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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_11/2022  
 
 
Sentenza del 7 marzo 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Ryter, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato dell Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata 
il 31 gennaio 2022 dal Tribunale federale svizzero (2C_61/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 31 gennaio 2022 la Presidente della II Corte di diritto pubblico ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 17 gennaio 2022 da A.________ contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2021.403), dato che il curatore dell'interessato non aveva ratificato il gravame (causa 2C_61/2022). 
 
B.  
Con istanza del 23 febbraio 2022 A.________ ha chiesto la revisione della citata sentenza giusta gli artt. "38 cpv. 1-3 LTF e 121 LTF". Il 28 febbraio 2022 e il 1° marzo 2022 egli si è ulteriormente rivolto al Tribunale federale per posta rispettivamente per e-mail, reiterando le sue domande. 
 
C.  
Invitato dal Tribunale federale a determinarsi sull'istanza di revisione sopramenzionata, l'avv. Pascal Cattaneo, curatore di A.________, ha dichiarato con lettera del 28 febbraio 2022 di non ratificarla e ne ha pertanto chiesto lo stralcio, con rinuncia a spese e ripetibili. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura un'istanza può essere esaminata nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1 e rinvio).  
 
 
1.2. Confrontato con una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. L'esercizio dei diritti civili in tutti gli ambiti giudiziari, amministrativi, penali e assicurativi dell'istante è stato limitato e in suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC, con lo scopo di segnatamente rappresentarlo nei procedimenti civili e amministrativi. Quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedasi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022).  
 
2.2. Con lettera del 28 febbraio 2022 il curatore dell'istante ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare la domanda di revisione. Ora la capacità processuale ( Prozessfähigkeit; capacité d'ester en justice), ossia, per quanto qui d'interesse, la facoltà di rivolgersi al Tribunale federale e quindi di condurre personalmente la propria causa spetta a chi ha l'esercizio dei diritti civili ( Handlungsfähigkeit; exercice des droits civils; art. 13 CC; DTF 132 I 1 consid. 3.1). Chi invece non ha l'esercizio dei medesimi deve agire per mezzo del suo rappresentante (art. 19 cpv. 1 CC), salvo eccezioni (art. 19c CC) che qui non ricorrono (sentenza 2C_817/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4). Come appena accennato il curatore del qui ricorrente - che deve rappresentarlo in ambito giudiziario - non ha dato il suo consenso all'istanza di revisione. Quest'ultima si rivela pertanto inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).  
 
3.  
Come chiesto dal curatore si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
4.  
Il Tribunale federale si riserva di archiviare senza risposta ulteriori scritti concernenti il medesimo oggetto (art. 42 cpv. 7 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione all'istante, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 marzo 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud