività dell'attore tra il 1° agosto 2013 e il 31 marzo 2019 e che a torto la convenuta aveva sostenuto la correttezza dei suoi calcoli sul salario del dipendente (in particolare della scheda interna al 31 agosto 2018, poiché essa non aveva spiegato il contenuto dei conteggi da lei prodotti, specie con riguardo all'art. 16 cifra 2 del contratto, né aveva fornito le prove necessarie a tal fine. Nella sua risposta, inoltre, la convenuta aveva asserito che l'attore percepiva degli anticipi, ma non aveva spiegato perché era errato il calcolo del salario mensile secondo il certificato di salario del 2017. Vista la carente allegazione del datore di lavoro, la contestazione di replica non poteva che essere generica. Il Pretore, in definitiva, aveva rimproverato all'attore di non aver fornito la controprova riguardo al contenuto d'un documento che avrebbe dovuto sorreggere l'asserzione della controparte. Una controprova, però, poteva essere fornita solo per (tentare di) indebolire la prova principale che però faceva difetto. Quanto alle dichiarazioni dell'azionista e direttore della convenuta C.________, esse andavano valutate con prudenza, perché egli era da sentire come parte e non ci si poteva fidare dei conteggi esibiti, e perché l'affermazione di costui secondo cui "tutte le provvigioni di courtage che maturano dopo la conclusione del rapporto di lavoro rimangono a favore della convenuta" si scontrava con l'art. 16 cifra 2 del contratto, che rinvia all'art. 339 cpv. 2 CO.  
 
4.2. La ricorrente fa valere una violazione degli art. 55, 150, 157, 221, 222 e 224 CPC. A suo avviso le tre mensilità pretese dall'opponente, sulla base del certificato di salario del 2017, non sarebbero dovute, poiché a lui sarebbe spettato solo un acconto sulla cifra effettivamente dovuta e conteggiata una volta conclusosi l'esercizio annuale. Essa asserisce di aver validamente contestato la pretesa dell'opponente e di aver validamente fatto valere una sua pretesa in via riconvenzionale, avvalendosi pure d'un conteggio conforme agli accordi contrattuali (doc. 9) e d'una testimonianza del suo direttore, precisa e lineare: perciò, la conclusione opposta della Corte di appello violerebbe il diritto federale. Per la ricorrente il lavoratore avrebbe criticato il noto conteggio solo in modo generico, e dunque insufficiente, e al limite unicamente per rapporto al rimborso delle spese. Il lavoratore avrebbe dunque ammesso le provvigioni a lui riconosciute, che non costituivano un fatto controverso. La ricorrente rimprovera al Tribunale di appello di aver violato l'art. 8 CC, 55 e 221 CPC, perché il lavoratore non aveva specificato con la replica la sua pretesa relativa ai salari, benché le sue contestazioni contenute nella risposta fossero precise e puntuali.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Quando è applicabile il principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC), spetta alle parti, e non al giudice, raccogliere gli elementi del processo. Esse devono indicare i fatti su cui fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre le prove ad essi relative (onere di deduzione delle prove; art. 55 cpv. 1 CPC) e contestare i fatti addotti dalla controparte (onere di contestazione), dovendo il giudice amministrare le prove solo sui fatti rilevanti e contestati (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.1).  
 
4.3.2. I fatti rilevanti allegati devono essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni), affinché, da un lato, il convenuto possa indicare chiaramente quali fatti addotti nella petizione ammette o contesta e, dall'altro, il giudice possa, sulla base delle allegazioni di fatto della petizione e delle determinazioni del convenuto nella risposta, tracciare un quadro esatto dei fatti ammessi da entrambe le parti o contestati dal convenuto, per i quali dovrà assumere dei mezzi di prova (art. 150 cpv. 1 CPC; DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; sentenze 4A_132/2022 del 18 luglio 2022 consid. 2.1 e 4A_126/2019 del 17 febbraio 2020 consid. 6.1.3).  
I requisiti relativi al contenuto delle allegazioni e alla loro precisione dipendono, da un lato, dal diritto sostanziale, ossia dai fatti costitutivi della norma invocata e, dall'altro, dal modo in cui la controparte si è determinata nel procedimento: per prima cosa, l'attore deve esporre i fatti concreti che giustificano la sua pretesa in modo sufficientemente preciso, affinché la controparte possa indicare quali circostanze contesta oppure presentare le sue controprove; in seconda battuta, se il convenuto ha contestato dei fatti, l'attore è tenuto a esporre in modo più dettagliato il contenuto dell'allegazione di ciascuno dei fatti contestati, in modo da consentire al giudice di assumere le prove necessarie a chiarirli e di applicare la norma di diritto sostanziale al caso concreto (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; sentenze citate 4A_132/2022 consid. 2.1 e 4A_126/2019 consid. 6.1.3). 
 
4.3.3. Se l'attore ha esposto un'allegazione e l'ha motivata in modo sufficiente, il convenuto deve contestarla in modo preciso e motivato. In caso contrario, l'allegazione dell'attore si considera non contestata (o riconosciuta o ammessa), con la conseguenza che non deve essere provata (art. 150 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 117 II 113 consid. 2; sentenze citate 4A_132/2022 consid. 2.1 e 4A_126/2019 consid. 6.1.4).  
 
5.  
 
5.1. La ricorrente sostiene di aver validamente contestato con la sua risposta le pretese salariali dell'opponente e che la sua contestazione era sorretta da un conteggio (doc. 9) e dalla testimonianza del suo direttore, estensore di quella distinta, che egli avrebbe confezionato in modo conforme al contratto di lavoro. Essa avrebbe così contestato le pretese del lavoratore in modo dettagliato, talché la conclusione opposta della Corte di appello violerebbe gli art. 55 e 222 CPC. L'opponente, prosegue, avrebbe criticato il predetto conteggio in modo generico, e dunque insufficiente, e se mai la sua obiezione riguardava il rimborso delle spese. L'entità delle provvigioni non sarebbe stata pertanto litigiosa e il giudice non avrebbe nemmeno dovuto acquisire agli atti dei documenti.  
 
5.1.1. Nella petizione l'opponente ha rivendicato per il periodo da giugno ad agosto 2018 un salario mensile lordo di fr. 5'381.65, pari al salario medio mensile lordo percepito nel 2017 (doc. G), ossia in totale fr. 16'144.95, e ha proposto quale mezzo di prova l'edizione di documenti dalla convenuta.  
Nella risposta la ricorrente ha contestato le pretese salariali nel seguente modo: 
 
"Ad 4-5: contestati 
(...) Discorso analogo riguarda la pretesa del salario per i mesi fino al licenziamento: come visto sopra, quanto percepito dal signor B.________ mensilmente non rappresenta un salario, bensì un anticipo sulla cifra effettivamente dovuta, definita alla fine dell'anno nel conteggio finale (doc. A, art. 23-27; doc. B, art. 10 e 15). Di conseguenza, non sono dovute 3 mensilità di anticipi, come vorrebbe l'attore, bensì il saldo del conteggio al 31 agosto 2018: come emerge infatti dal doc. 9, quest'ultimo è stato calcolato sulla base dei pro rata, precisamente come indicato dal contratto di lavoro all'art. 16 (cfr. doc. 9 e doc. B, art. 16). Siccome il conteggio al 31 agosto 2018 risulta negativo, nulla è dovuto".  
Con la replica l'attore ha contestato integralmente il conteggio. Il Pretore ha quindi ammesso la prova dell'edizione dalla convenuta dei conteggi e dei giustificativi "concernenti il totale delle commissioni lorde incassate da A.________ SA dall'attività dell'attore nel periodo 1° agosto 2013/31 marzo 2019". Il datore di lavoro vi ha dato seguito solo in parte, poiché non ha esibito i dati dal 1° settembre 2018 al 31 marzo 2019. 
 
5.1.2. Diversamente dal Pretore, il Tribunale di appello ha reputato sufficiente la contestazione di replica dell'attore, poiché nella risposta il datore di lavoro non aveva spiegato il contenuto del conteggio da lui esibito, specie con riguardo all'art. 16 capoverso 2 del contratto, secondo cui in caso di scioglimento del contratto l'impiegato ha diritto alle provvigioni di acquisizione "per gli affari conclusi e non ancora provigionati o incassati alla fine del rapporto di lavoro". Per le stesse ragioni (carenza di allegazione e insufficienza di prove) la Corte cantonale ha respinto la domanda riconvenzionale.  
Nella fattispecie la sentenza impugnata resiste alla critica. Con la petizione l'attore aveva quantificato e documentato le sue pretese salariali con il certificato di salario del 2017 emesso dalla ricorrente, proponendo a sostegno della sua pretesa l'edizione di documenti, poi ammessa dal giudice. Nella risposta la ricorrente ha in sostanza contestato i crediti salariali dell'attore ed esposto una stima diversa degli stessi, rinviando al conteggio da lei elaborato (doc. 9) e all'art. 16 del contratto. L'interessata, tuttavia, non ha spiegato nel dettaglio come aveva calcolato le cifre inserite in quel conteggio. Quella distinta, poi, non è esplicita nel senso che non contiene tutte le informazioni atte a determinare agevolmente le varie provvigioni, specialmente quelle di acquisizione con riferimento agli "affari conclusi e non ancora provigionati o incassati alla fine del rapporto di lavoro". Il rinvio della ricorrente nella risposta a quel documento non era pertanto sufficiente, giacché essa non ha precisato, né commentato il suo conteggio in modo tale da poter capire facilmente i dati in essa contenuti, senza doverli interpretare o ricercare (DTF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Ciò posto, la conclusione della Corte cantonale secondo cui la contestazione di replica riferita al conteggio del 31 agosto 2018 (doc. 9) poteva solo essere generica, non viola il diritto federale. 
 
5.2. La ricorrente assevera che le tre mensilità pretese dall'opponente sulla base del certificato di salario del 2017 non sarebbero legittime, poiché a lui spettava unicamente un acconto sulla cifra effettivamente dovuta e conteggiata una volta conclusosi l'esercizio annuale.  
Ora, che la cifra d'affari sia utile per calcolare il salario del lavoratore, è possibile. In concreto, però, la Corte ticinese ha reputato congrua la stima delle pretese salariali dell'opponente basata sul certificato di salario del 2017, poiché non vi erano altri dati "affidabili" per quantificarle e il datore di lavoro non aveva spiegato perché il noto conteggio (doc. 9) "ossequiava quanto previsto dall'art. 16 del contratto di lavoro, con particolare riferimento al capoverso 2 il quale prevede che in caso di scioglimento del contratto l'impiegato ha diritto alle provvigioni d'acquisizione per gli affari conclusi e non ancora provigionati o incassati alla fine del rapporto di lavoro" (cfr. sentenza impugnata, consid. 6). 
L'interessata afferma che il conteggio in parola (doc. 9) sarebbe conforme al contratto e che il suo direttore ne avrebbe confermato in modo preciso e lineare la correttezza. Simili critiche, invero appellatorie e come tali inidonee a sostanziare un arbitrio nella valutazione delle prove operata dalla Corte cantonale (DTF 148 I 127 consid. 4.3 pag. 135; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3), non convincono. Intanto, le dichiarazioni di C.________ configurano delle affermazioni di parte, reputate dalla Corte cantonale "un'opinione del teste" (cfr. sentenza impugnata, pag. 13 consid. 14). Secondariamente, esse non sono corroborate da altre prove (cfr. sul valore probatorio di una dichiarazione di parte: DTF 143 III 297 consid. 9.3.2 pag. 332; sentenza 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2). Anzi, come rilevato dalla Corte cantonale, la ricorrente non ha prodotto i documenti a lei richiesti dal giudice, né ha spiegato come ha calcolato le cifre del suo conteggio (doc. 9; cfr. sentenza impugnata, pag. 9 consid. 7), in particolare le provvigioni di acquisizione per affari conclusi ma non ancora incassati (cfr. art. 16 capoverso 2 del contratto), che hanno una trattazione contrattuale diversa da quella per le provvigioni ricorrenti (cfr. art. 16 capoverso 3 del contratto). 
 
6.  
In subordine la ricorrente rimprovera alla Corte di appello di aver accertato in modo inesatto e contraddittorio i fatti, e domanda di considerare il saldo negativo derivante dal conteggio del 2017 di fr. 16'126.35, importo ignorato dalla Corte cantonale malgrado l'avesse fatto valere in via di compensazione. Essa richiama poi le sue contestazioni di risposta e i conteggi dal 2013 al 2017, quest'ultimo (doc. 6) non firmato dal dipendente e con un saldo negativo che sarebbe stato riportato nel conteggio del 2018, il quale pure presentava un saldo negativo (doc. 9). La ricorrente ripete d'aver esplicitamente contestato la pretesa di controparte, che la replica del lavoratore sarebbe stata insufficiente e che lei non doveva perciò fornire ulteriori precisazioni sul suo conteggio dell'agosto del 2018, né sul saldo negativo del 2017, desumibile dal conteggio di quell'anno (doc. 6) e mai contestato dall'opponente. Nella misura in cui la Corte cantonale non ha ritenuto quei conteggi con i saldi negativi siccome ammessi dal lavoratore, essa ha violato gli art. 55 e 150 CPC. Per la ricorrente la decisione sarebbe altresì contraddittoria, poiché considererebbe il salario lordo di fr. 64'480.-- indicato nel certificato di salario del 2017 (doc. G), ma reputerebbe errato il conteggio del 2017 (doc. 6), benché il salario lordo appena indicato fosse la somma di due posizioni indicate in tale distinta del valore complessivo di fr. 64'480.60. 
In concreto taluni fatti allegati dalla ricorrente, ad es. l'asserito saldo negativo di fr. 16'126.35 nel 2017, a suo dire ammesso dal lavoratore, non emergono dal giudizio impugnato. Costei mira in altri termini a completare la fattispecie accertata dalla Corte cantonale, ma omette di illustrare con precisi rinvii agli atti della causa, di averli già presentati alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, ragione per cui l'argomentazione ricorsuale risulta inammissibile (cfr. sopra, consid. 3). La ricorrente non consta inoltre aver sollevato nel quadro della procedura di appello la censura fondata sulla compensazione di fr. 16'126.35, che la Corte cantonale non ha rilevato, né esaminato nel suo giudizio. Simile critica ricorsuale, nuova e fondata in parte su fatti non accertati dalla Corte cantonale, non appare ricevibile (art. 99 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF) e si avvera preclusa per il mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; sentenza 5A_883/2021 del 7 luglio 2022 consid. 3.2.6 con rinvii). Sia come sia, la censura è infruttuosa, giacché la conclusione della Corte di appello secondo cui l'opponente ha validamente contestato il conteggio del 2018 (doc. 9) e, in assenza di prove contrarie prodotte dalla ricorrente, gli spettano i salari pretesi, resiste alla critica (cfr. sopra, consid. 5). Invano, pertanto, la ricorrente fa valere che il saldo negativo del 2017, inserito nel conteggio del 2018, sia da considerare. 
 
7.  
Da quanto precede, segue che il gravame, nella misura in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 8 giugno 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti