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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_72/2023  
 
 
Sentenza del 22 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Tal Schibler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
a Panama; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.6-7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione di chiusura del 9 dicembre 2022 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), in accoglimento di una domanda di assistenza internazionale in materia penale del 20 settembre 2021 presentata dalla Procuraduría General de la Nación, Fiscalía Especial Anticorrupción di Panama, ha ordinato la trasmissione di documenti di un conto bancario intestato a B.________ Ltd, del quale A.________ era l'avente diritto economico. 
 
B.  
Adita da B.________ Ltd e da A.________, con scritto del 13 gennaio 2023 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha chiesto agli insorgenti di produrre procure recenti, datate e firmate, che dimostrino che B.________ Ltd esisteva ancora il giorno in cui ha presentato il ricorso, e l'identità di colui che ha firmato la procura che la concerne e che è abilitato a rappresentarla, con la comminatoria di non entrata in materia in caso contrario. 
 
C.  
Il 25 gennaio 2023 i ricorrenti hanno inoltrato una procura concernente A.________, precisando che "vérification faite concernant B.________ Ltd, il s'avère qu'au moment du dépôt du recours, soit le 11 janvier 2023, ladite société ne se trouvait en réalité pas en Good Standing, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de fournir les documents requis". Con sentenza del 3 febbraio 2023 la CRP, stabilito che B.________ Ltd non dispone della legittimazione ricorsuale e che A.________ è solo l'avente diritto economico della relazione bancaria, ne ha dichiarato inammissibile il ricorso. 
 
D.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla unitamente alla decisione di chiusura e di respingere la domanda di assistenza e, in via sussidiaria, di rinviare la causa alla CRP. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di legittimazione, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1). Le censure di merito non possono né devono quindi essere vagliate.  
 
2.2. Il ricorrente, che non dimostra la sussistenza di un caso particolarmente importante, si limita ad addurre un accertamento arbitrario e incompleto dei fatti, che la CRP avrebbe dovuto completare d'ufficio. Ciò poiché non avrebbe ritenuto ch'egli sarebbe l'unico avente diritto economico della relazione bancaria litigiosa e anche l'azionario unico di B.________ Ltd.  
 
2.3. Certo, l'istanza precedente non si è espressa sulla circostanza che il ricorrente sostiene d'essere l'azionario unico della società. Questo fatto è comunque ininfluente, visto che, contrariamente all'assunto ricorsuale, esso non comporta comunque la sua legittimazione a ricorrere. Egli, disattendendo l'invito della CRP, non ha prodotto infatti la documentazione necessaria, limitandosi ad addurre che al momento dell'inoltro del ricorso B.________ Ltd non era in "Good Standing". Non ha tuttavia dimostrato ch'essa era stata sciolta e che, come richiesto dalla giurisprudenza, la liquidazione non sarebbe avvenuta in maniera abusiva e che, nell'atto di scioglimento, l'avente diritto economico è chiaramente indicato come il suo beneficiario, essendo in tal caso eccezionalmente legittimato a ricorrere (DTF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2; sentenza 1C_321/2022 del 12 luglio 2022 consid. 1.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 529). Al riguardo occorre anche tener conto dell'obbligo di celerità (art. 17a AIMP) e del fatto che il ricorrente è assistito da un mandatario professionale, che dovrebbe essere a conoscenza di questa prassi, pubblicata, e della necessità di produrre i citati documenti, se del caso chiedendo una proroga del termine in caso di difficoltà a reperirli. Sebbene la CRP non si sia espressa compiutamente su questa questione, la sua decisione d'inammissibilità è comunque, nel risultato, conforme alla costante giurisprudenza (sentenze 1C_321/2022, citata, consid. 1.3 e 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.3). Non si è d'altra parte in presenza di un formalismo eccessivo o di un diniego formale di giustizia (sentenze 1C_562/2022 del 28 ottobre 2022 consid. 1.3 e 1C_110/2021 del 22 marzo 2021 consid. 3.4 e 3.6).  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 22 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri