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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_169/2023  
 
 
Sentenza del 28 marzo 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
rappresentato da B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 febbraio 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.264). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ (1944), cittadino italiano, ha ottenuto nel febbraio 2007 un permesso di dimora UE/AELS al fine di risiedere nel nostro Paese senza esercitarvi un'attività lucrativa, con ultimo termine di controllo al 31 gennaio 2019; il figlio C.________ (1981) aveva infatti fornito una garanzia finanziaria nei suoi confronti. 
 
B.  
Statuendo sull'istanza sottopostale da A.________ il 28 novembre 2018, la Sezione della popolazione ha rifiutato, il 28 gennaio 2020, di accordargli un permesso di domicilio UE/AELS e, nel contempo, ha deciso di non rinnovargli il permesso di dimora UE/AELS di cui beneficiava. Rammentato che il rilascio e/o rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa era subordinato al fatto che il titolare disponesse di mezzi finanziari sufficienti per non dovere ricorrere all'assistenza sociale (artt. 6 ALC e 24 Allegato I ALC [RS 0.142.112.681]) la citata autorità ha osservato che ciò non era il caso dell'insorgente: questi, infatti, dal 1° febbraio 2009, oltre a ricevere una rendita AVS (fr. 120.-- mensili), percepiva ugualmente prestazioni complementari (fr. 37'008.-- annui). Senza poi omettere che aveva anche accumulato debiti privati (17 attestati di carenza beni per complessivi fr. 29'377.90 nonché 5 procedure esecutive pendenti per un importo totale di fr. 38'524.70). 
 
C.  
Questa decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato, il 12 maggio 2021, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza dell'8 febbraio 2023. Precisato che oggetto di giudizio era unicamente il rifiuto del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, la Corte cantonale ha confermato la liceità del diniego dal profilo dei combinati artt. 6 ALC e 24 Allegato I ALC con l'art. 16 OLCP (RS 142.203) e da quello degli artt. 7 lett. c ALC, 4 Allegato I ALC e 22 OLCP (non essendo dato il diritto di rimanere, l'insorgente non avendo mai lavorato nel nostro Paese). Ha poi osservato che l'art. 8 CEDU (RS 0.101) non poteva essere invocato dall'interessato né con riferimento alla tutela della vita privata né per quanto concerne il fatto che convivesse con una cittadina svizzera. Infine ha aggiunto che le esigenze poste per vedersi accordare un permesso in virtù degli artt. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b LStrI non erano date in concreto. 
 
D.  
Il 15 marzo 2023 A.________, rappresentato da B.________, ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con il quale chiede, appellandosi agli artt. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b LStrI nonché all'art. 8 CEDU che, conferito effetto sospensivo al proprio gravame, gli sia rilasciato il permesso richiesto. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e richiami) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ricevibilità del gravame, pena la sua inammissibilità (DTF 142 V 395 consid. 3.1 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 e 5 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto rispettivamente contro le deroghe alle condizioni di ammissioni.  
 
2.2. Il ricorrente non contesta, anzi in proposito concorda con il Tribunale cantonale amministrativo, che non può vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù dell'ALC (vedasi consid. 3 della sentenza impugnata, qui condiviso). L'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico da questo profilo non risultando peraltro manifesta, la questione non va ulteriormente esaminata.  
 
2.3. Gli artt. 20 OLCP e 30 cpv. 1 lett. b LStrI disciplinano il rilascio di permessi per motivi gravi rispettivamente per casi personali particolarmente gravi e regolamentano deroghe alle condizioni d'ammissione (attraverso il riconoscimento di un caso di rigore). Nella misura in cui il ricorrente si richiama a questi disposti, l'inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, come illustrato in precedenza, è manifestamente prevista dall'art. 83 lett. c n. 5 LTF.  
 
2.4. Il ricorrente, facendo valere che dal mese di gennaio 2021 convive con la compagna, cittadina svizzera, ne deduce che la loro lunga relazione legittima il richiamo all'art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora. Sennonché su questo aspetto egli non dimostra e ancora meno prova (art. 42 cpv. 2 LTF) - i documenti prodotti in questa sede essendo inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2) - che le condizioni previste dalla prassi per potere invocare questa norma (vedasi DTF 144 I 266 consid. 2.5, ove viene precisato che deve trattarsi di una relazione stabile e di lunga durata) siano in concreto soddisfatte. Anche in proposito le condizioni per un'entrata nel merito non sono adempiute.  
 
2.5. Infine, per quanto riguarda un eventuale richiamo all'art. 8 CEDU dal profilo della tutela della vita privata, negato dalla Corte cantonale, va rilevato che il ricorso non contiene nessuna motivazione in proposito, di modo che, già solo per questo motivo, esso si rivela inammissibile (combinati artt. 106 cpv. 2 e 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.6. La via del ricorso in materia di diritto pubblico non è di conseguenza data.  
 
3.  
Rimane quindi da verificare se sia aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
3.1. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.  
 
3.2. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (cfr. supra consid. 2), di modo che non gli si può neanche conoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185; sentenza 2C_767/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 2.1.1).  
 
3.3. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, egli può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2), ciò che tuttavia non è stato fatto in concreto. Anche in proposito l'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.  
 
4.  
Per quanto precede, sia quale ricorso in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
5.  
La richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo spese, intesa come implicita istanza di assistenza giudiziaria, non può essere accolta, in quanto il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, fissate tenendo conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza e vanno poste a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 28 marzo 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud