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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_926/2023  
 
 
Sentenza del 26 gennaio 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Biasca, 6710 Biasca, 
B.________. 
 
Oggetto 
domanda di esecuzione, 
 
domanda di restituzione del termine di ricorso contro 
la sentenza emanata il 16 novembre 2023 dalla 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.79). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Il 5 luglio 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Biasca ha dichiarato irricevibile una domanda di esecuzione presentata da A.________ nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 250'000.-- oltre interessi " considerato che verte sulla stessa pretesa di altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive ". 
Mediante sentenza 16 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso presentato il 20 luglio 2023 da A.________ avverso l'operato dell'UE. L'autorità di vigilanza ha in particolare osservato che in una sua precedente sentenza 7 settembre 2022, relativa a un'esecuzione avente quale oggetto la stessa pretesa indicata nella domanda d'esecuzione all'esame, aveva già ricordato a A.________ che l'UE avrebbe potuto rifiutare di dare seguito a nuove domande di esecuzione vertenti sulla stessa pretesa se ella non avesse proseguito le precedenti esecuzioni, che nel ricorso A.________ non aveva né allegato né dimostrato di avere nel frattempo continuato le 14 esecuzioni in questione e che pertanto l'UE aveva correttamente dichiarato irricevibile l'ultima domanda di esecuzione, siccome manifestamente abusiva. 
 
2.  
Con scritto 7 dicembre 2023 A.________ ha chiesto al Tribunale federale la restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF " per poter presentare ricorso a questo Tribunale federale svizzero " contro la decisione dell'autorità di vigilanza. A suo dire, tale sentenza "è manifestamente abusiva, è viziata, viola ogni e qualsiasi norma di diritto di legge fondamentale applicabile alla procedura, e l'accertamento dei fatti è inesatto ". 
Mediante lettera datata 19 dicembre 2023 (spedita il 21 dicembre 2023) A.________ ha chiesto se il suo precedente scritto era " valevole come ricorso ". Con scritto 28 dicembre 2023 il Tribunale federale le ha indicato che esso non pareva soddisfare le esigenze degli art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e che, come la domanda di restituzione del termine, anche l'atto omesso doveva essere presentato nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'asserito impedimento. 
A.________ non ha trasmesso ulteriori scritti. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
In virtù dell'art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. 
A.________ chiede la restituzione del termine di ricorso " per motivi di salute, come da certificato medico ", ma né il suo rimedio né tale certificato medico contengono una spiegazione del preteso impedimento non colpevole di agire in tempo utile (v. sentenza 4A_226/2015 del 29 maggio 2015). 
L'istante inoltre nemmeno precisa quando l'impedimento sarebbe cessato. Ammettendo che esso sia terminato al più tardi il giorno dell'inoltro della richiesta di restituzione del termine il 7 dicembre 2023, A.________ avrebbe dovuto compiere l'atto omesso, ossia introdurre il ricorso, nei 30 giorni seguenti, ciò che non è avvenuto. 
La domanda di restituzione del termine risulta pertanto inammissibile. La non entrata nel merito può essere decisa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF (v. sentenze 6B_1224/2020 del 1° febbraio 2021; 5D_288/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2 con rinvio). 
 
4.  
Resta ancora da verificare se lo scritto 7 dicembre 2023, comunque introdotto nel termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza impugnata (avvenuta il 27 novembre 2023) conformemente all'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, possa essere esaminato quale ricorso in materia civile (v. sentenze 5A_656/2020 dell'8 ottobre 2020 consid. 3; 5A_493/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3). 
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). 
A.________ lamenta di non essere stata sentita e afferma che la sentenza impugnata "è di assoluto favoreggiamento, privilegio e parzialità assoluta nei confronti dell'Ufficio di esecuzione di Biasca e del debitore", senza però minimamente sostanziare le sue affermazioni e senza misurarsi con i dettagliati argomenti posti a fondamento della sentenza cantonale. Lo scritto 7 dicembre 2023, trattato quale ricorso in materia civile, risulta quindi manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La domanda di restituzione del termine è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 26 gennaio 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini