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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_182/2023  
 
 
Sentenza del 21 giugno 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (responsabilità del datore di lavoro), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 gennaio 2023 (31.2022.22). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La D.________ Sagl è stata iscritta a registro di commercio nel 2014 e, nel 2017, è stata trasformata in società anonima con ragione sociale D.________ SA. La società è stata affiliata quale datrice di lavoro alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa). Dal 17 ottobre 2017 all'8 agosto 2018 A.________ è stato vice-presidente con diritto di firma a due della società e, dall'8 agosto 2018 fino alle dimissioni rassegnate con lettera dell'11 febbraio 2020, presidente con diritto di firma a due. A seguito dell'entrata in mora della società con il versamento dei contributi paritetici, la Cassa, a far tempo dal 2018, ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla. Con decreti del 5 giugno 2020 e del 3 settembre 2020 la Pretura del Distretto di Locarno ha aperto la procedura di fallimento della società, che è stata sospesa nel senso dell'art. 230 LEF e successivamente proseguita in via sommaria poi nuovamente sospesa per mancanza d'attivo (FUSC 4.11.2022). La Cassa con decisione su opposizione del 10 ottobre 2022, che confermava la decisione del 17 agosto 2022, ha chiesto ad A.________ il risarcimento di fr. 105'696.55 per il mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla D.________ SA per gli anni 2017, 2019 (acconti) e 2020 (fino al mese di gennaio; acconto), con vincolo di solidarietà con B.________ e C.________, già membri del Consiglio d'amministrazione, limitatamente a fr. 105'417.50. 
 
B.  
A.________ - contestando la sua responsabilità nel senso dell'art. 52 LAVS - si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 10 novembre 2022 (timbro postale) che, con sentenza del 24 gennaio 2023, ha respinto il gravame e confermato la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 27 febbraio 2023 (timbro postale) con cui chiede sostanzialmente di annullare la sentenza del Tribunale cantonale del 24 gennaio 2023 e la decisione su opposizione della Cassa. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata condanna il ricorrente al risarcimento danni di fr. 105'696.55 nel senso dell'art. 52 LAVS. Questo importo raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.- necessario per l'ammissibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico contro una sentenza cantonale in tali controversie dinanzi al Tribunale federale (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF in relazione con l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 V 51). Il ricorso, che anche per il resto soddisfa i requisiti formali di ricevibilità, è quindi ammissibile.  
 
1.2. La III Corte di diritto pubblico del Tribunale Federale è competente a decidere in materia di determinazione dei contributi AVS/AI/IPG (art. 82 lett. a LTF e 31 RTF). Questo vale anche quando, come nel caso in rassegna, la controversia riguarda anche l'obbligo di pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari. Sebbene l'assicurazione contro la disoccupazione e gli assegni familiari rientrino formalmente nella competenza della IV Corte di diritto pubblico (art. 32 RTF), ragioni di economia di procedura giustificano che la III Corte di diritto pubblico si occupi anche degli aspetti della controversia che li riguardano (sul tema cfr. sentenza 9C_139/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
2.  
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (ovvero arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost.; DTF 144 II 246 consid. 6.7) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Oggetto del contendere è sapere se e in quale misura A.________ debba rispondere in conformità dell'art. 52 LAVS nei confronti della Cassa per il danno di fr. 105'696.55 derivante dal mancato versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati dalla D.________ SA - nel frattempo fallita - per gli anni 2017, 2019 (acconti) e 2020 (fino al mese di gennaio; acconto).  
 
3.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi disciplinanti la materia, rammentando in particolare le norme sull'obbligo di conteggiare e versare i contributi paritetici (art. 14 cpv. 1 LAVS e art. 34 segg. OAVS), i presupposti per la responsabilità del datore di lavoro secondo l'art. 52 LAVS, rispettivamente dei suoi organi per la persona giuridica (art. 52 cpv. 2 LAVS; DTF 129 V 11), segnatamente la nozione di violazione intenzionale o per negligenza grave in relazione con le attribuzioni e gli obblighi inalienabili dei membri del consiglio d'amministrazione di una società anonima (art. 716a cpv. 1 CO; DTF 132 III 523 consid. 4.6 con riferimenti), come infine i motivi giustificativi e di discolpa (sul tema cfr. DTF 121 V 243 consid. 4b con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale ha innanzitutto accertato la qualità di organo formale nel senso dell'art. 52 LAVS (sul tema cfr. sentenza 9C_578/2021 del 29 giugno 2022 consid. 5.2 con riferimenti) del ricorrente, il quale è stato vice-presidente del consiglio d'amministrazione della D.________ SA dal 17 ottobre 2017 all'8 agosto 2018 e presidente fino alle dimissioni date con lettera dell'11 febbraio 2020. La Corte cantonale ha successivamente appurato la violazione delle prescrizioni in materia di AVS per negligenza grave, ritenuta l'assenza di pagamento dei contributi sociali che sapeva non essere versati da tempo. A mente dell'autorità giudiziaria precedente l'insorgente non ha adempiuto così gli obblighi di diligenza e vigilanza accresciuti che vanno oltre la prudenza che è d'uso osservare, in assenza altresì di motivi di giustificazione e di discolpa. Il Tribunale cantonale ha infine concluso che il ricorrente doveva rispondere del danno per il mancato versamento di fr. 105'696.55 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non versati per gli anni 2017, 2019 (acconto) e 2020 (fino all'acconto di gennaio) dalla D.________ SA poi fallita.  
 
4.2. Il ricorrente non contesta di per sé il fatto che la società sia venuta meno a prescrizioni della LAVS ma contesta in sostanza alla Corte cantonale di avere arbitrariamente ammesso la sua intenzionalità, rispettivamente la sua negligenza grave, alla base del danno subito dalla Cassa. Egli rimprovera in particolare all'istanza giudiziaria precedente di avere ignorato elementi che giustificherebbero il mancato versamento degli oneri sociali dovuti, senza chinarsi a sufficienza sulle sue argomentazioni, in violazione dell'obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 Cost.). Infine, l'insorgente contesta altresì l'importo del danno.  
 
5.  
Le argomentazioni addotte con il ricorso non sono tali da far ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria cantonale, rispettivamente da far sembrare la sua valutazione contraria al diritto federale (cfr. consid. 2 sopra). 
 
5.1. Il ricorrente pretende la violazione ad opera del Tribunale cantonale del diritto di motivazione derivante dal diritto di essere sentito per non avere ritenuto gli elementi menzionati nel ricorso del 10 novembre 2022 idonei, a suo dire, a discolparlo dalla negligenza grave. A prescindere dalla dubbia ricevibilità della censura - il ricorrente si limita a rinviare espressamente a quanto indicato alle pagine 5 e 6 del ricorso cantonale e un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; sul tema cfr. DTF 133 II 396 consid. 3.2) - essa si dimostra comunque infondata. Il diritto a una decisione motivata - aspetto del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) - impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (sul tema cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 con riferimenti). Ora, la sentenza impugnata, si è espressa, e compiutamente, su tutti i presupposti dell'art. 52 LAVS, segnatamente sulla quantificazione del danno (cfr. consid. 2.2), sulla violazione delle prescrizioni in materia di contributi paritetici (consid. 2.3), sull'intenzionalità e/o sulla negligenza grave e sul nesso di causalità adeguata tra il comportamento rimproverabile e il danno (consid. 2.4 seg.). In particolare la Corte cantonale si è pronunciata sugli elementi decisivi contestati, ovvero la negligenza grave del ricorrente, l'assenza di motivi giustificativi e/o di discolpa (consid. 2.6), come pure particolare solerzia è stata riservata agli elementi di danno. La motivazione adempie pertanto manifestamente le esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. altresì DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4 con riferimenti).  
 
5.2. L'insorgente non può nemmeno essere seguito quando pretende che "ad ogni modo, dagli atti appare evidente" che non possa essergli addebitata nessuna negligenza grave, né tantomeno un'intenzionalità qualsiasi per quanto riguarda i contributi rimasti insoluti, come pure nemmeno sono pertinenti le conseguenze tratte. Tali censure oltre che formulate in termini apodittici e appellatori (sul tema e sulla loro ammissibilità cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) - sono in contrasto con gli accertamenti del Tribunale cantonale che, vagliate altresì le censure ricorsuali, è giunto alla conferma della negligenza grave del ricorrente. Al ricorrente quale organo formale della società incombeva l'obbligo di controllare che il pagamento dei contributi paritetici venisse effettuato. Il Tribunale cantonale ha compiutamente accertato che il ricorrente in qualità di organo formale della D.________ SA (dal 17 ottobre 2017, data della trasformazione in SA, quale vice-presidente e dall'agosto 2018 quale presidente fino alle dimissioni rassegnate con scritto dell'11 febbraio 2020, come pure di organo formale di altre società con diverse cariche (quale amministratore unico, rispettivamente presidente di società anonime, cfr. registro di commercio on-line), era ben consapevole dell'obbligo di versare i contributi paritetici come pure di controllare che il pagamento venisse effettuato e infine delle conseguenze del mancato pagamento degli oneri sociali. A tal proposito la Corte cantonale ha assodato che l'insorgente aveva sottoscritto l'11 marzo e il 10 settembre 2019 le domande di modifica dei contributi in acconto alla Cassa, come pure aveva firmato, congiuntamente con un altro membro del consiglio d'amministrazione, la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per il 2019.  
Il ricorrente tenta di discolparsi affermando che i primi problemi con il versamento degli oneri sarebbero apparsi nel corso del 2019 (con la riserva di uno scoperto di fr. 259.05 per il 2017) e che sarebbe evidente che all'inizio del 2019 non avrebbe potuto rendersi conto che gli oneri sociali non avrebbero potuto essere pagati in un tempo ragionevole, asserendo di avere tentato di salvare la società. La Corte cantonale ha già accertato però che i problemi relativi al versamento dei contributi non sono sorti nel 2019 bensì già dal 2018, anno in cui sono cominciate le diffide e le esecuzioni. Il ricorrente non ha mai concretizzato quali fossero i tentativi svolti per salvare la SA. In particolare egli non ha asserito alcun motivo di discolpa, rispettivamente di giustificazione, ovvero una qualsivoglia circostanza idonea a legittimarlo, quale datore di lavoro, a non versare i contributi (cfr. sul tema cfr. DTF 132 III 523 consid. 4.6 con riferimenti, 108 V 189 consid. 2b con riferimenti). L'istanza giudiziaria precedente ha in ogni modo accertato l'assenza di motivi giusitificativi e/o di discolpa. Per questo motivo il ricorrente è tenuto ad assumersi la responsabilità per il mancato pagamento dei contributi paritetici della società. 
 
5.3. Infine, anche le censure relative agli elementi del danno risarcibile ritenute dalla Cassa non sono pertinenti. Il ricorrente pretende a torto anche dinanzi a questa istanza giudiziaria, per di più con le medesime argomentazioni (pertanto sulla loro ammissibilità in quanto in termini appellatori, cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.4), che nel conteggio della Cassa figurerebbero elementi estranei al risarcimento nel senso dell'art. 52 LAVS, ovvero le multe, le diffide e le tasse d'intimazione, come pure che non vi sarebbe la base legale sufficiente per i contributi del datore di lavoro relativi agli assegni familiari integrativi retti dal diritto cantonale. Il Tribunale cantonale ha già compiutamente esposto per quanto attiene la voce del danno "AVS diffide, multe, tassazioni d'ufficio" che le diffide e le tassazioni d'ufficio rientrano nel danno secondo l'art. 52 LAVS (cfr. art. 34a OAVS e sentenza H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 con riferimenti, in particolare il DTF 121 III 382 consid. 3b/bb con riferimenti) e che l'infelice dicitura "multa" usata nell'elenco delle diffide emesso dalla Cassa non concerne quella d'ordine di cui all'art. 91 LAVS ma appunto le tasse d'intimazione delle diffide.  
Anche la critica riferita all'assenza di base giuridica sufficiente per i contributi del datore di lavoro rimasti impagati, relativi agli assegni familiari di diritto cantonale, non trova convalida. Al contrario il Tribunale cantonale ha menzionato la legislazione applicabile (cfr. a tal riguardo gli art. 46 lett. c e 73 lett. c Legge sugli assegni di famiglia [RL 856.100] e l'art. 25 lett. c della legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari; RS 836.2), come pure la giurisprudenza cantonale e federale (sul tema cfr. la sentenza 9C_369/2012 del 2 novembre 2012 consid. 4.2 con i riferimenti, in particolare la sentenza 9C_720/2008 del 7 dicembre 2009 consid. 5 e la sentenza 8C_926/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 3) e non da ultimo la dottrina relativa, idonee a suffragare la base legale sufficiente per il risarcimento di questi contributi sociali di diritto cantonale. In conclusione l'ammontare del danno verificato dal Tribunale cantonale merita piena conferma. 
 
 
6.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese giudiziarie, fissate secondo la tariffa ordinaria e in funzione del valore litigioso (art. 51 cpv. 1 lett. a ed art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, a B.________, a C.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 21 giugno 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi