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[AZA 0] 
 
5P.348/2000 
 
II CORTE CIVILE 
**************************** 
 
18 ottobre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Nordmann. 
Cancelliere: Piatti. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi e dall'avv. Manuela Rainoldi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 5 luglio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ GmbH, in materia di sequestro (opposizione); 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
che nell'ambito di una procedura di opposizione contro il decreto di sequestro pronunciato il 19 agosto 1999 ad istanza della B.________ GmbH nei confronti di A.________, la Pretura del distretto di Lugano ha annullato il sequestro con decisione 24 gennaio 2000; 
che contro la premessa decisione la creditrice sequestrante ha presentato tempestivo gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che all'accoglimento dello stesso si è opposto il debitore, contestando in particolare di essere proprietario (anche solo economico) dell'oggetto sequestrato e di volere abusare della forma societaria per sottrarre beni ai suoi creditori; 
che con sentenza 5 luglio 2000 i giudici cantonali hanno ritenuto sufficientemente verosimile l'abuso del debitore nel cercare di richiamarsi al diritto di proprietà della società C.________ S.A. sulla villa sequestrata e hanno rinviato gli atti al giudice di primo grado per verificare l'esistenza delle altre condizioni alle quali in concreto soggiace il sequestro; 
che con ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 A.________ ha postulato, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione cantonale; 
che il 13 settembre 2000 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di misure d'urgenza; che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sui rimedi giuridici sottopostigli (DTF 126 I 81 consid. 1 e rinvii); 
che un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali - non concernenti la competenza o domande di ricusazione - notificate separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 1 e 2 OG); 
che una decisione di rinvio non pone manifestamente fine alla procedura, motivo per cui essa non può essere considerata finale, ma è da qualificarsi incidentale; 
che tuttavia per costante giurisprudenza una decisione cantonale di rinvio non cagiona all'interessato, nemmeno per quanto concerne le spese processuali, alcun pregiudizio irreparabile (DTF 122 I 39 consid. 1; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., pag. 344 in alto); 
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte non essendo essa stata invitata a produrre una risposta; 
 
per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 ottobre 2000 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,