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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.348/2005 /biz 
 
Sentenza del 27 febbraio 2006 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Favre, Zappelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________SA, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Paolo Sauvain, 
 
contro 
 
Società B.________, 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Ulderico Provini. 
 
Oggetto 
contratto di appalto, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata 
il 7 settembre 2005 dalla II Camera civile del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Tra il 1992 e il 1998 la società B.________ ha realizzato vari lavori di allargamento e formazione di piazzali con pavimentazione a favore di A.________SA, titolare di un garage. Per i lavori eseguiti essa ha emesso quattro fatture, tutte datate 11 novembre 1998, per un totale di fr. 121'418.10. 
 
A parziale compensazione del suo credito la società B.________ ha conteggiato tre fatture di A.________SA relative alla fornitura di tre veicoli, risalente al 1990 e 1991, per fr. 73'680.--. Dal canto suo, il 20 maggio 1999 A.________SA ha provveduto al versamento di fr. 20'000.-- con la causale "acconto per asfalto". Dopodiché non è più intervenuto alcun pagamento. 
 
Preso atto dell'impossibilità di ottenere bonalmente il saldo delle predette fatture, di fr. 27'738.10, nel marzo 2003 la società B.________ ha avviato una procedura esecutiva che è sfociata in un precetto esecutivo cui A.________SA ha fatto opposizione. Donde la presente causa. 
2. 
Il 21 ottobre 2003 la società B.________ ha convenuto A.________SA dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con un'azione tendente all'incasso di fr. 27'738.10 oltre interessi del 5% a partire dal 21 maggio 1999. 
 
Con sentenza del 15 ottobre 2004 la pretora ha respinto la petizione per mancanza di prove a sostegno della pretesa vantata in causa, le fatture e i successivi solleciti di pagamento essendo privi di efficacia probatoria. 
3. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla soccombente, la quale il 7 settembre 2005 ha rovesciato il giudizio pretorile, accogliendo integralmente la petizione. 
 
Premesso che l'onere di provare l'esistenza del contratto d'appalto e la congruità della pretesa spettava all'attrice in applicazione dell'art. 8 CC, la Corte cantonale ha in primo luogo rilevato che, non avendo la convenuta contestato l'esistenza del contratto né riproposto l'argomento della difettosità dell'opera con le conclusioni di causa, gli unici punti ancora litigiosi concernevano l'effettiva esecuzione di tutte le opere e la determinazione della mercede. 
 
La Corte ha poi precisato come la prova a tal riguardo possa essere apportata con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice processuale, così come anche per mezzo dell'ammissione (totale o parziale) del committente nel corso della causa oppure nella fase preprocessuale. A questo proposito è stata rammentata la giurisprudenza cantonale in materia di apprezzamento delle prove (art. 90 CPC/TI) secondo la quale viene riconosciuto valore probatorio - nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi - al comportamento del committente che nella fase preprocessuale non adduce contestazioni della fatturazione dell'imprenditore, salvo poi esigere durante la causa che questi dimostri il compimento e il valore di ogni prestazione. Il principio della buona fede, sancito dall'art. 2 CC e valido anche in ambito processuale, impedisce infatti al committente di contestare senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze che attengono alla quantificazione della mercede dell'appaltatore, che risultavano essere acquisite prima dell'avvio del procedimento giudiziario. In concreto, il comportamento preprocessuale e processuale adottato dalla convenuta, valutato secondo i canoni della buona fede, ha portato i giudici cantonali al convincimento che la pretesa dell'attrice andava integralmente riconosciuta, anche se con un diverso inizio della decorrenza degli interessi, vale a dire a partire dal 9 dicembre 2002. 
4. 
Prevalendosi della violazione degli art. 2 e 8 CC, A.________SA è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica della pronunzia cantonale nel senso di respingere l'appello dell'attrice e confermare il giudizio di primo grado. 
 
Nella risposta del 5 dicembre 2005 la società B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
5. 
Il tenore dell'allegato ricorsuale impone - prima di chinarsi sulle censure ivi sollevate - di esporre brevemente i principi che reggono il ricorso per riforma e, più in particolare, gli argomenti proponibili rispettivamente improponibili nel quadro di tale rimedio. 
 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
L'atto di ricorso deve contenere la motivazione delle conclusioni. Questa deve esporre in modo conciso quali sono le norme violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Nella giurisdizione di riforma, il Tribunale federale fonda infatti il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3). 
6. 
Nell'atto ricorsuale la convenuta invoca innanzitutto la violazione dell'art. 8 CC. Essa non critica la ripartizione dell'onere probatorio, che la Corte cantonale ha rettamente posto a carico dell'attrice, quanto la decisione della Corte ticinese di ammettere la petizione nonostante l'"assenza di qualsivoglia materiale probatorio a suffragio delle tesi di fatto e di diritto" avanzate dall'attrice, peraltro debitamente contestate dalla convenuta negli allegati introduttivi di causa, in contrasto con quanto asserito nella decisione impugnata. La censura è manifestamente infondata. 
6.1 Nella misura in cui rimprovera ai giudici cantonali di non aver tenuto conto della sua contestazione la convenuta sembra voler addurre una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG. Questa si verifica infatti qualora autorità cantonale abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento prodotto agli atti come mezzo di prova oppure anche un allegato di causa (DTF 115 II 399 consid. 2a; cfr. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5.3 ad art. 63 OG pag. 569). Ora, per essere valida, la censura di svista manifesta esige l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che del passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 cpv. 1 lett. d OG; DTF 115 II 399 consid. 2a, 122 III 61 consid. 2b pag. 63). Nel caso concreto questo requisto non è ossequiato, dato che la convenuta non indica dove si troverebbe la chiara e precisa contestazione da lei formulata negli allegati di causa e sfuggita alla Corte cantonale. Essa si limita infatti a trascrivere tali allegati nella loro integralità. Si può comunque osservare che la loro lettura non permette di ravvedere alcuna svista imputabile alla Corte ticinese posto come in essi la convenuta si sia perlopiù espressa sugli asseriti difetti dell'opera, tesi questa che - stando a quanto accertato nel giudizio impugnato - ha abbandonato con le conclusioni. 
6.2 La critica ricorsuale è destinata all'insuccesso anche in quanto rivolta contro l'applicazione dell'art. 8 CC
 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la Corte cantonale non ha deciso a favore dell'attrice nonostante l'assenza di prove, e in particolare di una perizia. Al contrario. I giudici ticinesi hanno esplicitamente dichiarato di non ritenere la perizia indispensabile, potendo la prova dell'ammontare del credito per mercedi essere fornita anche in altro modo e in particolare mediante la valutazione, secondo i canoni della buona fede, del comportamento preprocessuale e processuale del committente, al quale può essere riconosciuto valore probatorio. È sulla base di questo mezzo di prova ch'essi hanno pronunciato la loro decisione. 
 
Ciò esclude una violazione dell'art. 8 CC. Questa norma non disciplina infatti l'apprezzamento probatorio; essa non esclude né l'apprezzamento anticipato delle prove né la prova indiziaria, né tantomeno un'istruzione probatoria limitata ad alcune prove, nella misura in cui essa basta a convincere il giudice della fondatezza di un'allegazione (129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). In altri termini, l'art. 8 CC non prescrive al giudice quali prove assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria, poiché tale questione è regolata dall'ordinamento cantonale (cfr. art. 90 CPC/TI). 
7. 
La convenuta non ha miglior fortuna laddove critica la valutazione del suo comportamento preprocessuale sotto il profilo dell'art. 2 CC
7.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 CC ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede sia nell'esercizio dei propri diritti che nell'adempimento dei propri obblighi. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC). Vi è in particolare un abuso di diritto qualora un istituto giuridico venga utilizzato ad un fine diverso di quello per cui è stato creato (cfr. ad esempio DTF 122 III 321 consid. 4a), qualora un diritto venga esercitato senza scopo (DTF 129 III 493 consid. 5.1 pag. 497) oppure nell'intento di procurarsi un beneficio manifestamente sproporzionato, tenuto conto degli interessi in gioco (DTF 123 III 200 consid. 2b pag. 203), infine, a determinate condizioni, qualora una persona assuma un comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium: cfr. DTF 125 III 257 consid. 2a con rinvii; 123 III 70 consid. 3c pag. 75). 
7.2 In concreto la convenuta sostiene in particolare, richiamandosi anche alla DTF 112 II 500, che la mancata contestazione delle fatture prima della causa civile non può essere interpretata quale accettazione delle stesse. 
 
Il richiamo giurisprudenziale è pertinente ma di nessun giovamento per la convenuta, viste le differenze rilevanti fra la fattispecie giudicata dal Tribunale federale in quell'evenienza e quella attualmente sottoposta a giudizio. Nella DTF 112 II 500 è stato deciso che il fatto di non contestare durante alcuni mesi una fattura dettagliata di un appaltatore non può essere considerato quale accettazione tacita della stessa. Nel caso in rassegna la situazione - accertata in maniera vincolante nella pronunzia impugnata - è ben diversa. Innanzitutto il silenzio della convenuta non si è protratto per alcuni mesi bensì per 5 anni, sino all'inizio della procedura giudiziaria. Ma non solo: essa ha accettato le opere, conclusesi nel 1998, senza segnalare alcun difetto, ha accettato senza nulla eccepire che l'attrice procedesse alla compensazione delle proprie fatture con quelle da lei emesse per la fornitura di auto, per un totale di fr. 73'680.-- e infine, il 21 maggio 1999, ha versato all'attrice fr. 20'000.-- a titolo di "acconto asfalto". Visto il settore in cui la convenuta svolge la propria attività - commercio di autoveicoli - essa non può seriamente sostenere che con l'indicazione "acconto" (che presuppone l'esistenza di un debito residuo) intendeva "a saldo" (che esclude ogni ulteriore debito). 
 
È dunque in sede giudiziaria che la convenuta ha per la prima volta contestato il credito dell'attrice, dopo che durante anni non solo era rimasta silente a questo riguardo ma aveva pure provveduto ad onorarlo in grande misura, senza mai - giovi ribadirlo - formulare la benché minima critica né contro il lavoro svolto né contro la fatturazione. 
7.3 Nelle circostanze appena descritte, la decisione della Corte cantonale di non tutelare il comportamento contraddittorio della convenuta merita di essere condivisa. 
8. 
Ciò comporta l'integrale reiezione del ricorso siccome manifestamente infondato. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 febbraio 2006 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: