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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_864/2022  
 
 
Sentenza del 26 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Centro B.________, 
opponente, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Contestazione di una nota scolastica, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.276). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, apprendista presso la Scuola C.________ di X.________, è stato promosso alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, ottenendo, per quanto qui d'interesse, la nota di condotta 3.5 per il secondo semestre, con la seguente osservazione sulla pagella:  
 
"nota di condotta abbassata di un punto a seguito del comportamento deplorevole durante lo stage pratico di fine anno". 
 
A.b. Il reclamo interposto contro la nota di condotta e l'annotazione sulla pagella a nome e per conto di A.A.________ da suo padre D.A.________ dinanzi al Centro B.________ è stato respinto in data 7 luglio 2022. A parere dell'autorità scolastica la valutazione era corretta, considerato il comportamento di un gruppo di apprendisti, tra cui l'interessato, durante uno stage alla SUPSI.  
 
A.c. Adito in tempo utile il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha confermato, con risoluzione del 24 agosto 2022, la decisione sopramenzionata, precisando che l'autorità di prima istanza avrebbe invero dovuto dichiarare inammissibile il reclamo; A.A.________ non era legittimato ad agire dato che la singola nota di condotta non gli aveva pregiudicato la promozione al terzo anno.  
 
A.d. Con sentenza del 21 settembre 2022 il Tribunale cantonale amministrativo ha condiviso la risoluzione governativa. Rammentato che le singole note scolastiche potevano essere contestate individualmente solo se generavano delle conseguenze giuridiche pregiudizievoli, la Corte cantonale ha osservato che ciò non era il caso concreto. La nota litigiosa, seppur insufficiente, non aveva impedito all'insorgente la promozione all'anno successivo né pregiudicava in alcun modo la prosecuzione della sua formazione, senza omettere che la stessa non avrebbe figurato sull'attestato federale di capacità rilasciato al termine della formazione.  
 
B.  
Il 22 ottobre 2022 A.A.________, sempre rappresentato dal padre D.A.________, si è rivolto al Tribunale federale chiedendo che la pagella scolastica per l'anno 2021/2022 venga rivalutata nel senso che la penalità inflitta di un punto sia annullata e che venga rimossa l'osservazione a fondo pagina. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami). 
 
2.  
 
2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione. Se la decisione impugnata concerne materialmente la valutazione delle capacità personali, intellettuali o fisiche del candidato e questa valutazione continua ad essere litigiosa davanti al Tribunale federale, la via del ricorso ordinario è quindi esclusa (DTF 147 I 73 consid. 1.2.1; sentenza 2C_474/2022 del 18 agosto 2022 consid. 1.1 e rinvii).  
 
2.2. Nel caso specifico, oggetto di disamina è una nota scolastica, segnatamente una nota di condotta - che è stata abbassata al secondo semestre - e l'annotazione ivi relativa, che entrambe concernono la valutazione di prestazioni personali dell'apprendista qui ricorrente. Conformemente all'art. 83 lett. t LTF la via del ricorso ordinario è perciò esclusa e il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Diretto contro una decisione finale (art. 90 e 117 LTF) emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 2 in relazione con l'art. 114 LTF), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), presentato in tempo utile (art. 117 combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF), da una persona che ha un interesse giuridicamente protetto a ricorrere (art. 115 LTF) è, per contro, di principio dato.  
 
3.2. Con questo rimedio può tuttavia essere censurata unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il rispetto di tali diritti non è esaminato d'ufficio, ma soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato le relative contestazioni (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). L'atto di ricorso deve perciò rispettare esigenze di motivazione accresciute. Altrimenti detto le censure devono essere esposte in modo chiaro e circostanziato, supportate da un'esauriente motivazione giuridica e, per quanto possibile, documentate (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Sennonché il gravame in esame non adempie all'evidenza dette esigenze. Il ricorrente, il quale oltre a non spiegare in modo chiaro e circostanziato (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso arbitrariamente il diritto determinante, non si prevale di alcuna lesione di diritti costituzionali. Anche trattata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale l'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito. 
 
4.  
 
4.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del rappresentante del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, al Centro professionale tecnico Lugano-Trevano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
F. Aubry Girardin Ieronimo Perroud