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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_609/2018  
 
 
Sentenza del 13 agosto 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, 
via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
ricorso per denegata/ritardata giustizia, 
 
ricorso contro l'inattività della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 19 luglio 2018 A.________ ha introdotto dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile nei confronti della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, per denegata e ritardata giustizia (v. art. 94 LTF) nel trattamento di un ricorso 25 maggio 2018 (rivolto contro un verbale di pignoramento 9 maggio 2018 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano), chiedendo di fare " ordine alla CEF di notificare il ricorso e rispettivamente di volerlo evadere ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
2.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. L'autorità cantonale viola tale norma se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti ed il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2). 
Nel caso concreto, l'insorgente si limita ad affermare che "dopo quasi due mesi (...) la CEF non ha nemmeno inviato un avviso di ricevimento" e che "conto tenuto delle gravi lamentele in punto alle ingiustizie ed illegalità, ed illiceità operate dall'UE che ha emesso un verbale falso (...) questa condotta (...) è platealmente abusiva ed arbitraria, vessatoria e lesiva dei diritti primari della ricorrente". Mediante tali generiche affermazioni ella tuttavia non spiega - conformemente alle suesposte esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF - in che modo l'inattività denunciata sarebbe contraria alla garanzia costituzionale dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Per di più, la ricorrente non fa valere di aver invano inoltrato un sollecito all'autorità cantonale, ciò che le incombeva di fare prima di adire il Tribunale federale per censurare un ritardo ingiustificato (DTF 126 V 244 consid. 2d; sentenza 6B_656/2018 del 28 giugno 2018 consid. 1.4). 
 
3.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 agosto 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini